Si amplia l’elenco dei soggetti titolati a rilasciare le certificazioni ex ante ed ex post necessarie per fruire dei crediti d’imposta previsti dal piano Transizione 5.0.
Mentre il decreto legge 19 del 2 marzo 2024 – la norma che introduce il piano Transizione 5.0 – prevedeva solo la possibilità di rivolgersi a Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e dalle Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352, il decreto attuativo amplia questa possibilità anche ad altri soggetti.
Si tratta in particolare degli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale (senza distinzione sui corsi di laurea), nonché dei periti industriali e dei periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Un numero maggiore di certificatori per non creare colli di bottiglia
Ricordiamo che nella primissima bozza del decreto attuativo erano stati inclusi alcuni organismi di valutazione della conformità accreditati e solo alcune categorie di ingegneri iscritti nella sezione A (cioè con laurea magistrale).
La versione finale del decreto non include più gli organismi accreditati, ma amplia il novero degli ingegneri, includendo non soltanto tutti gli ingegneri iscritti nella sezione A senza distinzione di corso di laurea, ma anche quelli iscritti nella sezione B (laurea triennale) e i periti industriali e periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”. Ingegneri e periti devono garantire competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Ricordiamo che le perizie relative agli aspetti 4.0 (eleggibilità e soddisfacimento delle caratteristiche tecnologiche, tra cui l’interconnessione) restano competenza dei soggetti già previsti dalla legge 232/2016 (ingegneri e periti più organismi accreditati) e possono essere fatte anche dallo stesso soggetto incaricato delle certificazioni, se dotato delle competenze richieste dalle due normative.
La ratio di questo importante ampliamento del numero di soggetti è di semplice reperire un professionista abilitato e “non creare colli di bottiglia” considerato il previsto “boom” di domande nell’anno e mezzo in cui la misura sarà in vigore.
Ricordiamo che la legge prevede che, nel caso delle PMI, si potranno aggiungere fino a 10.000 euro al credito d’imposta maturato a copertura proprio delle spese di certificazione.