Con la risposta all’interpello n. 394/2021 dell’8 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha offerto, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, risposta a un quesito interessante relativo all’interconnessione tardiva.
Si tratta del caso di una società che, tra le altre cose, ha un’attività di noleggio di carrelli elevatori. Questa società, che ha fatto una serie di acquisti tra il 2017 e il 2020, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate un parere su diversi aspetti.
Uno di questi è se sia possibile applicare l’iper ammortamento o il credito di imposta 4.0, oltre che al costo di acquisto dell’apparecchio e del software che consentono l’interconnessione, anche al costo di acquisto dei carrelli acquistati dal 2017 in poi.
L’azienda, infatti, ha acquistato i carrelli negli anni precedenti e intende procedere ora all’interconnessione mediante l’acquisto di un’apparecchiatura “con il relativo software che consentirebbe l’interconnessione dei carrelli ubicati presso terzi con i propri sistemi gestionali aziendali, con l’obiettivo di controllare costantemente i parametri di funzione dei macchinari, nonché le attività svolte dagli stessi (ad esempio guasti, consumi, utilizzo dell’operatore ecc) ed avere report completi utili a migliorare l’utilizzo dei carrelli e gli interventi di manutenzione, riducendo i fermi macchina ed i relativi costi”.
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Il caso dell’interconnessione tardiva
Come è noto, tutte le norme relative agli incentivi per l’acquisto dei beni 4.0, a partire dal 2017 (iperammortamento) fino ad oggi (credito d’imposta), consentono di procedere all’acquisto di un bene 4.0 e di prendersi tutto il tempo necessario all’interconnessione, che può quindi avvenire in uno degli esercizi successivi. In attesa di interconnettere i beni, ‘azienda può intanto fruire dell’incentivo (superammortamento o credito d’imposta) per i beni strumentali non 4.0. Una volta avvenuta l’interconnessione, l’azienda inizierà a fruire del maggior beneficio spettante per i beni 4.0, ovviamente scontando gli incentivi già fruiti in precedenza.
È quindi assolutamente possibile decidere di interconnettere i beni in un’annualità successiva. Il punto interessante, però, è che bisogna stare attenti a non confondere un’effettiva interconnessione tardiva con un altro intervento – quello di ammodernamento o revamping.
Nel caso in esame, il parere del Ministero dello Sviluppo Economico richiamato nella risposta all’interpello 394 è molto chiaro e argomentato e spiega correttamente la differenza tra i due tipi di intervento.
Interconnessione successiva e revamping
Il Ministero infatti spiega che la ratio dell’interconnessione tardiva è quella di consentire all’acquirente “di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi”.
Dunque deve trattarsi di un bene che, dal punto di vista delle caratteristiche merceologiche e del rispetto delle condiszioni e requisiti previsti dalla normativa, sia idoneo all’interconnessione sin dal momento dell’acquisto, e che questa operazione sia eseguita in un secondo momento solo per adeguare l’infrastruttura a cui il bene andrà collegato, non invece per adeguare il bene stesso, come nel caso della società richiedente.
Quando invece l’intervento successivo consiste in un adeguamento anche del macchinario, allora si tratterà di un’operazione di revamping o ammodernamento del macchinario.
La conseguenza di questa distinzione è significativa: in caso di interconnessione tardiva, infatti, le maggiori aliquote previste per il bene 4.0 si applicheranno a tutto il valore del bene; in caso di revamping soltanto ai nuovi strumenti e dispositivi che consentono al vecchio macchinario di “diventare” 4.0.