L’iniziativa economica privata non potrà più svolgersi in modo da danneggiare la salute e l’ambiente. Il principio è ora sancito anche dalla Costituzione italiana, all’articolo 41, modificato da una legge costituzionale il cui lungo iter ha visto la prima delle quattro necessarie approvazioni in Senato lo scorso 9 giugno 2021 e l’ultima ad opera della Camera dei Deputati l’8 febbraio 2022.
La legge costituzionale, che riportiamo in calce all’articolo nella versione finale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 febbraio 2022, introduce modifiche sostanziali agli articoli 9 e 41 della Carta costituzionale.
L’articolo 9 introduce in Costituzione la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi “anche nell’interesse delle future generazioni”. Si noti, per inciso, che l’articolo 9 fa parte del ristretto nucleo di “principi fondamentali” rappresentato dai primi 12 articoli della Costituzione.
L’articolo 41 invece dispone che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in in modo da recare danno, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (limiti già presenti in Costituzione) anche alla salute e all’ambiente.
Indice degli argomenti
L’importanza della modifica costituzionale
La modifica della Costituzione è un momento importante per la comunità.
Nell’ordinamento dello Stato la Costituzione è la norma di rango più alto nella gerarchia delle fonti: nessuna legge può prevedere disposizioni che vadano contro le norme e i principi sanciti nella carta fondamentale.
Proprio per questa ragione per modificare la Costituzione serve una legge costituzionale che prevede un procedimento di approvazione rafforzato, diverso da quello delle leggi ordinarie: servono infatti due successive deliberazioni di ciascuna Camera (quattro in tutto) a un intervallo non minore di tre mesi l’una dall’altra con approvazione almeno a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Non solo: se la maggioranza non raggiunge i due terzi, è possibile gruppi qualificati di cittadini o parlamentari possono richiedere un referendum confermativo. Non è questo il caso di questa legge costituzionale, che è invece stata approvata a larghissima maggioranza.
Per questo quella dell’8 febbraio è “una giornata epocale”, come l’ha definita Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica.
Il nuovo articolo 41 della Costituzione
Il nuovo articolo 41 della Costituzione recita così (in grassetto le modifiche introdotte dalla nuova legge costituzionale)
ART. 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.
Il nuovo articolo 9 della Costituzione
Il nuovo articolo 9 della Costituzione recita così (in grassetto le modifiche introdotte dalla nuova legge costituzionale)
ART. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
Il testo della Legge Costituzionale
Art. 1.
1. All’articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Art. 2.
1. All’articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all’ambiente,»;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».
Art. 3.
1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all’articolo 9 della Costituzione, come modificato dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.