Industria 4.0, il credito d’imposta sostituisce iper e superammortamento nella legge di Bilancio

Cambiano le misure agevolative dedicate all’innovazione digitale nell’industria. Ammesse ai benefici anche categorie di aziende finora escluse, mentre restano invariati i requisiti tecnici

Pubblicato il 13 Mar 2020

industria 4.0


La legge di Bilancio 2020 (n. 160 del 27 dicembre 2019) ha stabilito una revisione del pacchetto di misure agevolative dedicate a Industria 4.0, con l’obiettivo di sostenere più efficacemente il processo di transizione tecnologica e digitale delle imprese. Uno degli elementi di maggiore rilevanza è che il credito d’imposta sostituisce iper e superammortamento.

All’art 1, commi da 184 a 195 è delineata la nuova disciplina agevolativa che sancisce il definitivo passaggio da super e iperammortamento a credito di imposta.

Credito d’imposta, lo schema degli incentivi

Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 effettueranno investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta così definito:

  • investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa: in sostituzione del superammortamento è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 6% del costo di acquisizione del bene, con un tetto di spesa pari a 2 mln di euro.
  • investimenti in beni materiali nuovi Industria 4.0 (ossia quelli ricompresi nell’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232): in sostituzione dell’iperammortamento è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 40% del costo di acquisizione del bene, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 % del costo del bene per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 mln di euro.
  • investimenti in beni immateriali Industria 4.0 (ossia quelli ricompresi nell’Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche in soluzioni cloud computing): in sostituzione del superammortamento è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 15% del costo di acquisizione del bene, con un tetto di spesa pari a 700 mila euro.

Il beneficio viene esteso alle aziende che effettuano l’investimento[1] entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Si stabilisce invece che le imprese che al 31 dicembre 2019 hanno effettuato un ordine e versato un acconto pari almeno al 20% continueranno ad usufruire dell’iperammortamento previsto dalla legge di bilancio 2019.

La trasformazione delle maggiorazioni del superammortamento in credito di imposta risulta leggermente meno vantaggiosa rispetto al superammortamento che valeva un risparmio fiscale del 7,2% dell’investimento e che oggi è sottoposto ad un limite di utilizzo di 2,5 milioni.

Le due aliquote previste per il credito di imposta che sostituiscono l’iperammortamento sono anch’esse leggermente inferiori: il credito d’imposta al 40% sostituisce l’iperammortamento al 270% che valeva un risparmio fiscale pari al 40,8% dell’investimento, mentre l’aliquota al 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni sostituisce l’iperammortamento al 200% che offriva un vantaggio fiscale del 24% sul costo del bene.

Al contrario, la sostituzione del maxiammortamento per i software 4.0 con un credito di imposta del 15% aumenta il risparmio fiscale, pari al 9,6% fino alla legge di bilancio 2019.

Il credito di imposta spetterà in compensazione in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione e interconnessione dei beni agevolabili. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni Industria 4.0, ad esempio, avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, il comma 191 della Legge di Bilancio 2020 stabilisce che è comunque possibile, così come lo era secondo la disciplina agevolativa in vigore fino allo scorso anno, iniziare a fruire del credito d’imposta pari al 6% che spetta ai beni materiali nuovi strumentali all’esercizio di impresa.

I requisiti per il diritto alle agevolazioni

Rimangono invariati rispetto alla disciplina dell’iperammortamento i requisiti tecnici e i criteri per l’ammissibilità all’agevolazione fiscale dei beni Industria 4.0.

Novità invece sono stabilite al comma 195 per gli adempimenti formali relativi all’accesso alle agevolazioni fiscali. Viene infatti ridotto da 500 mila a 300 mila l’importo di investimento che fa scattare l’obbligo, da parte del soggetto che usufruirà delle agevolazioni fiscali Industria 4.0, di acquisire un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato o una perizia tecnica (non più giurata) da parte di un ingegnere o perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, da cui risulti che i beni oggetto di agevolazione possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Se l’investimento oggetto di agevolazione fiscale è invece di importo inferiore ai 300 mila euro, il legale rappresentante dell’azienda non è obbligato ad affidarsi a un soggetto terzo che attesti la conformità dei beni ai requisiti previsti, ma può produrre a sua firma e responsabilità una autocertificazione ai sensi del DPR 445/00.

La legge di Bilancio 2020 stabilisce inoltre, sempre al comma 195, che ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In altre parole, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati dovranno contenere espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 della Legge n. 160  del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020)

Infine viene stabilito che per consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative che sostituiscono super e iperammortamento, le imprese che si avvarranno di tali misure dovranno effettuare una apposita comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, il cui modello, il contenuto, modalità e termini di presentazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile, saranno stabiliti da un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico.

Credito d’imposta, i requisiti tecnici

In sintesi, le nuove agevolazioni per i beni “Industria 4.0” applicano i medesimi requisiti tecnici previsti in precedenza per l’iperammortamento. Il credito d’imposta, a fronte di una lieve riduzione del beneficio, permette l’accesso anche ad aziende finora escluse dall’iperammortamento, per insufficiente capienza di reddito imponibile oppure perché soggette a diversi regimi fiscali, come le aziende agricole. Inoltre, il credito d’imposta può essere utilizzato già dal gennaio dell’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione (si veda la risoluzione Agenzia delle Entrate n. 110/E del 31/12/2019) e, per i beni materiali, permette di recuperare il beneficio in un tempo più rapido (5 anni).

Il legislatore ha invece inteso promuovere con maggiore intensità l’investimento in beni immateriali (allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232), aumentando lo sconto fiscale ed eliminando la clausola che ammetteva a questo incentivo solo le imprese che contestualmente avevano effettuato l’iperammortamento in beni materiali. Si apre quindi in questo ambito un’ulteriore finestra di opportunità per le imprese che stanno promuovendo progetti di digitalizzazione della produzione.

Considerazioni finali

Purtroppo, nonostante le premesse stabilite al comma 184 di stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, la legge di bilancio 2020 prevede una finestra di agevolazione di soli 18 mesi, che si concluderà al 30 giugno 2021. Questa limitazione non agevola gli investimenti complessi (si pensi ad esempio a linee di produzione complesse o a grandi magazzini automatizzati) i cui tempi di realizzazione possono essere nell’ordine di 24 mesi o superiori.

Da sottolineare infine che la disciplina del nuovo credito d’imposta 4.0 si affianca ad altri provvedimenti che sono orientati ad agevolare la transizione verso la digitalizzazione delle imprese. La legge di bilancio ha eliminato il vincolo della contrattazione collettiva aziendale o territoriale per l’ammissione al beneficio del credito d’imposta per la formazione 4.0. Inoltre, il credito d’imposta per ricerca e sviluppo è stato rimodulato nella sua definizione ed è stato esteso alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Per l’applicazione di tale credito d’imposta è atteso un decreto del ministero dello Sviluppo Economico di prossima pubblicazione.

  1. Ricordiamo che – come precisato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017 – il “momento di effettuazione” dell’investimento coincide con la data della consegna ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà. La medesima circolare precisa come si determini il momento di effettuazione dell’investimento nel caso di beni acquisiti con contratti di leasing, realizzati in economia o mediante un contratto di appalto a terzi.

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Paolo Gianoglio
Paolo Gianoglio

Direttore Innovazione, Sviluppo e Relazioni Associative ICIM Group

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