Sono state pubblicate sul sito del GSE cinque nuove FAQ che si aggiungono alle 34 già pubblicate portando il totale a 38 (non a 39: una delle nuove infatti sostituisce una precedente che è rimasta nel database anche con la data del 26 settembre).
Alcune delle nuove FAQ si focalizzano su temi che effettivamente sollevavano ancora alcuni dubbi e offrono quindi un importante contributo al chiarimento delle modalità applicative del piano. Particolarmente interessante la FAQ sull’interconnessione.
Le pubblichiamo qui di seguito con un nostro commento in corsivo alla fine di ciascuna FAQ.
Indice degli argomenti
Le cinque nuove FAQ
Entro quando è possibile effettuare l’interconnessione dei beni strumentali ammessi alla misura Transizione 5.0 facenti parte del progetto di innovazione?
L’interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione. Il decreto attuativo del 24 luglio 2024 sancisce, all’articolo 4, comma 1, che il progetto di innovazione deve essere completato entro il 31 dicembre 2025, secondo i criteri richiamati dal successivo comma 4 dello stesso articolo. L’interconnessione non condiziona la data di completamento dell’investimento. Pertanto, è necessario che l’interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall’articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall’attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall’autodichiarazione resa dal legale rappresentante.
Il possesso della richiamata documentazione comprovante l’interconnessione dovrà essere trasmessa, insieme all’ulteriore documentazione richiamata dal paragrafo 7.1 della Circolare Operativa, utilizzando il modello “Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile” (allegato V), entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite l’apposita Piattaforma informatica.
Il nostro commento – Questa FAQ contiene una novità: contrariamente a quanto finora si riteneva, cioè che anche l’interconnessione dovesse essere fatta entro il 31/12/2025, si consente di spingersi con l’interconnessione oltre il termine per il completamento degli investimenti, purché in tempo utile per la presentazione della comunicazione conclusiva, fissato al 28 febbraio 2026. Di fatto le imprese hanno a disposizione qualche settimana in più per interconnettere i macchinari.
La sostituzione di una trattrice agricola a cingoli da STAGE I a STAGE V è consentita anche nel caso in cui aderente alla definizione del reg. UE 167/2013 ma omologata secondo direttiva macchine?
Le trattrici agricole a cingoli rientrano tra i veicoli cat. C e per tali veicoli il reg. UE 167/2013 ha previsto la possibilità, a scelta del costruttore, di omologare il macchinario secondo il reg. UE 167/13 oppure secondo la direttiva 2006/42/CE. Si ritiene pertanto che ai fini identificativi della categoria del bene strumentale, non vi sia differenza tra le due tipologie di certificazione e quindi, nei casi di sostituzione con passaggio da STAGE I a STAGE V, tali beni possano essere inseriti nel progetto di innovazione.
Il nostro commento – Questa risposta conferma la possibilità di sostituire vecchie trattrici agricole indipendentemente dalla norma che era stata citata all’atto dell’omologazione. Ricordiamo che i macchinari sostituiti devono essere rottamati, come indicato in una FAQ già pubblicata.
È possibile effettuare modifiche al programma di investimento rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata dal valutatore indipendente in fase di prenotazione?
Sono consentite modifiche per le quali dovrà essere fornita evidenza nella certificazione ex post.
A tal riguardo, si specifica che non è possibile includere nel programma d’investimento modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste;
- aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi;
- attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste;
- variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).
In tal caso, è necessario che l’Impresa Beneficiaria rinunci alla domanda di agevolazione e presenti eventualmente una nuova richiesta.
Il nostro commento – Qui si conferma il principio di base secondo il quale è la certificazione ex ante a definire i beni protagonisti del progetto di investimento. Sono quindi ammesse modifiche, da riportare poi nella certificazione conclusiva, ma non sul numero e sulla tipologia dei beni strumentali 4.0 o legati alla produzione di energia né sulle attività di formazione “prenotate”. Anche processo interessato e struttura produttiva non possono essere modificati.
Come si calcolano i consumi energetici dell’esercizio precedente per le imprese di nuova costituzione?
Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante:
- la determinazione dello scenario controfattuale, individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all’articolo 6 del DM “Transizione 5.0”, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
- la determinazione del consumo della struttura produttiva o del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).
Nel formulare l’ipotesi alla base dello scenario controfattuale è necessario procedere alla stima dei volumi produttivi attesi. Analoga modalità deve essere utilizzata nel caso di investimenti realizzati da imprese esistenti in nuovi siti produttivi.
Il nostro commento – Questa FAQ modifica e aggiorna quella già pubblicata relativa allo scenario controfattuale: si conferma il metodo dei tre beni alternativi disponibili sul mercato e si specifica che lo stesso metodo vale, oltre che per le imprese di nuova costituzione, anche per investimenti realizzati da imprese esistenti in nuovi siti produttivi.
Come viene verificato il rispetto del principio del DNSH?
L’impegno al rispetto dei requisiti DNSH è una condizione imprescindibile per l’accesso al contributo nella fase di richiesta di prenotazione (fase ex ante) ed è oggetto di verifica puntuale nella fase successiva alla realizzazione degli investimenti (fase ex post).
Nelle fasi di prenotazione del credito d’imposta (ex ante) e di completamento del progetto di innovazione (ex post), il soggetto beneficiario attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, si impegna al rispetto del principio del DNSH, con riferimento agli elementi di controllo presenti nelle rispettive schede tecniche relative a ciascun settore di intervento.
La menzionata dichiarazione sostitutiva di atto notorio è generata dalla Piattaforma informatica “Transizione 5.0” sulla base dei dati caricati dall’impresa Beneficiaria, accompagnata dalle pertinenti check list, relative agli investimenti realizzati, compilate nelle sezioni opportune. L’eventuale documentazione a supporto dovrà essere archiviata e conservata ai fini di successivi controlli e audit.
Il nostro commento – Qui si sottolinea l’importanza di conservare la documentazione a supporto, ricordando che il GSE farà sia controlli sulla completezza della documentazione in sede di accettazione della domanda, sia controlli di merito a campione.