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Piano Transizione 4.0, come verranno spesi i fondi recovery fund per l’industria

Pubblicato il testo del riformato articolo 185 della Legge di bilancio 2021, contenente le misure del Piano Transizione 4.0. Un’analisi del contenuto del Piano e delle principali agevolazioni previste dallo stesso.

Pubblicato il 16 Dic 2020

Marina Carbone

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Le risorse per l’Italia del Recovery fund

Il Piano Transizione 4.0 fa parte delle misure, previste dall’Italia, per sfruttare le risorse messe a disposizione dell’Europa tramite il Recovery fund, a sua volta parte della strategia “Next Generation EU”. Lo scopo ultimo perseguito dall’Europa è quello di garantire agli Stati membri la ripresa economica, a seguito delle pesanti perdite dovute all’attuazione delle misure emergenziali di contenimento della pandemia da Covid-19.

Le risorse economiche necessarie sono acquisite dall’UE tramite l’emissione dei c.d. Recovery bond, rappresentanti un debito, garantito dall’UE, assunto sui mercati finanziari a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste per i singoli Stati Membri, da restituirsi entro il 2058. Tali somme vengono poi ridistribuite nei singoli Stati Membri, sulla base dei progetti avanzati e delle necessità proprie degli stessi.

I programmi di ridistribuzione previsti dal “Next Generation UE” sono sette:

  • Strumento per il recupero e la resilienza (RRF – Recovery and Resilience Facility), che prevede lo stanziamento di una somma massima di 310 miliardi di euro in sovvenzioni e 250 miliardi in prestiti, da attivarsi a richiesta;
  • ReactEU, acronimo di “assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa), che comprende 55 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi, da erogarsi nel 2021-2022;
  • Horizon Europe: il Programma Quadro Europeo per la Ricerca e l’Innovazione per il periodo 2021-2027;
  • InvestEU, il programma comunitario di sostegno degli investimenti e dell’accesso ai finanziamenti 2021-2027, che avrà l’obiettivo di sostenere gli investimenti dei privati;
  • Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), per l’incentivazione delle attività agricole e delle aree rurali, che prevede delle agevolazioni per determinate categorie di investimenti;
  • Just Transition Fund (Fondo per una Transizione giusta), finalizzato a favorire gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, la ricerca e l’innovazione, il risanamento ambientale, l’energia pulita, la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, nonché la trasformazione degli attuali impianti ad alta intensità di CO2, qualora tali investimenti comportino una riduzione sostanziale delle emissioni e la protezione dei posti di lavoro;
  • RescEU, il meccanismo potenziato di protezione civile dell’Unione, finalizzato ad accelerare i tempi di azione nel caso di emergenze antincendio, connesse a catastrofi naturali, mediche, chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. Nel caso di specie, saranno stanziati ulteriori fondi al fine di potenziare il sistema sanitario e sostenere il reddito dei lavoratori e la liquidità delle imprese;

All’Italia, in particolar modo, saranno destinati, delle risorse complessive, 209 miliardi di euro, di cui circa 81 miliardi tramite sovvenzioni e sussidi, e 127 miliardi tramite prestiti.

Parte delle somme stanziate è utilizzata, a livello nazionale, proprio per attuare il Piano Transizione 4.0.

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Cos’è il Piano Transizione 4.0

Come anticipato, il Piano Transizione 4.0 rappresenta una delle misure nazionali finalizzate a sostenere la ripresa dell’economia e delle imprese. Ciò che contiene è principalmente una serie di agevolazioni di natura prevalentemente fiscale.

Più in generale, la Legge di bilancio 2021, dato il contesto peculiare ed emergenziale in cui l’Italia versa, utilizza le risorse concesse per prevedere delle misure che vadano a sostegno del bisogno di liquidità e dello sviluppo delle imprese, della sanità, della famiglia e delle politiche sociali, in aggiunta a interventi di salvaguardia dei livelli occupazionali e di rilancio degli investimenti, sia nel settore pubblico che in quello privato.

L’obiettivo generale, come detto, è quello di contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19 e ridurre il rapporto fra debito pubblico e prodotto interno lordo, nel corso degli anni a venire.

Un piano nazionale da 24 miliardi

Le misure del Piano, delle quali si discuterà nel seguito, inserite all’interno dell’articolo 185 della Legge di bilancio 2021, vanno a comporre un quadro di spesa nazionale pari a circa 24 miliardi. Tale importo è desumibile dalla Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, nella quale si delineano, in modo analitico, in base alla singola agevolazione prevista, i relativi impatti sulla spesa pubblica: in particolare, si prevede una spesa di complessivi 66,5 miliardi di euro a copertura degli investimenti in beni strumentali e di 3,4 miliardi di euro a copertura degli investimenti in software.

L’attuazione del piano, anticipata al 16 novembre 2020, coprirà un arco temporale di quasi 3 anni, che ricomprende, quindi, il 2021 e il 2022 nella loro interezza, concludendosi il 30.06.2023.

Piano transizione 4.0: a chi è rivolto?

Ai sensi di quanto contenuto dall’art. 185 della Legge di Bilancio 2021, il Piano Transizione 4.0 si rivolge a tutte le imprese con sede residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, “indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive anch’esse ubicate in Italia.

Sono ammessi al credito d’imposta per beni strumentali materiali e immateriali anche i professionisti, ossia tutti gli esercenti arti e professioni.

L’ordine dei beni strumentali, tuttavia, deve essere accettato dal venditore entro la data del 31.12.2022, ed entro la stessa data deve essere stato versato un acconto, o una serie di acconti, pari almeno al 20% del costo di acquisizione del bene. Non solo: tutte le imprese cui viene riconosciuto il credito d’imposta, al fine di accedervi, devono essere compliant alle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese “in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale” prevista dalla Legge Fallimentare, dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, o da altre leggi speciali, o che “abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”.

Sono escluse dalle agevolazioni previste anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Quali agevolazioni comprende il Piano Transizione 4.0

Al comma 3 dell’art. 185 della Legge di Bilancio si elencano gli investimenti ricompresi nel perimetro di applicazione delle agevolazioni, ferma restando l’esclusione, dal credito d’imposta, degli autoveicoli e dei beni per i quali è stabilito, ex lege, un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le agevolazioni previste dal piano sono le seguenti:

  • Beni strumentali semplici materiali e immateriali: per i beni 4.0, l’aliquota di ammortamento si eleva al 10%, con un massimale di 2 milioni di euro. Nel corso del primo anno, il credito d’imposta associato agli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici finalizzati all’implementazione di forme di lavoro agile, è del 15%. Nel 2022 e nel 2023 l’aliquota di ammortamento è, invece, del 6%. In relazione ai beni immateriali non 4.0, si prevede un ammortamento con aliquota del 10% e massimale di 1 milione di euro, fino a dicembre 2021, ed una aliquota del 6% nel 2022 e 2023.
  • Beni materiali 4.0: gli scaglioni previsti per gli investimenti in beni appartenenti a tale categoria di beni sono rispettivamente di 2,5 milioni con aliquota, per il primo anno, del 50%; dai 2,5 milioni ai 10 milioni con aliquota, per il primo anno, del 30%; dai 10 ai 20 milioni con aliquota, per il primo anno, del 10%. Per i primi due scaglioni, nel secondo anno le aliquote ritornano, rispettivamente, al 40% e al 20%, mentre per il terzo scaglione l’aliquota resta la medesima anche negli anni successivi;
  • Beni immateriali o software 4.0: il credito d’imposta associato a tali beni, per l’intero biennio di proroga del piano, è del 20%, con un massimale di 1 milione di euro. L’attuale credito al 15% per i beni immateriali 4.0 passa al 20% con un massimale.
  • Investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione e design: per gli investimenti in ricerca e sviluppo il credito d’imposta riconosciuto è del 20%, con massimale di 4 milioni di euro; per gli investimenti in innovazione tecnologica, design e ideazione estetica il credito d’imposta riconosciuto è del 10% con massimale di 2 milioni di euro; per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o migliori allo scopo di ottenere una transizione ecologica o l’innovazione 4.0, il credito d’imposta riconosciuto è del 15% con massimale di 2 milioni di euro.
  • Formazione 4.0: si consente all’impresa di ricomprendere nel credito d’imposta anche ulteriori costi connessi all’attuazione del progetto formativo, come i costi dei servizi di consulenza riferiti alla formazione o le spese generali indirette sostenute dall’impresa nel corso del progetto di formazione;

Tutti i crediti d’imposta potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione per un periodo di 3 anni (1 anno per gli investimenti in beni strumentali semplici, ossia non 4.0, effettuati da aziende con fatturato inferiore a 5 milioni di euro), a decorrere dall’anno in cui si fa l’investimento o, per i beni 4.0, avviene l’interconnessione.

È prevista, in capo ai soggetti con ricavi inferiori a 5 milioni di euro, la possibilità, per il credito di imposta ottenuto in relazione a investimenti in beni strumentali effettuati tra il 16.11.2020 e il 31.12.2021, di compensare l’importo accordato in un’unica quota annuale.

Non è possibile cedere il credito d’imposta ottenuto ai sensi del Piano Transizione 4.0, ma è possibile cumularlo con altre agevolazioni conferite per i medesimi costi, fino all’ammontare dello stesso costo sostenuto.

Se il bene oggetto di agevolazione è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive locate all’estero, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di acquisizione/interconnessione, il credito d’imposta già utilizzato in compensazione deve essere restituito entro il termine previsto ex lege per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta nel periodo d’imposta della cessione/destinazione del bene.

Video: Piano Transizione 4.0 – Mise

In ultimo, si fa obbligo, al soggetto che beneficia del credito d’imposta, di porre in essere una serie di adempimenti:

  • Conservare, pena la revoca dell’agevolazione fiscale, tutta la documentazione dalla quale sia dimostrabile il sostenimento dell’investimento e sia possibile determinare con precisione i costi agevolabili;
  • Indicazione, nella fattura di acquisto, dei riferimenti alla legge che introduce l’agevolazione;
  • Per i beni materiali e immateriali 4.0 il cui costo di acquisizione supera i 300 mila euro, oltre che per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, vige l’obbligo di svolgere una perizia asseverata della relazione tecnica o di ottenere, da parte di un ente di certificazione, uno specifico attestato di conformità, che accerti la possibilità, per l’investimento effettuato, di accedere alle agevolazioni fiscali previste.

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Marina Carbone
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