Dopo i tentativi falliti in occasione della conversione in legge del Decreto 39 del 2 marzo 2024, il Governo ha scelto la conversione in legge del Decreto Superbonus (Decreto legge 39 del 29 marzo 2024), per sistemare alcuni punti rimasti in sospeso nel piano Transizione 5.0. Punti rilevanti che richiedevano un intervento a livello di norma primaria (dunque una legge dello stato) e non un semplice chiarimento nel decreto attuativo.
Le correzioni toccano quattro punti: la data di inizio di validità degli investimenti, l’obbligo per le imprese di confermare la prenotazione, la variazione della periodicità delle comunicazioni del GSE al Ministero e infine una correzione lessicale che chiarisce meglio un periodo del comma 16.
Sottolineiamo che le modifiche sono state approvate da entrambi i rami del Parlamento e sono quindi definitive.
Indice degli argomenti
La data di inizio fissata al 1 gennaio 2024
Il testo originale della norma parla di un incentivo rivolto alle imprese “che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”. L’indicazione del biennio 2024-2025 lasciava adito a dubbi sul punto di partenza da considerare, visto che il decreto è efficace dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 2 marzo 2024. L’emendamento sostituisce le parole “negli anni 2024 e 2025” con le parole “dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025”.
Sono dunque ammessi anche gli investimenti effettuati nei primi due mesi dell’anno.
Non viene invece chiarito che cosa debba intendersi per effettuazione dell’investimento. In teoria si applicherebbero le norme dell’articolo 109 del TUIR, che danno sostanzialmente peso al passaggio del possesso e alla consegna e non alla data dell’ordine; qui però il Governo ha a più riprese spiegato che dovrà invece trattarsi di beni ordinati a partire dal 1 gennaio 2024; di conseguenza ci aspettiamo un chiarimento formale in tal senso del decreto attuativo.
L’obbligo di conferma
Arriva anche l’obbligo di conferma della prenotazione da parte delle imprese.
Ricordiamo che la norma prevede che le imprese presentino un progetto di investimento certificato che preveda dei valori presunti di incentivo che non si potranno più correggere al rialzo ma solo al ribasso. Questo poteva suggerire alle imprese di stare “alti” con gli importi. Questo avrebbe avuto però pesanti conseguenze: una volta presentata la comunicazione ex ante, il GSE avrebbe bloccato l’intera somma richiesta, se disponibile. Senza un termine entro il quale effettuare gli investimenti o dichiarare la loro riduzione o addirittura la rinuncia, le risorse sarebbero rimaste bloccate anche se l’azienda magari avesse rinunciato all’investimento. Inoltre l’apertura della piattaforma del GSE rischiava di traformarsi in un click day.
L’emendamento pone rimedio prevedendo che entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione da parte del GSE, le imprese debbano comunicare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di un acconto di almeno il 20%, sia per i beni strumentali trainanti sia per la componente rinnovabile, pena la decadenza dal beneficio.
Dal GSE al Mimit comunicazioni mensili e non quotidiane
Terza modifica riguarda la frequenza delle comunicazioni dal GSE al Mimit in relazione alle prenotazioni regolarmente ricevute. Il testo attuale prevedeva che “Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato”.
L’emendamento trasforma l’obbligo di comunicazione da quotidiano a mensile.
La correzione formale relativa ai controlli
L’articolo 38 comma 16 prevedeva una formulazione un po’ criptica:
Nel caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonché le verifiche documentali e in situ di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
L’emendamento trasforma così la frase, rendendola di senso compiuto
Nel caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonché le verifiche documentali e in situ di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta in assenza dei relativi presupposti, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
L’iter di conversione
L’iter di conversione del DL Superbonus si concluderà questa settimana al Senato, per poi passare alla Camera dove non sono attese ulteriori correzioni. Per considerare definitive queste modifiche occorre comunque attendere la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale, attesa in ogni caso entro il 28 maggio.
Il testo dell’emendamento 6.1000
La disposizione dell’emendamento 6.1000 diventa così il comma 3-bis dell’articolo 6 del Decreto Superbonus.
6.1000 (Accolto)
Il Governo
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3–bis. All’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, primo periodo, le parole “negli anni 2024 e 2025” sono sostituite dalle seguenti “dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025”;
b) al comma 10:
1. al secondo periodo, la parola “quotidianamente” è sostituita da “mensilmente”;
2. dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: “Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell’investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025”.
c) al comma 16 dopo le parole “sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta” sono aggiunte le seguenti: “in assenza dei relativi presupposti”.»