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Transizione 5.0, settimana decisiva per il decreto attuativo, ecco le novità

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è in attesa del via libera da Commissione Europea e dagli altri Ministeri. In settimana il decreto verrà inviato alla Corte dei Conti. Ecco le novità in arrivo anticipate da Marco Calabrò, responsabile della segreteria tecnica del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione di un incontro con i costruttori di macchine utensili,

Pubblicato il 24 Giu 2024

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L’iter che porterà alla pubblicazione del decreto attuativo del piano Transizione 5.0 è alle battute finali. A dirlo, di fronte a un’attentissima platea di costruttori di macchine utensili – alcuni dei quali lamentano importanti ordini sospesi proprio a causa del ritardo della pubblicazione del decreto attuativo – è Marco Calabrò, responsabile della segreteria tecnica del Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

“L’iter del concerto con gli altri ministeri è ormai alle fasi finali”, dice. In queste ore il Governo è in attesa dell’OK dalla Commissione Europea su alcuni elementi sui quali il loro assenso è fondamentale, in particolare sul DNSH. “Subito dopo ci sarà un ultimo passaggio con gli altri ministeri (MASE e MEF). Poi il decreto verrà inviato alla Corte dei Conti”, anticipa il dirigente.

Dopo l’OK della Corte dei Conti e la pubblicazione del decreto sul sito del Mimit, il GSE aprirà la piattaforma per caricare la documentazione; a seguire il Governo pubblicherà una circolare esplicativa in due parti di cui “la prima parte sarà focalizzata sui beni degli allegati A e B e sarà di fatto una sorta di codice unico della Transizione 4.0 e 5.0”.

Le novità in arrivo

Nel corso di queste settimane i tecnici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy si sono confrontati con quelli del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con quelli della Ragioneria dello Stato e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Rispetto alla bozza che abbiamo commentato in questo articolo sono state apportate diversi correttivi sia di carattere formale sia di carattere sostanziale.

Il nodo degli energivori

Tra i temi più dibattuti c’è stato quello dell’allentamento dei limiti posti dal principio DNSH (Do Not Significantly Harm). “L’impostazione iniziale della norma poneva una difficoltà a considerare ammissibili gli investimenti delle imprese che operano in alcuni settori, come ad esempio l’agricoltura (per l’uso di combustibili fossili) e 1200 imprese energivore di vari settori”, spiega Calabrò.

“Sul primo punto abbiamo ottenuto delle aperture che includono la possibilità di uso per scopi temporanei oppure in assenza di un’alternativa tecnologica”.

Sul tema degli energivori soggetti al meccanismo degli ETS dovrebbero essere ammessi gli investimenti riguardanti attività estranee alle aree che hanno un impatto sulle emissioni di CO2. Inoltre saranno ammessi gli investimenti (anche se hanno un impatto sulle emissioni) delle imprese che rientrano nel 10mo percentile più performante del loro settore. “Proprio su questi temi siamo in attesa del via libera della Commissione Europea”.

Lo scenario controfattuale e la regola delle tre alternative

Per quanto riguarda il riferimento con cui confrontare i consumi dei nuovi beni, “se in azienda ci sono almeno sei mesi di dati come riferimento, occorre provvedere a una proiezione di quei dati”.

Se l’azienda è esistente, ma non ha quei dati, occorre stimarli sulla base dell’analisi dei carichi energetici basati su dati tracciabili.

Per le imprese di nuova costituzione e per quelle che hanno variato significativamente i processi da meno di sei mesi, occorrerà utilizzare lo scenario controfattuale.

Per il calcolo dello scenario controfattuale, Calabrò ha confermato il criterio anticipato nella bozza del decreto attuativo: l’impresa dovrà individuare per ciascun investimento nei beni 4.0 almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato. Una volta individuati i tre beni di riferimento, occorrerà calcolare la media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento.

A quel punto, sommando questa media per ciascun bene oggetto di investimento, si otterrà lo scenario controfattuale, cioè il riferimento per calcolare il risparmio garantito dall’investimento reale.

Più alti i limiti per le rinnovabili

Un’altra novità riguarda gli investimenti in energie rinnovabili. “Abbiamo mantenuto il limite di 900 €/kW relativo ai dispositivi per lo stoccaggio, mentre abbiamo aumentato il limite in €/kWh relativo agli impianti di generazione”, anticipa Calabrò.

Confermata inoltre la necessità di provvedere all’allaccio delle reti FER al POD aziendale entro un anno dalla conclusione dell’investimento (anche nel 2026).

La formazione

Quanto all’altro investimento trainato, Calabrò conferma le regole che avevamo anticipato.

In sintesi: sono ammessi solo formatori esterni e occorre fare un minimo di 12 ore di formazione, di cui, per ciascun discente, ameno otto ore obbligatorie su alcune “materie” prioritarie in ambito digitale e green.

Sono inclusi anche i costi per la formazione del titolare e dei manager.

Un’ultima nota sottolineata da Calabrò è che “rispetto al precedente Credito Formazione 4.0, questo investimento non è più considerato aiuto di Stato”.

Si allarga la platea dei certificatori (ma meno del previsto)

Per quanto riguarda i soggetti abilitati alle certificazioni relative ai progetti di innovazione “Abbiamo ampliato il bacino, oltre agli EGE e alle Esco già previste nella norma primaria, ad alcune categorie di ingegneri”, dice Calabrò.

Nella bozza precedente era stato ipotizzato anche un allargamento ad altri organismi certificati secondo diverse norme, ma questa parte sembrerebbe essere caduta.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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