- La legge 4 luglio 2024, n. 95 converte il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, introducendo importanti novità per il piano Transizione 5.0
- La nuova disposizione consente l’installazione di pannelli e impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili anche in luoghi diversi da quelli dove l’autoconsumatore opera, purché tali luoghi siano nella sua disponibilità.
- La legge introduce la possibilità per le aziende di installare impianti di produzione di energia rinnovabile in siti distanti dalla sede operativa, utilizzando la rete di distribuzione per l’autoconsumo, favorendo così la flessibilità e l’efficienza del piano Transizione 5.0.
La legge 4 luglio 2024, n. 95 che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, prevede una interessante novità anche per il piano Transizione 5.0.
La legge di conversione infatti aggiunge al decreto originario il nuovo comma 4 bis che prevede quanto segue:
All’articolo 38, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole: “destinata all’autoconsumo” sono inserite le seguenti: “anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.
Pannelli e altre rinnovabili anche a distanza
La disposizione, in sostanza, prevede la possibilità di installare pannelli e impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili anche “a distanza”.
Per comprendere bene il significato di questa disposizione, viene in aiuto appunto la spiegazione prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, richiamato nella nuova disposizione.
Quell’articolo spiega infatti che è possibile produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo “con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In tal caso, l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore”.
Riassumendo, un’azienda può dislocare l’impianto di autoproduzione destinato all’autoconsumo nel sito più favorevole, anche a distanza, fermo restando che l’energia prodotta va poi consumata nella struttura produttiva oggetto dell’investimento previsto dal piano Transizione 5.0.