Articolo aggiornato con le FAQ del 2, del 3, del 4, dell’8 ottobre 2024 e del 2 novembre 2024 – Sono state pubblicate le FAQ sul piano Transizione 5.0 elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il GSE. Dopo una prima fase in cui le FAQ sono state aggiornate sul sito del GSE (creando qualche confusione), dall’8 ottobre le FAQ sono disponibili esclusivamente sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in un pratico PDF. In questo articolo ve le abbiamo riportate fedelmente, aggiornandole man mano, con un nostro commento.
Queste risposte a domande comuni continueranno a essere progressivamente aggiunte e aggiornate nel corso dei prossimi mesi, con l’obiettivo di rendere più semplice la comprensione dei meccanismi dell’incentivo per la transizione digitale e green delle imprese.
Alcune risposte affrontano questioni piuttosto essenziali e toccano solo in maniera piuttosto “leggera” alcuni degli argomenti più spinosi del piano, come ad esempio il nodo del DNSH e quello del calcolo del risparmio energetico. Altre offrono contributi interpretativi più interessanti.
Ricordiamo ai meno avvezzi agli aspetti giuridici che le FAQ hanno una funzione extra-normativa: non costituiscono cioè una fonte del diritto, come il decreto legge e la legge di conversione (norma primaria), il decreto attuativo (norma secondaria) e la circolare operativa, ma servono solo come strumento informale per spiegare quanto contenuto nei documenti. In passato tuttavia le FAQ sono state utilizzate dal Ministero per introdurre delle interpretazioni autentiche di alcuni aspetti ambigui delle norme.
Indice degli argomenti
Le FAQ sul sito del Mimit e del GSE
Qui di seguito vi riportiamo tutte le FAQ attualmente pubblicate sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e, sotto, quelle che compaiono solo del GSE, con un nostro commento sotto le risposte più interessanti. Aggiorneremo l’articolo man mano che usciranno nuove FAQ.
1. Caratteristiche del Piano Transizione 5.0
1.1. Qual è l’obiettivo del Piano Transizione 5.0?
Il Piano ha l’obiettivo di sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili.
1.2. Qual è il riferimento normativo del Piano Transizione 5.0?
Il Piano è istituito e regolato dall’art. 38 del Decreto-Legge del 2 marzo 2024, n. 19 (c.Decreto PNRR quater) convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56.
Le modalità attuative del Piano Transizione 5.0 sono contenute nel decreto attuativo del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 luglio 2024 (DM “Transizione 5.0”). Inoltre, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare operativa relativa al Piano Transizione 5.0 sul proprio sito istituzionale il 16.08.2024 per fornire chiarimenti tecnici per la corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa. Nel dettaglio la predetta circolare contiene istruzioni operative per l’accesso al credito d’imposta, in relazione a specifici profili, quali: l’individuazione degli investimenti agevolabili, i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguibile, i requisiti degli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, le indicazioni per il rispetto del principio del DNSH, le modalità di trasmissione e gestione delle comunicazioni previste nell’ambito della procedura di accesso al credito d’imposta e la relativa documentazione da allegare.
1.3. In cosa consiste il Piano Transizione 5.0?
La misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 che permettano di conseguire complessivamente una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive localizzate nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, dei processi produttivi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
La realizzazione degli investimenti di cui sopra e della relativa riduzione minima dei consumi permette di accedere ad ulteriori agevolazioni previste per investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione/autoconsumo da fonti rinnovabili e per spese di formazione.
1.4. Qual è la dotazione finanziaria del Piano Transizione 5.0?
Complessivamente, per il biennio 2024-2025, sono disponibili 6,3 miliardi di euro.
1.5. Cosa si intende per data di avvio del progetto?
Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima. In particolare, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, effettuati già nel 2023, anche qualora la consegna e la messa in funzione degli ordini 2023 avvenga nel 2024 o nel 2025.
1.6. Quando il progetto si intende completato?
Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone:
a) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016,
n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
b) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
c) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.
2. Procedura per l’accesso all’agevolazione
2.1. Chi può accedere all’agevolazione?
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Sono, tuttavia, escluse dal beneficio le imprese:
a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
2.2. Qual è la procedura per accedere all’agevolazione?
L’impresa beneficiaria deve registrarsi all’Area Clienti GSE e accedere al portale Transizione
5.0 (TR5) collegandosi, esclusivamente tramite SPID.
In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di Operatore idonea, è possibile indicare “Operatore credito d’imposta – Transizione 5.0”.
La procedura prevede i seguenti step attraverso la piattaforma informatica:
i. Prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0: l’impresa trasmette la comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare:
– il soggetto beneficiario;
– il progetto di innovazione;
– gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare;
– l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante;
– l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi PNR
Si precisa che è necessario allegare tra l’altro la Certificazione ex ante (Allegato VIII) firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti.
ii. Esito della prenotazione: il GSE, entro 5 giorni dalla presentazione della comunicazione preventiva, previa verifica del corretto caricamento dei dati, della completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché del rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili, anche a copertura parziale dell’importo individuato dalla comunicazione preventiva.
iii. Conferma del 20%: entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito prenotato trasmessa da GSE, l’impresa è tenuta a presentare una comunicazione contenente gli estremi delle fatture relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali ed immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sia degli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
iv. Esito della conferma: il GSE, entro 5 giorni dalla trasmissione della documentazione, previe opportune verifiche, convalida la comunicazione di avanzamento.
v. Completamento del progetto: a seguito del completamento del progetto di innovazione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2025, l’impresa, entro e non oltre il 28 febbraio 2026 trasmette la comunicazione di completamento, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi PNR Tale comunicazione è corredata tra l’altro:
– dalla Certificazione ex-post (Allegato X) attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex-ante;
– dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all’articolo 16, DM “Transizione 5.0” e della certificazione contabile di cui all’articolo 17, DM “Transizione 5.0”.
vi. Esito finale: il GSE, entro 10 giorni dall’invio della documentazione, previa verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa beneficiaria il credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Per approfondire le modalità di acceso, compilazione ed invio della documentazione è disponibile la Guida all’utilizzo del Portale Transizione 5.0.
2.3. Quali soggetti possono rilasciare le certificazioni ex-ante ed ex-post?
I soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ex- ante ed ex-post sono:
a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
2.4. Chi può rilasciare la perizia asseverata che attesti le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura?
La perizia asseverata può essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. Gli enti di certificazione accreditati possono rilasciare un attestato di conformità. La perizia asseverata/attestazione di conformità dovrà attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
2.5. Quale documentazione l’impresa è tenuta a conservare?
L’impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile, per le attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica.
In particolare, l’impresa dovrà conservare gli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, ivi comprese le certificazioni ex- ante ed ex-post, la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati.
Il nostro commento – Da conservare anche la relazione tecnica e ogni altro documento atto a comprovare il mantenimento dei requisiti per i cinque anni successivi.
2.6. Quale documentazione deve essere trasmessa in fase di presentazione della comunicazione preventiva?
La comunicazione preventiva dovrà essere corredata dalla seguente documentazione e dichiarazioni:
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000, precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dal Portale Transizione 5.0, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
• Documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
• Eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva;
• Certificazione ex ante firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
• Documentazione attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante (Certificazione EGE/ESCO in corso di validità rilasciato da organismo di certificazione accreditato Accredia);
• Documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
• Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
• Dichiarazione relativa al titolare effettivo ai sensi della Normativa antiriciclaggio.
2.7. Quale documentazione deve essere trasmessa in fase di comunicazione di completamento del progetto di investimento?
a) La comunicazione di completamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione e dichiarazioni:
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000, precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dal portale Transizione 5.0, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
• Documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
• Eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva (Allegato I – Delega per l’invio delle comunicazioni);
• Schede tecniche DNSH relative agli investimenti realizzati (Allegato VII – Schede tecniche DNSH (A,B,C,D,E F1,F2);
• Certificazione ex post dell’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. La certificazione ex post, firmata digitalmente dal soggetto certificatore incaricato, dovrà essere redatta secondo il “Modello di certificazione ex post” (Allegato X – Certificazione ex post);
• Documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
• Attestato comprovante il possesso della certificazione contabile di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale “Transizione 5.0” e il possesso della perizia asseverata, di cui all’articolo 16 del medesimo decreto (Allegato V – Attestazione di possesso della Perizia tecnica e della Certificazione contabile);
• Documentazione attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex post (Certificazione EGE/ESCO in corso di validità rilasciato da organismo di certificazione accreditato Accredia);
• Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex post redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente” (Allegato III- Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente);
• Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto revisore legale dei conti responsabile del rilascio della certificazione contabile redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili” (Allegato IV – Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili);
• Attestazione rilasciata dal produttore a dimostrazione che i moduli fotovoltaici, utilizzati per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonte solare, rispettino le caratteristiche di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati del titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio) redatta secondo il modello “Dichiarazione dati titolare effettivo” (Allegato II – Dichiarazione dati titolare effettivo).
L’Impresa Beneficiaria è, inoltre, tenuta a conservare le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta di cui al capitolo 5. Il GSE, nell’ambito delle attività di vigilanza e controlli di cui agli art. 19 e 20 del DM “Transizione 5.0”, si riserva di poter acquisire tale documentazione.
2.8. È possibile presentare comunicazioni per più di un progetto d’innovazione?
Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. In relazione allo stessa struttura produttiva, identificata dai dati catastali dichiarati, non possono esistere più richieste in stato “bozza”/”inviata”, è invece possibile inviare un’ulteriore comunicazione se sulla stessa struttura produttiva sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati.
Si precisa che per progetti conclusi si intendono i progetti per i quali, nell’ambito della comunicazione di completamento del progetto d’innovazione, il GSE ha notificato all’impresa beneficiaria la “Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione”.
Si ricorda che gli investimenti sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione.
Il nostro commento – Importante sottolineare la parte finale: se un progetto presentato nel 2024 viene concluso nel 2025 andrà a “erodere” il plafond del 2025. Questo vale anche per la determinazione delle aliquote: se un’azienda prevede due progetti consecutivi da 2,5 milioni di euro l’uno, se conclude il primo nel 2024 e il secondo nel 2025 prenderà due volte l’aliquota massima per i progetti fino a 2,5 milioni, mentre se li conclude entrambi nel 2025 prenderà l’aliquota massima solo sui primi 2,5 milioni.
2.9. Come viene verificato il rispetto del principio del DNSH?
L’impegno al rispetto dei requisiti DNSH è una condizione imprescindibile per l’accesso al contributo nella fase di richiesta di prenotazione (fase ex ante) ed è oggetto di verifica puntuale nella fase successiva alla realizzazione degli investimenti (fase ex post).
Nelle fasi di prenotazione del credito d’imposta (ex ante) e di completamento del progetto di innovazione (ex post), il soggetto beneficiario attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P. 445/2000, si impegna al rispetto del principio del DNSH, con riferimento agli elementi di controllo presenti nelle rispettive schede tecniche relative a ciascun settore di intervento.
La menzionata dichiarazione sostitutiva di atto notorio è generata dalla Piattaforma informatica “Transizione 5.0” sulla base dei dati caricati dall’impresa Beneficiaria, accompagnata dalle pertinenti check list, relative agli investimenti realizzati, compilate nelle sezioni opportune. L’eventuale documentazione a supporto dovrà essere archiviata e conservata ai fini di successivi controlli e audit.
Il nostro commento – Qui si sottolinea l’importanza di conservare la documentazione a supporto, ricordando che il GSE farà sia controlli sulla completezza della documentazione in sede di accettazione della domanda, sia controlli di merito a campione.
2.10. É possibile effettuare modifiche al programma di investimento rispetto a quanto previsto nella certificazione ex ante rilasciata dal valutatore indipendente in fase di prenotazione?
Sono consentite modifiche per le quali dovrà essere fornita evidenza nella certificazione ex post. A tal riguardo, si specifica che non è possibile includere nel programma d’investimento modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste;
– aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi;
– attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste;
– variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).
In tal caso, è necessario che l’Impresa Beneficiaria rinunci alla domanda di agevolazione e presenti eventualmente una nuova richiesta.
Il nostro commento – Qui si conferma il principio di base secondo il quale è la certificazione ex ante a definire i beni protagonisti del progetto di investimento. Sono quindi ammesse modifiche, da riportare poi nella certificazione conclusiva, ma non sul numero e sulla tipologia dei beni strumentali 4.0 o legati alla produzione di energia né sulle attività di formazione “prenotate”. Anche processo interessato e struttura produttiva non possono essere modificati.
2.11. Per la comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini di beni strumentali 4.0 e impianti di autoproduzione (DM Transizione 5.0, art. 12, comma 4), è necessario effettuare un pagamento di acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione per ogni singolo bene?
No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l’impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.
Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l’impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell’impianto di autoproduzione.
Il nostro commento – Questa FAQ è di grande utilità perché consente di considerare il 20% di acconto necessario a confermare la prenotazione dell’investimento fatta con la comunicazione ex ante attraverso dei pagamenti che non devono necessariamente riguardare tutti i beni e le attività oggetto dell’investimento. È infatti possibile versare l’acconto anche a un solo fornitore per i beni 4.0 e a un solo fornitore per i beni legati all’investimento in rinnovabili, purché questi acconti siano pari ad almeno il 20% sulla totalità dei beni e delle attività, compresi i costi accessori, dei rispettivi totali.
2.12. Entro quando è possibile effettuare l’interconnessione dei beni strumentali ammessi alla misura Transizione 5.0 facenti parte del progetto di innovazione?
L’interconnessione è una caratteristica tecnologica che deve essere soddisfatta dai beni strumentali 4.0 facenti parte del progetto di innovazione. Il decreto attuativo del 24 luglio 2024 sancisce, all’articolo 4, comma 1, che il progetto di innovazione deve essere completato entro il 31 dicembre 2025, secondo i criteri richiamati dal successivo comma 4 dello stesso articolo. L’interconnessione non condiziona la data di completamento dell’investimento. Pertanto, è necessario che l’interconnessione sia realizzata in tempo utile per poter essere comprovata, come previsto dall’articolo 16 del decreto attuativo, dalla perizia tecnica (o dall’attestato di conformità), o, per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, dall’autodichiarazione resa dal legale rappresentante.
Il possesso della richiamata documentazione comprovante l’interconnessione dovrà essere trasmessa, insieme all’ulteriore documentazione richiamata dal paragrafo 7.1 della Circolare Operativa, utilizzando il modello “Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile” (allegato V), entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite l’apposita Piattaforma informatica.
Il nostro commento – Questa FAQ contiene una novità: contrariamente a quanto finora si riteneva, cioè che anche l’interconnessione dovesse essere fatta entro il 31/12/2025, si consente di spingersi con l’interconnessione oltre il termine per il completamento degli investimenti, purché in tempo utile per la presentazione della comunicazione conclusiva, fissato al 28 febbraio 2026. Di fatto le imprese hanno a disposizione qualche settimana in più per interconnettere i macchinari.
2.13. Se l’intervento è già completato, è necessario comunque procedere con la comunicazione ex ante o è possibile compilare direttamente la comunicazione ex post?
In caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l’intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all’invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di “Conferma 20%”.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla “Guida all’utilizzo del portale TR5” disponibile nella sezione “documenti” della pagina “Transizione 5.0” del sito del GSE.
Il nostro commento – La ex ante serve e servirà sempre per prenotare il credito. Dichiarando completato l’investimento non avrà a quel punto senso la comunicazione intermedia e si potrà procedere, dopo l’OK del GSE sulla ex ante, direttamente alla ex post.
2.14. Per l’inoltro delle comunicazioni, la piattaforma informatica richiede che sia indicato l’indirizzo della struttura produttiva oggetto di intervento corredato dai relativi riferimenti catastali. Quali dati devono essere comunicati nel caso in cui i beni oggetto del progetto di innovazione siano destinati a cantieri temporanei o comunque vengano impiegati presso siti esterni alla sede dell’impresa, come ad esempio nel caso di pale gommate, piattaforme aeree, mezzi per lo spurgo e sistemi di movimentazione portuale?
Nel caso in cui il processo produttivo preveda lo svolgimento di operazioni esterne alla propria sede, l’impresa potrà indicare i dati relativi all’ubicazione della propria sede legale.
2.15. Le ESCO (Energy Service Company) rientrano tra i beneficiari dell’incentivo Transizione 5.0 previsto dall’art. 3 del DECRETO 24 luglio 2024?
Sì, tra i soggetti beneficiari dell’incentivo Transizione 5.0, previsti dall’art. 3 del DECRETO 24 luglio 2024, rientrano anche le ESCO (Energy Service Company). Le attività svolte dalle ESCO, in genere tramite contratti EPC (Energy Performance Contract), si adattano in modo particolarmente efficace agli obiettivi del piano Transizione 5.0.
Le ESCO, attraverso gli investimenti realizzati, permettono di ottenere un’efficienza energetica sui processi dell’azienda cliente, risultando essere i potenziali beneficiari diretti dell’incentivo. La valutazione della riduzione percentuale dei consumi energetici, che costituisce il parametro per la concessione dell’incentivo, deve essere effettuata sui processi del cliente che utilizza il servizio, poiché è su questi processi che si realizza l’efficientamento energetico.
Quindi:
- beneficiario dell’incentivo: la ESCO, che realizza l’investimento e implementa il miglioramento energetico.
- oggetto della valutazione di efficientamento: i processi dell’azienda cliente, sui quali la ESCO interviene per ridurre i consumi energetici.
Questa struttura consente alle ESCO di beneficiare dell’incentivo mentre contribuiscono all’efficienza energetica delle imprese clienti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e innovazione promossi dal piano Transizione 5.0.
2.16. Con riferimento all’articolo 12 comma 4: “a seguito dell’avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato ai sensi dei commi 2 e 3, l’impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all’ effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all’art. 6 sia degli investimenti di cui all’art.7.”, se l’impresa opta per la sottoscrizione del contratto di leasing è sufficiente la stipula e l’emissione della fattura del maxi-canone anticipato, anche inferiore al 20%, come conferma dell’avvio dell’investimento?
Sì, la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla Società di Leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto è sufficiente per adempiere all’obbligo di avvio dell’investimento, indipendentemente dall’entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing.
3. Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232
3.1. Quali sono gli investimenti agevolabili nell’ambito del piano Transizione 5.0 e quali condizioni devono possedere?
Sono agevolabili con la misura Transizione 5.0 i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento, effettuati in:
– beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato (c.“5+2 requisiti” laddove richiesti ovvero il requisito dell’interconnessione);
– beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (“Energy Dashboarding”).
Sono, inoltre, agevolabili:
– Gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse e ricompresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
– Le spese per attività di formazione, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, purché coerenti con il progetto di innovazione, nel limite del 10% dell’importo degli investimenti materiali e immateriali e dei beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, in ogni caso, entro il limite di 300 mila €.
Ai fini dell’individuazione degli investimenti agevolabili, permangono per la misura transizione
5.0. le medesime esclusioni dell’agevolazione transizione 4.0, disciplinate dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020 all’articolo 1, comma 1053, secondo cui non risultano ammissibili:
– veicoli ex art. 164, comma 1 del Tuir;
– beni con aliquota di ammortamento inferiore a 6,5% ex D.M. 31.12.1988;
– fabbricati e costruzioni;
– beni di cui all’Allegato 3 alla legge 208/2015;
– beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tarifa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e della depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti se, ai sensi dell’art 5, comma 2, del DM “Transizione 5.0”: a) l’effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’ente pubblico concedente; b) sono previsti meccanismi, incluso l’adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell’investimento nei beni strumentali nuovi.
Non sono in nessun caso agevolabili nell’ambito del Piano gli interventi che violino il principio di “non arrecare un danno significativo” all’ambiente (DNSH), come specificato dal comma 6 dell’articolo 38 e dal capitolo 4 della circolare operativa, pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
3.2 La sostituzione di una trattrice agricola a cingoli da STAGE I a STAGE V è consentita anche nel caso in cui aderente alla definizione del reg. UE 167/2013 ma omologata secondo direttiva macchine?
Le trattrici agricole a cingoli rientrano tra i veicoli cat. C e per tali veicoli il reg. UE 167/2013 ha previsto la possibilità, a scelta del costruttore, di omologare il macchinario secondo il reg. UE 167/13 oppure secondo la direttiva 2006/42/CE.
Si ritiene pertanto che ai fini identificativi della categoria del bene strumentale non vi sia differenza tra le due tipologie di certificazione e quindi, nei casi di sostituzione con passaggio da STAGE I a STAGE V, tali beni possano essere inseriti nel progetto di innovazione.
Il nostro commento – Questa risposta conferma la possibilità di sostituire vecchie trattrici agricole indipendentemente dalla norma che era stata citata all’atto dell’omologazione. Ricordiamo che questo tipo di macchine, se sostituite, devono essere rottamate.
3.3 Gli impianti di illuminazione e i sistemi di gestione degli impianti di illuminazione sono compresi tra i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232?
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 177355 del 23.05.2018, ai paragrafi 5 e 6, ha escluso l’eleggibilità degli impianti generali al servizio dell’edificio, e, in particolare, degli impianti di illuminazione, salvo il caso in cui essi stessi si configurino come impianti di produzione in senso proprio (può essere il caso, ad esempio, degli impianti di illuminazione artificiale costituiti da lampade specifiche per l’ortofloricoltura e utilizzati all’interno delle serre per stimolare la crescita delle piante agendo sui processi fotosintetici, prolungando in tal modo la stagionalità delle colture estive e garantendo una produzione anche nel periodo invernale). Per quanto concerne i sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici degli impianti di illuminazione, si ritiene che tali sistemi, sebbene concorrano in senso ampio al risparmio dell’energia elettrica, non possano considerarsi ricompresi tra i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, neanche con riferimento alla voce 8 del secondo gruppo dell’allegato A (“componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”). Come precisato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Entrate n.4/E del 2017, infatti, nell’ambito della voce in questione rientrano solo “quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo” e dunque non possono ivi includersi le soluzioni che interagiscono a livello di impianti generali e non di impianti produttivi in senso stretto.
3.4 I compressori di aria e i sistemi di gestione delle centrali di aria compressa sono compresi tra i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232?
La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 177355 del 23.05.2018, ai paragrafi 5 e 6, ha escluso l’eleggibilità dei compressori di aria, salvo il caso in cui essi stessi si configurino come impianti di produzione in senso proprio (può essere il caso, ad esempio, degli impianti di ricarica di bombole di aria compressa).
Per quanto concerne i sistemi di controllo e monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di produzione dell’aria compressa, la stessa circolare, al paragrafo 5, chiarisce che tali sistemi possono essere riconducibili tra i beni di cui alla voce 8 del secondo gruppo dell’allegato A (“componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”), precisando che tale inclusione – fatto salvo quanto detto in precedenza – non riguarda il costo di acquisizione dei compressori, che non rientrano in nessuna delle voci dell’allegato.
3.5 È agevolabile un bene 4.0 che, in possesso dei necessari requisiti e nell’ambito di un progetto di innovazione in grado di conseguire una riduzione dei consumi energetici sufficiente ai fini dell’incentivo, utilizzi vapore prodotto da una centrale termica preesistente alimentata a gas?
Non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione con investimenti destinati ad attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle.
Nel caso di vettori energetici validi, quale il vapore nell’esempio proposto, non rileva il fatto che tale vettore sia prodotto con tecnologie non facenti parte del progetto di innovazione impieganti combustibile fossile (si tratta infatti di un uso indiretto, non rientrante delle esclusioni). Il bene è pertanto agevolabile.
3.6 È possibile agevolare con l’incentivo Transizione 5.0 le Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili?
Il rispetto del principio DNSH determina la non ammissibilità all’incentivo Transizione 5.0 delle Macchine Mobili non Stradali alimentate a combustibili fossili, così come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628. Tali veicoli, inoltre, essendo omologati per l’uso di combustibili fossili, non risultano agevolabili neanche nel caso in cui, per l’uso degli stessi, si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
Il nostro commento – Questa risposta chiarisce definitivamente che le macchine omologate per uso con combustibili fossili sono escluse dall’incentivo anche qualora si volesse utilizzarle con carburanti alternativi
3.7 È possibile agevolare con l’incentivo Transizione 5.0 i veicoli agricoli e forestali?
I veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE2016/1628, per poter fruire dell’incentivo Transizione 5.0 devono soddisfare, oltre ai requisiti già previsti per Transizione 4.0 (quali le 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche in quanto riconducibili ai beni inclusi al punto elenco 11 del primo gruppo dell’allegato A alla legge 232/2016), anche le seguenti condizioni:
• L’uso di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile;
• L’ammissibilità è consentita solo nel caso di investimento sostitutivo;
• La sostituzione deve obbligatoriamente consentire il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a Stage V.
Il passaggio ad un veicolo agricolo di tipo Stage V risulta verificato laddove, in sede di acquisto del nuovo veicolo, venga realizzata la contestuale dismissione di un veicolo univocamente identificato con motore Stage I (o precedente) già in possesso da parte dell’impresa alla data del 31.12.2023, che potrà essere documentata attraverso il certificato di rottamazione. Il rispetto delle condizioni sopra richiamate non viene meno anche nel caso in cui per l’uso dei veicoli agricoli e forestali si intendano impiegare combustibili alternativi quali HVO o Biodiesel.
Il nostro commento – FAQ modificata il 2 novembre. Rimossa la parte in cui si richiedeva che la sostituzione di un vecchio veicolo fosse dimostrata con il certificato di rottamazione.
3.8. In caso di investimento in un bene strumentale 4.0 sostitutivo di un bene esistente è necessario procedere all’alienazione del bene sostituito?
Nel caso di un investimento in un bene strumentale che sostituisce un bene esistente, non è obbligatorio alienare (cioè, vendere o dismettere) il bene sostituito.
Anche se l’alienazione non è obbligatoria, mantenere un registro aggiornato degli asset aziendali che mostri chiaramente la sostituzione del bene e la sua nuova destinazione può essere utile in sede di eventuale accertamento.
L’alienazione del bene sostituito non è necessaria per accedere all’incentivo, ma una gestione trasparente e accurata della documentazione è consigliabile per garantire conformità alle normative e ridurre il rischio di contestazioni future.
3.9. Gli impianti tecnici di servizio sono normalmente esclusi dall’eleggibilità secondo la prassi sin qui adottata per gli incentivi 4.0 (cfr. Circolare MiSE n. 177355/2018 punto 6) in quanto, a prescindere dalle caratteristiche tecnologiche degli stessi, non risultano direttamente correlati al funzionamento delle nuove macchine o impianti ammissibili al beneficio. Nel caso di attività non produttive, quali quelle connesse ai servizi, ad esempio, nel caso di un albergo, tali impianti sono di fatto alla base dell’erogazione dei servizi stessi. Si possono considerare pertanto ammissibili all’incentivo Transizione 5.0, in qualità di beni strumentali riconducibili all’allegato A?
Gli impianti tecnici di servizio, qualora si configurino essi stessi come impianti di produzione in senso proprio, risultano ammissibili all’incentivo Transizione 5.0, nel caso in cui risultino dotati delle caratteristiche tecnologiche e realizzati in combinazione con componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici in grado di conseguire le riduzioni dei consumi richieste dalla misura.
Nel caso di specie questi impianti sono riconducibili alla voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.” del secondo gruppo dell’allegato A.
Restano comunque esclusi i sistemi di produzione di energia (ad esempio centrali termiche) salvo si tratti di sistemi di elettrificazione del calore alimentati da fonte rinnovabile, ammissibili in quanto impianti di autoproduzione previsti dall’art. 7 lettera c) del Decreto Attuativo.
Ad esempio, risultano ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell’energia.
3.10. Le macchine agricole semoventi con motore endotermico alimentate a combustibile fossile e per le quali l’utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile, aventi destinazione d’uso come macchine agricole e/o forestali semoventi e marcate CE secondo la direttiva macchine e non omologate in base al regolamento UE 167/2013, possono comunque beneficiare dell’incentivo Transizione 5.0, anche se non sono classificabili come trattori ai sensi del punto 8 dell’articolo 3 del regolamento?
Sì, le macchine agricole semoventi, come le mietitrebbie, le falcia-condizionatrici, le raccoglitrici, le vendemmiatrici e altre, possono beneficiare dell’incentivo, alle stesse condizioni previste per i veicoli agricoli e forestali cui al punto 2) della lettera a) del comma 1 articolo 5 del Decreto Attuativo, anche se non sono omologate secondo il regolamento UE 167/2013, ma sono marcate CE in base alla direttiva macchine e destinate all’uso agricolo e/o forestale, indipendentemente dalla loro eventuale omologazione nazionale per la circolazione stradale. Queste macchine, pur non rientrando formalmente nella definizione di “veicolo agricolo e forestale” o di “trattore” (come da punto 8, articolo 3 del regolamento 167/2013), sono comunque considerate ammissibili all’agevolazione in quanto sono veicoli semoventi progettati per svolgere autonomamente lavorazioni agricole specifiche.
A differenza dei trattori agricoli, che sono progettati appositamente per generare potenza trainante o azionare attrezzature intercambiabili tramite presa di forza, queste macchine agricole hanno una funzione operativa autonoma e sono costruite per effettuare specifiche lavorazioni nel settore agricolo e forestale eseguendo in molti casi con un solo macchinario lavorazioni che sarebbero altrimenti svolte in maniera “combinata” dal trattore con attrezzature trainate o portate. Lo spirito della norma intende infatti includere anche tali macchine agricole, poiché svolgono un ruolo chiave nelle attività agricole e forestali, pur non rientrando nella definizione stretta di trattori.
Pertanto, anche le macchine agricole semoventi identificate come tali, ma non omologate come trattori secondo il regolamento 167/2013, sono considerate ammissibili per l’incentivo, a condizione che rispettino i requisiti di base relativi all’utilizzo in ambito agricolo e forestale.
4. Calcolo del risparmio energetico
4.1 Cosa si intende per struttura produttiva?
Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per struttura produttiva si intende un sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
4.2 Cosa si intende per processo produttivo?
Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per processo produttivo si intende l’insieme di attività correlate o interagenti e integrate nella catena del valore – che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi -, che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo).
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, per processo produttivo può considerarsi un processo che acquisisce in ingresso un input e restituisce un output ambedue tracciati dal sistema logistico di produzione.
4.3 Cosa si intende per processo produttivo interessato dall’investimento?
Nell’ambito del Piano Transizione 5.0, per processo interessato dall’investimento si intende il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti agevolabili. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.1 della circolare operativa.
Il nostro commento – Si conferma l’apertura, già chiarita dalla circolare operativa, che lascia un certo margine alle imprese nel definire il perimetro del processo interessato.
4.4 Come si calcola la riduzione dei consumi energetici?
La riduzione dei consumi energetici è calcolata mediante il confronto della stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento (per il dettaglio si veda il Capitolo 2 della Circolare Operativa). La riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente ai beni strumentali materiali ed immateriali di cui agli allegati A e B alla legge n.232 del 2016.
4.5 Con riferimento alla determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva, cosa si intende per “esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto”?
Per esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto si intende l’anno solare precedente l’inizio dell’intervento. Ad esempio, qualora la data di avvio del progetto sia il 15 aprile 2024, l’esercizio precedente coincide con il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023. Nella valutazione dei consumi riferibili all’esercizio precedente, sarà possibile tener in considerazione l’impatto di eventuali variabili dinamiche (ad esempio: chiusura temporanea di un reparto per interventi di manutenzione/trasformazione, variazioni anomale e imprevedibili dei volumi produttivi non dipendenti dall’impresa, interruzioni della produzione dovute a eventi pandemici), tramite opportuna normalizzazione.
4.6 Come si calcolano i consumi energetici dell’esercizio precedente per imprese di nuova costituzione?
Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici sono calcolati mediante:
1. la determinazione dello scenario controfattuale, individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all’articolo 6 del DM “Transizione 5.0”, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
2. la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
3. la determinazione del consumo della struttura produttiva o del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).
Nel formulare l’ipotesi alla base dello scenario controfattuale è necessario procedere alla stima dei volumi produttivi attesi. Analoga modalità deve essere utilizzata nel caso di investimenti realizzati da imprese esistenti in nuovi siti produttivi.
4.7 Il calcolo della riduzione dei consumi energetici relativi al progetto di innovazione può riguardare indistintamente la struttura produttiva o il processo interessato dall’investimento?
È facoltà delle imprese individuare il parametro di riferimento per il calcolo della riduzione dei consumi energetici – struttura produttiva o processo interessato dall’investimento – salvo qualora il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo: in tal caso la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi della struttura produttiva.
4.8 La riduzione dei consumi energetici deve essere calcolata solo in relazione ai beni strumentali materiali ed immateriali (allegati A e B, Legge n° 232 del 2016) o deve considerare anche l’eventuale investimento finalizzato all’autoproduzione?
Il calcolo della riduzione dei consumi energetici deve fare riferimento esclusivamente a quello conseguito attraverso i beni strumentali materiali ed immateriali, garantendo le percentuali di risparmio minimo previsto dalla normativa, ovvero almeno il 3% sui consumi della struttura produttiva o del 5% sui consumi del processo interessato dall’investimento. Solo se i predetti beni strumentali garantiscono il risparmio minimo previsto dalla normativa risulta possibile sommare al montante gli investimenti in rinnovabili ed attività di formazione su cui effettuare il calcolo dell’incentivo.
4.9. Come viene determinato il risparmio energetico conseguibile qualora il progetto di innovazione riguardi l’acquisto di un bene destinato ad integrare un processo produttivo esistente?
Qualora il progetto di innovazione riguardi l’acquisto di un bene destinato ad integrare un processo produttivo esistente, anche se basato su tecnologie produttive differenti, il risparmio energetico potrà essere calcolato confrontando l’indicatore di prestazione energetica del bene da integrare con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori dei beni preesistenti costituenti il processo. Il calcolo dovrà comunque essere effettuato con riferimento alla medesima variabile operativa, assicurando la normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche.
Si supponga di voler effettuare un progetto di innovazione in una struttura produttiva costituita i due processi produttivi riportati nella Figura seguente:
Il processo interessato potrà coincidere con il solo bene materiale oggetto di investimento (“Componente 1f”) in quanto questo garantisce, in autonomia, la trasformazione dell’input nell’output di processo.
Il risparmio energetico conseguibile potrà essere calcolato nel seguente modo:
• determinando la media dei consumi energetici medi annui dei beni esistenti (nell’esempio i beni 1d e 1e), ottenendo il consumo energetico del bene virtuale e determinando quindi il relativo indicatore di prestazione energetica medio riferibile alla variabile operativa;
• determinando l’indicatore di prestazione energetica del nuovo bene oggetto di investimento, riferibile alla medesima variabile operativa;
• effettuando la stima della riduzione dei consumi energetici, mediante la differenza tra l’indicatore di prestazione energetica del bene virtuale rispetto a quello del nuovo bene oggetto di investimento, normalizzata sulla base delle variabili operative e dei volumi produttivi ipotizzabili per l’esercizio successivo a quello di effettuazione degli investimenti.
4.10 La Circolare Operativa, in relazione alle misure necessarie alla valutazione del risparmio energetico, richiede che gli strumenti di misura utilizzati per la determinazione del risparmio energetico siano conformi alla direttiva europea 2014/32/UE. Questo significa che i dati che l’impresa ha acquisito o può acquisire dalle macchine e dagli impianti produttivi, anche grazie ad esempio a sistemi MES o altri sistemi informativi di produzione, non sono validi?
La Circolare Operativa prevede che gli strumenti utilizzati nei programmi di misura per la determinazione del risparmio energetico siano conformi alla normativa tecnica di settore e alla direttiva europea 2014/32/UE (c.d. Measuring Instruments Directive), che regola la commercializzazione e l’uso di una serie di strumenti di misura nell’Unione Europea, garantendo che siano accurati, affidabili e sicuri.
La certificazione MID, inerente alla conformità degli strumenti di misura alle norme stabilite dalla direttiva europea 2014/32/UE, copre vari tipi di strumenti, tra cui contatori di energia elettrica e termica, ed è volta a garantire la precisione delle misurazioni nelle transazioni commerciali e in settori in cui è importante la misura precisa di una grandezza fisica (energia, gas, acqua, ecc.).
In relazione ai dati energetici di cui l’impresa dispone e a quelli che possono essere generati da opportune campagne di misura, anche in relazione alle certificazioni ex ante ed ex post previste dall’art. 15 del Decreto del MIMIT, è necessario tener presente quanto segue:
• i dati generati dalla struttura produttiva attraverso la strumentazione di bordo macchina (non certificata), gestiti e conservati attraverso i sistemi informativi aziendali di produzione (quale il MES) sono validi ai fini della determinazione delle baseline di riferimento e rendicontazione.
• nell’ambito delle misure puntuali effettuate ai fini delle certificazioni ex ante ed ex post, è valida la strumentazione di misura di adeguata classe di precisione, corredata da certificato di taratura in corso di validità, che garantisca l’accuratezza e l’affidabilità delle misurazioni. Gli strumenti devono essere sottoposti a regolare taratura, secondo le scadenze e le procedure previste dalle normative applicabili, poiché solo in questo modo le misurazioni possono essere considerate valide per le finalità di certificazione.
Il nostro commento – Questa FAQ sottolinea la validità delle misure effettuate dai sistemi di controllo della produzione come il MES. E sono considerate valide anche le rilevazioni operate con strumenti di misura non certificati MID purché regolarmente tarati e in grado di garantire accuratezza e affidabilità
NOTA BENE – La formulazione di questa FAQ è stata modificata nell’edizione dell’8 ottobre
4.11. Nell’ambito di un progetto di innovazione concernente i cc.dd. sistemi di “Power Quality”, riconducibili alla voce 8 del secondo gruppo dell’allegato A, come viene determinato il calcolo del risparmio energetico?
La funzione di questi sistemi (tra questi, ad esempio, i sistemi di rifasamento o di stabilizzazione delle tensioni, installati in genere a valle della cabina di trasformazione o del power center di bassa tensione del sito produttivo), è quella di operare una riduzione dei consumi di energia elettrica. Tali sistemi vengono generalmente installati a monte dell’impianto di distribuzione (in questo caso, a valle della cabina di trasformazione o del power center) o nei punti di allacciamento elettrico di singoli processi o linee di produzione. Per tali sistemi la determinazione della riduzione dei consumi energetici può essere fatta rapportando i consumi di energia elettrica sottostanti a tali sistemi in assenza (ex ante) e in presenza (ex post) degli stessi.
NOTA BENE – La formulazione di questa FAQ è stata modificata nell’edizione dell’8 ottobre. È stato eliminato il riferimento che obbligava a far riferimento all’intera struttura produttiva. Si spiega inoltre che il raffronto va fatto con i soli consumi di energia elettrica e non quindi di tutti i vettori energetici.
4.12. Come si calcola il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto d’investimento è localizzato all’interno di una diversa struttura nella disponibilità dell’impresa?
È utile ricordare che, come indicato nella FAQ n. 4.9, qualora il progetto di innovazione riguardi l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.
Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l’integrazione del processo produttivo con una nuova linea in funzione all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.
Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:
- Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa;
- il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una linea all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa.
4.13. Nel caso in cui l’impresa voglia effettuare una campagna di misure per la stima del consumo energetico normalizzato, deve utilizzare una frequenza minima di campionamento?
La campagna di misure non è necessariamente vincolata ad una frequenza di campionamento, ma deve essere condotta al fine di determinare in modo efficace e ripetibile idonei indicatori di prestazione energetica riferiti a opportune variabili operative. I consumi normalizzati potranno pertanto essere determinati mettendo in relazione tali indicatori di prestazione energetica con i volumi produttivi attesi espressi in termini di variabile operativa.
4.14. Nel settore agricolo in che modo è possibile definire la “struttura produttiva” e il “processo produttivo”?
Per le imprese operanti nel settore agricolo, è possibile definire:
- “processo produttivo”: la singola fase agronomica, quale può essere, ad esempio, una fase di preparazione del terreno, la semina, il trattamento o irrorazione, il diserbo, la concimazione o la raccolta. Il singolo processo produttivo può essere eseguito da una macchina operatrice semovente specificamente progettata per quell’obiettivo (ad esempio la mietitrebbia per la raccolta del grano o la barra irroratrice semovente per i trattamenti) oppure da un’attrezzatura trainata, semi-portata o portata da una trattrice agricola (ad esempio la seminatrice trainata da una trattrice agricola).
- “struttura produttiva”: il terreno agricolo, di appartenenza dell’impresa agricola che realizza il progetto di investimento – nonché gestito o lavorato dalla stessa secondo contratti di affitto o comodato d’uso – in cui sono svolti tutti i processi produttivi connessi a una specifica coltivazione o attività zootecnica.
4.15. Nel caso di una “società di locazione operativa” (ad esempio, noleggio a lungo termine di carrelli elevatori) che acquista un bene strumentale 4.0 per noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i requisiti obbligatori di riduzione dei consumi energetici richiesti dal piano Transizione 5.0?
Coerentemente con quanto riportato dalla normativa e dalle interpretazioni per situazioni analoghe della prassi consolidatasi nell’ambito dell’incentivo 4.0, il noleggiante (cioè, la società di locazione operativa) è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che deve dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica previsti dal piano Transizione 5.0. L’obbligo può essere soddisfatto internamente o esternamente alla società di noleggio. Pertanto, entrambe le opzioni sono ritenute valide:
- la riduzione dei consumi può essere verificata a livello di processo interno del noleggiante, ad esempio misurando l’efficienza complessiva della flotta di carrelli gestiti dalla società di noleggio.
- in alternativa, la verifica può avvenire a livello del processo dell’utilizzatore finale (cliente), valutando il miglioramento dell’efficienza energetica direttamente nei processi dell’utente del servizio di noleggio.
È necessario, tuttavia, che i due casi siano mutuamente esclusivi: una volta scelta l’opzione di verifica (interna o esterna), questa deve essere applicata in modo coerente.
4.16. Nel caso in cui, a causa della complessità del bene, come una linea di produzione customizzata progettata per un processo unico ed esclusivo, non sia possibile applicare lo “scenario controfattuale” per la valutazione dell’efficienza energetica, è ammessa un’alternativa per determinare la riduzione dei consumi?
Sì, nel caso di beni complessi e unici, come una linea di produzione customizzata destinata a un processo specifico, è possibile adottare un approccio alternativo per la valutazione dell’efficienza energetica quando non è praticabile uno scenario controfattuale data l’impossibilità di reperire sul mercato beni comparabili. In situazioni di questo tipo, è consentito scomporre la linea di produzione in componenti significativi dal punto di vista dei consumi energetici e condurre uno scenario controfattuale parziale solo su questi elementi.
Per individuare i componenti da valutare, è raccomandato l’uso di un’analisi di Pareto, che permette di identificare le parti della linea con un impatto rilevante sui consumi totali. I componenti selezionati, che rappresentano la maggior parte del fabbisogno energetico, saranno così soggetti a valutazione comparativa in uno scenario controfattuale parziale, consentendo di stimare in modo accurato l’efficienza energetica del bene complesso.
Questo approccio è considerato valido per dimostrare la riduzione dei consumi in conformità ai requisiti previsti, purché l’analisi di Pareto e le metodologie di scomposizione siano documentate in modo rigoroso e trasparente.
4.17. Nella valutazione della riduzione dei consumi energetici per i sistemi di “Power Quality” finalizzati all’ottimizzazione dei consumi di energia elettrica, è possibile considerare solo il vettore energia elettrica, includendo anche i servizi generali e ausiliari?
Sì, nella valutazione della riduzione dei consumi energetici per i sistemi di “Power Quality” (come i sistemi di rifasamento o di stabilizzazione delle tensioni), è possibile limitare l’analisi al solo vettore energia elettrica su cui il sistema di power quality agisce. Questo approccio risulta coerente con quanto specificato nella FAQ 4.11, in cui si chiarisce che il risparmio energetico si determina rapportando i consumi di energia elettrica prima (ex ante) e dopo (ex post) l’installazione del sistema.
Per una valutazione completa, è ammesso considerare tutti gli usi energetici a valle del sistema, inclusi i consumi relativi ai servizi generali e ausiliari, come l’illuminazione e il condizionamento.
Questo approccio consente una stima accurata dei benefici in termini di efficienza energetica, considerando tutti gli utilizzi elettrici su cui il sistema di power quality ha un impatto, direzionando così l’analisi esclusivamente su quel vettore energetico.
5. Determinazione dell’importo del credito d’imposta
5.1 A quanto ammonta il credito d’imposta?
L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla percentuale di riduzione dei consumi energetici, secondo il seguente schema.
% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI | |||
QUOTE DI INVESTIMENTO | Struttura produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10% | Struttura produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15% | Struttura produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15% |
Fino a 2,5 milioni di euro | 35% | 40% | 45% |
Da 2,5 a 10 milioni di euro | 15% | 20% | 25% |
Da 10 a 50 milioni di euro | 5% | 10% | 15% |
5.2 Cosa succede se i costi ammissibili effettivamente sostenuti risultano differenti rispetto ai costi ammissibili preventivati?
In seguito alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento:
– nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà pari a quello prenotato;
– nel caso in cui i costi ammissibili effettivi siano inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d’imposta spettante sarà ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati.
Si ricorda che le variazioni non possono interessare la tipologia dei beni rientranti nel progetto di innovazione di cui agli articoli 6 e 7 del DM “Transizione 5.0” indicati con la comunicazione ex ante.
5.3 Come si utilizza il credito maturato?
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31/12/2025 nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici oferti dall’Agenzia delle Entrate, decorsi
5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE. L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
5.4. In fase di invio della comunicazione di completamento del progetto, è possibile indicare una percentuale di risparmio energetico inferiore a quella comunicata nella fase di prenotazione?
Sì, il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento può essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione, nei limiti delle percentuali minime di risparmio energetico previste (3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel caso di processo interessato).
In tal caso, il credito d’imposta viene ricalcolato sulla base della percentuale di risparmio energetico comunicata in fase di completamento.
Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell’impresa accedere alla Misura “Transizione 4.0”. In tal caso l’impresa deve rinunciare alla richiesta presentata per la Misura “Piano Transizione 5.0” e trasmettere l’apposita comunicazione prevista dal Piano Transizione
4.0 tramite il portale dedicato “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”, accessibile dalla home page di Area Clienti.”
Nel caso in cui il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento sia superiore a quello comunicato in fase di prenotazione, il credito d’imposta viene ricalcolato, nel limite massimo del credito d’imposta prenotato.
6. Impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
6.1 Tra gli investimenti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici?
Per gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024 n. 11 e dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge n.116 del 9 agosto 2024, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12, così come modificato dall’art. 1, comma 6 del Decreto-Legge 113/2024. Nelle more della formazione del registro del predetto articolo 12, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del menzionato articolo 12.
È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia:
i. 120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 %;
ii. 140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24 %.
Si evidenzia che sia i moduli che le celle devono essere entrambi prodotti negli stati membri dell’Unione Europea.
Il nostro commento – Importante l’ultima frase che spiega come, a seguito anche degli aggiornamenti della norma primaria, per i pannelli a elevata efficienza (lettere b e c) sia i moduli che le celle devono essere prodotti in Europa.
6.2. Quali sono le spese ammissibili per quanto riguarda gli impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile?
Sono ritenute ammissibili le spese riguardanti:
-i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
-i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
-gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
-i servizi ausiliari di impianto;
-gli impianti per lo stoccaggio/accumulo dell’energia prodotta.
Si specifica che, per quanto riguarda i sistemi di accumulo sono ammissibili le spese di acquisto solo nel caso in cui sia realizzato contestualmente ad un impianto a fonti rinnovabili (sia ex novo che in caso di nuova sezione/UP); ne consegue che il sistema di accumulo dovrà essere dimensionato esclusivamente con riferimento alla nuova potenza installata.
6.3 Sono previsti degli importi minimi e massimi in relazione alle spese ammissibili in investimenti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili?
Non sono presenti degli importi minimi di spesa. Sono previsti, invece, dei limiti sulle agevolazioni concedibili sulla base:
– della producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come da formula presente nella Sezione I dell’Allegato 1 al DM “Transizione 5.0” e come ulteriormente chiarito dal paragrafo 3.4 della Circolare Operativa;
– del costo massimo ammissibile per le spese, previsto dal comma 3 dell’art. 7 al Decreto del MiMIT, calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all’Allegato 1 al medesimo Decreto.
6.4. Come viene determinato il fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui sia già presente un impianto fotovoltaico?
Nel calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva dovrà essere considerato il saldo netto dell’energia autoprodotta dall’impianto fotovoltaico preesistente, dato dalla differenza tra il totale dell’energia autoprodotta e l’energia autoprodotta e non utilizzata. Con riferimento all’algoritmo di calcolo del fabbisogno energetico della struttura produttiva presente nell’Allegato 1 al “DM Transizione 5.0”, per energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete di distribuzione si intende la somma dell’energia elettrica prelevata dalla rete di distribuzione e dell’energia elettrica autoprodotta e autoconsumata (vale a dire al netto dell’energia non autoconsumata e quindi immessa nella rete di distribuzione). Inoltre, la potenza massima installabile, determinata secondo i citati criteri, dovrà essere ridotta del valore della potenza degli impianti di autoproduzione preesistenti.
6.5 Come viene determinato il credito d’imposta nel caso in cui l’impresa realizzi un impianto di autoproduzione da fonti rinnovabili con una producibilità massima attesa superiore a quella consentita in base al fabbisogno energetico della struttura produttiva?
È consentita la realizzazione di impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili con producibilità massima attesa superiore a quella determinabile secondo i criteri di dimensionamento indicati nel paragrafo 3.5 della Circolare Operativa.
In tal caso, il credito d’imposta è comunque determinato in relazione alla sola quota di impianti necessari a soddisfare il fabbisogno energetico della struttura produttiva, nei limiti della producibilità massima determinata secondo i citati criteri di dimensionamento, sulla base dei costi massimi ammissibili riferiti a tale producibilità e non alla maggior potenza realmente installata (Tabelle 9 e 10 della Circolare Operativa).
6.6 È agevolabile l’investimento in un impianto per lo stoccaggio dell’energia prodotta da un impianto fotovoltaico preesistente?
No. Come definito all’art. 7 del DM “Transizione 5.0” e precisato a pag. 44 della Circolare Operativa, le spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica sono agevolabili solo in presenza di impianti di autoproduzione realizzati ex novo e non preesistenti e fino a un limite di spesa ammissibile pari a 900 €/kWh, adeguatamente documentate e rendicontabili.
6.7. Gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili possono essere posizionati anche in un sito differente da quello sul quale insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l’investimento in beni strumentali 4.0?
Sì, gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili sono agevolabili sia se localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva in cui viene conseguito il risparmio energetico attraverso l’investimento in beni strumentali 4.0, sia se ubicati presso edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza).
Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell’impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell’energia e cliente finale (stesso codice fiscale – C.F.). Inoltre, l’impianto può essere direttamente interconnesso alla struttura produttiva con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo dell’impresa, oppure l’impresa può utilizzare la rete di distribuzione esistente per impiegare l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi e consumarla presso la struttura produttiva, a condizione che i siti di autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona di mercato.
Si specifica che le zone di mercato sono quelle riportate nell’Allegato A.24 al Codice di rete italiano, che descrive la struttura delle zone della rete rilevante, così come approvata dalla Deliberazione ARERA 103/19/R/eel. Le zone geografiche in cui è stata suddivisa la RTN, in vigore a partire dal 1° gennaio 2021, sono le seguenti:
- ZONA NORD
- ZONA CENTRO NORD
- ZONA CENTRO SUD
- ZONA SUD
- ZONA CALABRIA
- ZONA SICILIA
- ZONA SARDEGNA.
Il nostro commento – L’ultimo capoverso sulle zone di mercato è stato aggiunto in data 2 novembre
6.8. Nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come modificato dall’art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024, come è possibile soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione?
La Circolare operativa Transizione 5.0, al capitolo 3.1.1, nelle more della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181 da parte di ENEA, ha richiesto per i moduli fotovoltaici ammessi alla misura Transizione 5.0:
-la conformità ad alcune specifiche norme tecniche;
-la garanzia di esecuzione delle prestazioni minime così come previste rispettivamente per le tre sezioni a), b) e c) del Registro;
-a testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo, la dotazione di:
- un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei Paesi UE;
- di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.
Fermo restando l’obbligo di dotarsi, in ogni caso, dell’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (c.d. “Factory Inspection Attestation”) ai fini dell’identificazione territoriale dei moduli e, ove previsto, delle celle, le imprese che richiedono l’accesso al beneficio certificano il possesso dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo per i moduli fotovoltaici ammessi, mediante la trasmissione di un’attestazione rilasciata dal produttore, ex art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19.
Detta attestazione, da produrre al momento del completamento del progetto di innovazione, dovrà, in ogni caso, assicurare il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 181/2023, così come modificato dall’art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024,e dovrà contenere, in particolare, una dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformità dell’impresa con i requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni ISO.
Il GSE si riserva di poter effettuare accertamenti di merito circa la rispondenza dell’attestazione con i requisiti indicati dal legislatore.
Nelle more dell’adozione del Registro, il rispetto dei richiamati requisiti ISO potrà essere altresì provato dagli operatori attraverso il possesso di certificazioni di qualità aziendale equipollenti, rilasciate per le medesime finalità di cui alle menzionate certificazioni ISO.
6.9. Tra gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo, con elettrificazione dei consumi termici, rientrano gli impianti solari termici?
La produzione di calore tramite un impianto solare termico può essere considerata assimilabile nell’ambito della “elettrificazione degli usi termici” o, più in generale, della decarbonizzazione dei consumi termici. Anche se tecnicamente non si tratta di “elettrificazione” in senso stretto (poiché l’energia termica proviene direttamente dal sole e non dall’elettricità), rientra comunque negli approcci che utilizzano fonti rinnovabili per sostituire combustibili fossili nella produzione di calore.
Gli impianti basati su tale tecnologia risultano pertanto ammissibili all’incentivo, a condizione che il calore prodotto sia interamente destinato al processo produttivo.
Sono in corso di definizione i parametri per il calcolo del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia termica di tale tipologia.
6.10. Nel calcolo del fabbisogno di energia per il dimensionamento degli impianti di autoproduzione agevolabili in Transizione 5.0, è possibile applicare una “normalizzazione” che tenga conto di variabili e condizioni future?
Sì, il fabbisogno di energia per il dimensionamento degli impianti di autoproduzione, da determinare in base ai consumi dell’esercizio precedente all’avvio del progetto, può essere soggetto a una normalizzazione. Questo significa che, in presenza di condizioni al contorno o variabili specifiche, è possibile apportare un aggiustamento al fabbisogno energetico previsto per il futuro, a condizione che tali fattori siano opportunamente giustificati e documentati.
La normalizzazione può considerare, ad esempio, variazioni attese nella produzione, espansioni dell’attività, o condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico (ad es., modifiche climatiche rilevanti, cambiamenti nei turni di lavoro, ecc.), anche in relazione ai nuovi fabbisogni generati dai beni oggetto di investimento del progetto di innovazione. È importante che ogni fattore considerato sia supportato da dati e analisi documentati in modo rigoroso, in modo da dimostrare la necessità di un aggiustamento del fabbisogno e, di conseguenza, del dimensionamento dell’impianto.
Questa possibilità di normalizzazione consente di effettuare un dimensionamento più realistico e in linea con le esigenze future, pur rispettando i requisiti della normativa Transizione 5.0.
7. Formazione
7.1 Quali soggetti possono erogare le attività formative?
Le attività di formazione sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia commissionato ai seguenti soggetti esterni all’impresa:
a) soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
b) università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
c) soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il Reg. (CE) 68/2001;
d) soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001 settore EA 37;
e) centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’art. 1, comma 115, Legge 232/2016;
f) European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea C/2021/7911 e definiti dall’art. 16 del Reg. (UE) 2021/694;
g) Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).
8. Cumulabilità
8.1 Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni?
Il DM “Transizione 5.0” prevede specifiche regole per la cumulabilità con gli incentivi esistenti.
In particolare, l’articolo 11 stabilisce che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Inoltre, il DM Transizione 5.0 prevede la non cumulabilità del credito d’imposta, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con i seguenti incentivi esistenti:
– il credito d’imposta Transizione 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
– il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) di cui all’art. 16 del DL 124/2023, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) dall’art. 13 del DL 60/2024.
8.2 L’incentivo Transizione 5.0 si configura come un aiuto di stato?
No, trattandosi di una misura generale e non selettiva non è un aiuto di stato ai sensi della disciplina comunitaria.
8.3 Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con i Certificati Bianchi?
Si, il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con i Certificati Bianchi. Si precisa che per il credito d’imposta Transizione 5.0 risulta valido quanto previsto dall’art. 6 comma 2-bis del DECRETO-LEGGE n. 124 del 19 settembre 2023, di seguito riportato: “in relazione agli interventi di incremento dell’efficienza energetica eseguiti nell’ambito delle attività connesse all’attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell’ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell’ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all’articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell’Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento”. Si precisa, ulteriormente, che tale disposto normativo si applica ai progetti presentati a decorrere dal 17 novembre 2023 (data di entrata in vigore della Legge162/2023 di conversione del D.L 124/2023).
8.4 Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con il Conto Termico, e in che misura?
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, del Decreto attuativo del 24 luglio 2024, non porti al superamento del costo sostenuto.
8.5 E’ possibile cumulare il credito d’imposta con altre agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea?
Il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31.5.2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è esclusa la cumulabilità con le misure incentivanti le cui risorse finanziarie siano erogate alle imprese tramite bandi sia nazionali che regionali, finanziati o cofinanziati con:
•Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
•Fondo sociale europeo + (FSE)
•Fondo per la transizione giusta (JTF)
•Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
•Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Il nostro commento – Questa è forse una delle FAQ più attese e va a confermare quanto riportato nella circolare di agosto: il cumulo è ammesso per gli incentivi finanziati con risorse nazionali ed escluso con gli incentivi finanziati o cofinanziati con risorse derivanti da programmi europei, incluso il FES
9. Controlli e verifiche
9.1 Quali controlli vengono svolti sulla documentazione presentata e sugli investimenti?
Ai sensi dell’art. 20 del Decreto attuativo, il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando:
a) la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;
b) la rispondenza, sulla base di piani di controllo definiti nella convenzione tra il GSE ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del contenuto delle stesse alle disposizioni del DM “Transizione 5.0” e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 15 del DM “Transizione 5.0”, ivi compreso il possesso di idonee coperture assicurative.
Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali ed ispezioni in situ sui singoli interventi agevolati.
Nel caso in cui, all’esito dei controlli, nonché delle verifiche documentali e in situ, si rilevi l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per l’avvio degli atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Il nostro commento – Aggiungiamo che i controlli di merito del GSE possono iniziare, come già sta accedendo, subito dopo la consegna della comunicazione ex ante
9.2 Cosa si intende per “terzietà” e “indipendenza” nelle dichiarazioni che il valutatore deve sottoscrivere e che devono essere trasmesse come previsto ai paragrafi 5.2 e 7.1 della Circolare Operativa? Nel caso in cui il professionista abbia svolto attività pregresse o anche connesse al programma di investimento per cui è chiamato a redigere le certificazioni o le perizie asseverate 4.0, risulta incompatibile con le richieste prerogative di imparzialità e indipendenza?
Le caratteristiche di terzietà e imparzialità del certificatore si basano su alcuni principi generali quali:
– indipendenza: il Certificatore deve essere completamente indipendente dall’impresa che richiede la certificazione, non avendo alcun interesse diretto o indiretto nei progetti che valuta. Non deve avere alcuna relazione economica o commerciale che possa influenzare la sua valutazione.
– imparzialità: deve essere garantito che il Certificatore non subisca alcuna pressione o influenza esterna che possa comprometterne il giudizio. Il suo lavoro deve basarsi esclusivamente su evidenze oggettive e standard tecnici chiaramente definiti.
Questo non significa che, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità, il Certificatore non possa svolgere o aver svolto altre attività professionali per conto dell’impresa richiedente le certificazioni.
Il nostro commento – Chiarimento utile a confermare che i professionisti non hanno l’obbligo di occuparsi esclusivamente della pratica 5.0, ma che, rispetto a questa attività, devono essere imparziali e indipendenti.
9.3 Un professionista abilitato, iscritto al proprio albo professionale e quindi già dotato obbligatoriamente di polizza professionale per la responsabilità civile, deve sottoscrivere una nuova polizza per poter svolgere le attività di certificazione e produrre le perizie asseverate cui all’art. 15 comma 1 del decreto attuativo 24.07.2024?
Nel caso in cui la polizza professionale per la responsabilità civile già stipulata da un professionista abilitato comprende anche il rischio per le attività di certificazione previste dal Piano Transizione 5.0, non risulta necessaria la sottoscrizione di una nuova polizza. È responsabilità del professionista, altresì, fare in modo che la polizza assicurativa abbia caratteristiche e massimali adeguati alle attività che lo stesso intende intraprendere.
Il nostro commento – Si conferma che la polizza deve prevedere massimali adeguati, ma anche che non serve sottoscrivere una polizza ad hoc se il rischio è già coperto dalla polizza professionale.
10. DNSH
10.1. Come si applica l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente?
Ai fini dell’applicabilità dell’eccezione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024:
- Per i siti industriali non soggetti alla normativa “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR), è richiesto il soddisfacimento delle prime tre condizioni di cui alla lettera d) sopra richiamata;
- Per i siti industriali soggetti alla normativa “Pollutant Release and Transfer Registers” (PRTR), è richiesto il soddisfacimento di tutte e quattro le condizioni di cui alla lettera d) sopra richiamata.
10.2. Con riferimento alle imprese operanti nel settore della logistica, sono ammissibili i progetti di innovazione riguardanti il miglioramento del processo di gestione delle rotte, ad esempio tramite l’implementazione di software per l’ottimizzazione dei percorsi della flotta aziendale?
Si conferma l’ammissibilità al beneficio dei progetti di innovazione riguardanti l’implementazione di software e soluzioni digitali per la gestione dei flussi logistici, la tracciabilità delle merci e l’ottimizzazione dei percorsi, trattandosi di investimenti che introducono innovazioni digitali nei processi aziendali secondo il paradigma 4.0 e che inoltre contribuiscono riduzione dei consumi energetici e a una a una maggiore efficienza operativa, con conseguente impatto positivo sulla sostenibilità ambientale.
In tal senso, la circolare operativa “Transizione 5.0” prevede che per le imprese nel settore della logistica possa essere utilizzato come indicatore di prestazione il consumo di energia elettrica rispetto alla distanza percorsa o rispetto al numero di movimentazioni e alle tonnellate di merce effettivamente trasportata.
Con riferimento ai beni materiali tipicamente utilizzati nel settore della logistica, si precisa che, sulla base della prassi sinora emanata in materia di credito d’imposta beni strumentali 4.0, non possono essere ricompresi all’interno dell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, e, in particolare, al punto elenco 11 dei beni del primo gruppo del citato allegato, i veicoli a motore rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del parlamento europeo e del consiglio,
(“relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE”).
Inoltre, al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, si precisa che nell’ambito dei beni appartenenti al citato punto elenco 11 devono considerarsi escluse anche le macchine alimentate a combustibili fossili, fatta salva l’applicabilità delle eccezioni previste all’articolo 5 del decreto interministeriale 24 luglio 2024.
Le FAQ del piano Transizione 5.0 in PDF
Qui di seguito il PDF con le FAQ ufficiali alla data 2 novembre 2024