Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato le FAQ pubblicate sul proprio sito sul piano Transizione 5.0. Rispetto alle risposte già pubblicate sul sito del GSE emergono sette nuovi quesiti ai quali il Ministero fornisce risposta.
Indice degli argomenti
Aggiungere una linea analoga ad altre esistenti
Il più interessante è senza dubbio quello che affronta la situazione di un’azienda che aumenta la propria capacità produttiva aggiungendo uno o più macchinari a quelli già esistenti (dello stesso tipo).
Tecnicamente, non si trattandosi di una sostituzione, l’azienda avrebbe dovuto ricorrere allo scenario controfattuale. Altrettanto chiaramente, il nuovo macchinario o la nuova linea non costituisce un “processo nuovo”, ma una integrazione per ampliamento di un processo già esistente in azienda. E così la FAQ chiarisce che in questo caso si può considerare, come riferimento rispetto al quale calcolare il risparmio energetico, la media delle performance energetiche dei beni/linee analoghe già esistenti. In pratica se ho già 10 macchine e ne aggiungo una, per calcolare il risparmio energetico dovrò confrontare le performance energetiche dell’undicesima con la media delle prime dieci.
4.9. Come viene determinato il risparmio energetico conseguibile qualora il progetto di innovazione riguardi l’acquisto di un bene destinato ad integrare un processo produttivo esistente?
Qualora il progetto di innovazione riguardi l’acquisto di un bene destinato ad integrare un processo produttivo esistente, anche se basato su tecnologie produttive differenti, il risparmio energetico potrà essere calcolato confrontando l’indicatore di prestazione energetica del bene da integrare con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori dei beni preesistenti costituenti il processo. Il calcolo dovrà comunque essere effettuato con riferimento alla medesima variabile operativa, assicurando la normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche.
Si supponga di voler effettuare un progetto di innovazione in una struttura produttiva costituita i due processi produttivi riportati nella Figura seguente:
Il processo interessato potrà coincidere con il solo bene materiale oggetto di investimento (“Componente 1f”) in quanto questo garantisce, in autonomia, la trasformazione dell’input nell’output di processo.
Il risparmio energetico conseguibile potrà essere calcolato nel seguente modo:
• determinando la media dei consumi energetici medi annui dei beni esistenti (nell’esempio i beni 1d e 1e), ottenendo il consumo energetico del bene virtuale e determinando quindi il relativo indicatore di prestazione energetica medio riferibile alla variabile operativa;
• determinando l’indicatore di prestazione energetica del nuovo bene oggetto di investimento, riferibile alla medesima variabile operativa;
• effettuando la stima della riduzione dei consumi energetici, mediante la differenza tra l’indicatore di prestazione energetica del bene virtuale rispetto a quello del nuovo bene oggetto di investimento, normalizzata sulla base delle variabili operative e dei volumi produttivi ipotizzabili per l’esercizio successivo a quello di effettuazione degli investimenti.
Gli impianti di illuminazione e compressori
Sono negative le risposte a due quesiti relativi rispettivamente agli impianti di illuminazione e all’aria compressa.
Nel primo caso si chiarisce che né gli impianti di illuminazione né i sistemi che li controllano sono beni ammessi all’incentivo.
Anche nel secondo caso si sottolinea come non siano beni strumentali 4.0 a meno che non siano essi stessi il processo produttivo. A differenza dei sistemi di controllo dell’illuminazione, però, qui i sistemi di monitoraggio rientrano nell’incentivo.
3.3. Gli impianti di illuminazione e i sistemi di gestione degli impianti di illuminazione sono compresi tra i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232?
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 177355 del 23.05.2018, ai paragrafi 5 e 6, ha escluso l’eleggibilità degli impianti generali al servizio dell’edificio, e, in particolare, degli impianti di illuminazione, salvo il caso in cui essi stessi si configurino come impianti di produzione in senso proprio (può essere il caso, ad esempio, degli impianti di illuminazione artificiale costituiti da lampade specifiche per l’ortofloricoltura e utilizzati all’interno delle serre per stimolare la crescita delle piante agendo sui processi fotosintetici, prolungando in tal modo la stagionalità delle colture estive e garantendo una produzione anche nel periodo invernale). Per quanto concerne i sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione, si ritiene che tali sistemi, sebbene concorrano in senso ampio al risparmio dell’energia elettrica, non possano considerarsi ricompresi tra i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, neanche con riferimento alla voce 8 del secondo gruppo dell’allegato A (“componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”). Come precisato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Entrate n.4/E del 2017, infatti, nell’ambito della voce in questione rientrano solo “quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo” e dunque non possono ivi includersi le soluzioni che interagiscono a livello di impianti generali e non di impianti produttivi in senso stretto.
3.4. I compressori di aria e i sistemi di gestione delle centrali di aria compressa sono compresi tra i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232?
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 177355 del 23.05.2018, ai paragrafi 5 e 6, ha escluso l’eleggibilità dei compressori di aria, salvo il caso in cui essi stessi si configurino come impianti di produzione in senso proprio (può essere il caso, ad esempio, degli impianti di ricarica di bombole di aria compressa).
Per quanto concerne i sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di produzione dell’aria compressa, la stessa circolare, al paragrafo 5, chiarisce che tali sistemi possono essere riconducibili tra i beni di cui alla voce 8 del secondo gruppo dell’allegato A (“componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”), precisando che tale inclusione – fatto salvo quanto detto in precedenza – non riguarda il costo di acquisizione dei compressori, che non rientrano in nessuna delle voci dell’allegato.
Il caso della macchina che usa vapore prodotto da combustibile fossile
In questa FAQ si spiega bene che quello che conta è l’uso diretto – e non indiretto – del vettore energetico. Il vapore in quanto tale potrebbe essere prodotto anche senza l’uso di combustibili fossili, per cui una macchina a vapore è sempre ammissibile all’incentivo anche quanto il vapore che usa è prodotto, appunto, da combustibile fossile.
3.5. È agevolabile un bene 4.0 che, in possesso dei necessari requisiti e nell’ambito di un progetto di innovazione in grado di conseguire una riduzione dei consumi energetici sufficiente ai fini dell’incentivo, utilizzi vapore prodotto da una centrale termica preesistente alimentata a gas?
Non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione con investimenti destinati ad attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle.
Nel caso di vettori energetici validi, quale il vapore nell’esempio proposto, non rileva il fatto che tale vettore sia prodotto con tecnologie non facenti parte del progetto di innovazione impieganti combustibile fossile (si tratta infatti di un uso indiretto, non rientrante delle esclusioni). Il bene è pertanto agevolabile.
Le rinnovabili
Tre nuove FAQ riguardano le rinnovabili.
La prima si occupa del calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui sia già presente un impianto fotovoltaico. La seconda tratta il caso in cui si voglia installare un impianto con producibilità massima attesa superiore a quella consentita: si può fare, ma naturalmente la quota agevolata sarà quella massima consentita in base ai criteri dettati dalla circolare per il calcolo del dimensionamento dell’impianto. La terza riguarda i sistemi di stoccaggio e spiega chiaramente che questi sistemi devono essere al servizio degli impianti di nuova installazione.
6.4. Come viene determinato il fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui sia già presente un impianto fotovoltaico?
Nel calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva dovrà essere considerato il saldo netto dell’energia autoprodotta dall’impianto fotovoltaico preesistente, dato dalla diferenza tra il totale dell’energia autoprodotta e l’energia autoprodotta e non utilizzata. Con riferimento all’algoritmo di calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva presente nell’Allegato 1 al “DM Transizione 5.0”, per energia elettrica efettivamente prelevata dalla rete di distribuzione si intende la somma dell’energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione e dell’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata (vale a dire al netto dell’energia non autoconsumata e quindi immessa nella rete di distribuzione). Inoltre, la potenza massima installabile, determinata secondo i citati criteri, dovrà essere ridotta del valore della potenza degli impianti di autoproduzione preesistenti.
6.5 Come viene determinato il credito d’imposta nel caso in cui l’impresa realizzi un impianto di autoproduzione da fonti rinnovabili con una producibilità massima attesa superiore a quella consentita in base al fabbisogno energetico della struttura produttiva?
È consentita la realizzazione di impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili con producibilità massima attesa superiore a quella determinabile secondo i criteri di dimensionamento indicati nel paragrafo 3.5 della Circolare Operativa.
In tal caso, il credito d’imposta è comunque determinato in relazione alla sola quota di impianti necessari a soddisfare il fabbisogno energetico della struttura produttiva, nei limiti della producibilità massima determinata secondo i citati criteri di dimensionamento, sulla base dei costi massimi ammissibili riferiti a tale producibilità e non alla maggior potenza realmente installata (Tabelle 9 e 10 della Circolare Operativa).
6.6. È agevolabile l’investimento in un impianto per lo stoccaggio dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico preesistente?
No. Come definito all’art. 7 del DM “Transizione 5.0” e precisato a pag. 44 della Circolare Operativa, le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica sono agevolabili solo in presenza di impianti di autoproduzione realizzati ex novo e non preesistenti e fino a un limite di spesa ammissibile pari a 900 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili.