Siamo vicini alla “svolta” per il piano Transizione 5.0. Grazie all’OK arrivato in queste ore dalla Commissione Europea, il Governo ha inserito i correttivi mirati ad ampliare e semplificare la fruizione delle misure previste dal piano nell’emendamento al disegno di legge di bilancio presentato oggi alla Commissione Bilancio della Camera. “Un risultato importante e significativo nella direzione auspicata dalle imprese”, ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.
C’è la cumulabilità totale con altri incentivi, l’aumento del primo scaglione da 2,5 a 10 milioni, la semplificazione del calcolo del risparmio per i beni strumentali obsoleti, ci sono anche semplificazioni per i progetti gestiti dalle ESCo. Non c’è l’aumento delle aliquote (e vedremo perché), manca la mini proroga per la chiusura dei progetti e non ci sono ancora interventi sul fronte del DNSH.
Di tutte queste novità, in anteprima assoluta, ha parlato stamattina Marco Calabrò, capo della segreteria tecnica del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, in occasione di un incontro tematico organizzato il 13 dicembre dalla Casa del Made in Italy di Milano in collaborazione con il Competence Center Industria 4.0 MADE.
Indice degli argomenti
La cumulabilità
La principale novità prevista nell’emendamento che va a modificare il piano Transizione 5.0 è la possibilità di cumulare il piano Transizione 5.0 non soltanto con il credito d’imposta ZES, ma con tutte le misure di incentivo, comprese quelle finanziate dai fondi europei, finora escluse. “Si tratta di un’eccezione unica nell’ambito delle misure parte del PNRR che la Commissione ha ritenuto di concedere in virtù del fatto che il piano ha un carattere generale ed è automatico e l’attuale divieto rendeva complesso per le imprese discernere quali misure fossero, anche solo in parte, finanziate con risorse europee”, spiega Calabrò nel suo intervento al MADE.
Il cumulo richiederà il rispetto del divieto del doppio finanziamento, per cui non si potranno coprire gli stessi costi con due incentivi. “Di fatto le imprese potranno utilizzare un incentivo e, sulla quota restante, qualsiasi altro incentivo. Si potrà, per esempio, anche cumulare Transizione 5.0 con gli incentivi regionali finanziati con le risorse europee”.
Le aliquote
Per quanto riguarda le aliquote viene disposta l’unificazione dei primi due scaglioni – quello fino a 2,5 milioni e quello da 2,5 a 10 milioni – in un unico scaglione fino a 10 milioni che eredita le aliquote più alte dell’attuale primo scaglione.
Non c’è quindi un aumento delle aliquote, ma un’applicazione delle aliquote del primo scaglione anche all’attuale secondo scaglione. “Nel vecchio emedamento Gelmetti avevamo previsto anche un aumento delle aliquote perché la cumulabilità era prevista solo con la ZES. Con l’arrivo della cumulabilità totale dell’incentivo, le aliquote attuali risultano già adeguate a rendere la misura più attrattiva, considerando che quelle che precedentemente valevano per investimenti fino a 2,5 milioni ora sono valide per investimenti fino a 10 milioni”, spiega Calabrò.
La maggiorazione delle aliquote per il fotovoltaico
Confermato in toto invece il nuovo schema delle maggiorazioni per il fotovoltaico. “L’attuale versione del piano – spiega Calabrò – prevede maggiorazioni solo per gli impianti basati sui pannelli di tipo b) e c), che purtroppo non sono disponibili sul mercato. I pannelli di tipo a) a loro volta scontano la concorrenza dei pannelli cinesi, che costano 2,5 volte in meno. Per questo abbiamo deciso di modificare lo schema delle maggiorazioni incentivando anche questi pannelli”.
Lo schema attuale, che prevede la maggiorazione al 20% per i pannelli di tipo b) e al 40% per quelli di tipo c), viene sostituito da un meccanismo che prevede maggiorazioni per gli impianti basati su tutti i tre tipi di pannelli, rispettivamente al 30% per quelli di tipo a), al 40% per quelli di tipo b) e al 50% per quelli di tipo c).
Le semplificazioni
Per quanto riguarda le semplificazioni il Governo ha lavorato su due aspetti.
Il primo è quello della sostituzione “semplificata” dei macchinari obsoleti, che hanno completato da oltre 24 mesi il loro piano di ammortamento. “Parliamo di macchinari che solitamente vengono ammortati in 7 anni e che dopo altri 24 mesi ne hanno quindi almeno 9. Con l’emendamento andiamo a semplificare la sostituzione di un bene che ha questa vetustà, supponendo che raggiunga in ogni caso i requisiti per entrare nella prima fascia di efficientamento”. Sarà poi ovviamente facoltà dell’impresa dimostrare eventuali ulteriori benefici in termini di risparmio energetico.
La seconda leva è quella delle ESCo. “Qui prevediamo intanto di riportare in norma primaria quello che abbiamo indicato già nelle FAQ, cioè che una ESCo può essere essa stessa beneficiaria dell’incentivo, considerando che quegli investimenti apporteranno un beneficio presso le aziende in cui saranno installati. E poi operiamo una presunzione di efficientamento nel momento in cui l’impresa acquisisce i beni 4.0 tramite un contratto di EPC siglato con una ESCo. Il principio è che l’intervento della ESCo con un contratto finalizzato al miglioramento delle performance energetiche è già di per sé garanzia che il risultato sarà conseguito”.
Entra in norma primaria anche un altro tema oggetto delle recenti FAQ, cioè la possibilità che per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito possa essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.
Le tempistiche
Per quanto riguarda le tempistiche, intanto vale la pena segnalare che tutte le nuove disposizioni si applicheranno anche alle pratiche già avviate.
Manca invece la mini proroga della scadenza per gli investimenti dall’attuale deadline del 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026. “Abbiamo l’OK della Commissione e definiremo questa dilazione dei tempi in un prossimo provvedimento”, spiega Calabrò. “Di fatto il Governo si assumerà l’onere di comprimere i tempi di rendicontazione, garantendo alla Commissione il rispetto della scadenza del 30 giugno 2026, cioè in due soli mesi dalla conclusione delle pratiche”, spiega Calabrò.
In arrivo altre FAQ
La prossima settimana, anticipa Calabrò, arriveranno anche altre FAQ pensate per offrire alle imprese ulteriori chiarimenti, dopo quelli, molto importanti, rilasciati lo scorso 2 novembre.
Nessuna notizia, per il momento, sul fronte DNSH. “Stiamo ancora discutendo con la Commissione sull’opportunità di non escludere dall’incentivo le imprese energivore, che proprio perché grandi consumatori di energia potrebbero generare importanti riduzioni dei consumi a beneficio di tutti”, spiega Calabrò. Purtroppo la partita su questo fronte è ancora lontana dal risultato auspicato.
Il testo dell’emendamento
L’0emendamento in questione è il 15.8 del Governo, di cui vi riportiamo qui sotto la parte relativa al Transizione 5.0
dopo l’articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0)
1. All’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente»;
b) al comma 5, lettera a), le parole: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo» sono sostituite dalle seguenti: «Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo»;
c) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria»;
d) al comma 8, lettera a), le parole: «al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento e al 10 per cento»;
e) al comma 8, lettera b), le parole: «al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 45 per cento e al 15 per cento»;
f) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario»;
g) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.
9–ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento»;
h) al comma 18:
1) al primo periodo, le parole: «nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162» sono soppresse;
2) al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 13, ultimo periodo»;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il credito d’imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95»;
4) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall’applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell’articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. La possibilità di fruizione del credito d’imposta con le nuove aliquote di cui al comma 1, lettere d) ed e), in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata all’invio di apposita comunicazione del GSE sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 38, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.