In attesa delle decisioni sulla rimodulazione delle risorse e della pubblicazione delle versioni aggiornate del decreto attuativo e della circolare operativa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il GSE hanno pubblicato una nuova versione delle FAQ sul piano Transizione 5.0 con l’obiettivo di chiarire al meglio alcuni aspetti della disciplina normativa. L’aggiornamento delle FAQ del 10 aprile introduce 4 nuove FAQ e ne modifica 3. In totale le Frequently Asked Questions diventano ben 42.
Le modifiche e le nuove FAQ del 10 aprile 2025 toccano diverse aree della disciplina normativa, tra cui spiccano le semplificazioni procedurali introdotte dalla legge di bilancio per la verifica della riduzione dei consumi energetici nel caso della sostituzione dei beni obsoleti, le specificità relative ai beni acquisiti in leasing, la cumulabilità tra autoproduzione a distanza e CACER, il registro dei pannelli fotovoltaici, il calcolo del fabbisogno energetico e le condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni.
Partiamo dall’analisi delle tre nuove FAQ che rientrano nel capitolo 4.1 – quello relativo alla procedura semplificata per il calcolo del risparmio energetico – per poi proseguire con le tre FAQ (una nuova e due modificate) nell’ambito del capitolo 6, quello dedicato alle rinnovabili, per concludere con la modifica della FAQ 8.6 sulla cumulabilità.
Indice degli argomenti
Le FAQ del 10 aprile sulla semplificazione del calcolo del risparmio energetico
Ok alla procedura semplificata per le macchine mobili
La FAQ 4.23 pubblicata il 10 aprile 2025 fornisce un chiarimento importante riguardo all’accesso alla procedura semplificata per il calcolo del risparmio energetico per le macchine mobili non stradali. Ricordiamo che l’acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti.
La domanda specifica a cui risponde la FAQ 4.23 è la seguente: “Per gli attivi ex art.5, comma 1, lettera a), punto 2), cui al DM 24 Luglio 2024, il passaggio da STAGE I a STAGE V è idoneo e sufficiente a consentire l’accesso al calcolo semplificato di cui all’art.38, comma 9-bis?”.
La risposta fornita è: “Sì, il passaggio da STAGE I a STAGE V è idoneo ed accettato anche per la verifica delle evidenze normative richieste per l’accesso al calcolo semplificato di cui al comma 9-bis dell’art.38”.
In pratica, nel caso delle macchine mobili non stradali, il semplice fatto di passare da uno stadio tecnologico inferiore (STAGE I) a uno significativamente superiore (STAGE V) è considerato una prova sufficiente per accedere alla procedura semplificata di calcolo del risparmio energetico prevista dal comma 9-bis dell’articolo 38. In questo specifico scenario di avanzamento tecnologico non è quindi necessario effettuare calcoli dettagliati per dimostrare la riduzione dei consumi energetici ai fini dell’applicazione della procedura semplificata.
Gli esempi di applicazione della procedura semplificata
La FAQ 4.24 spiega dettagliatamente i diversi scenari di applicazione della procedura semplificata nel caso di sostituzione di macchinari interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, riportando tre esempi.
In linea generale si spiega che nel caso della procedura semplificata i consumi del vecchio macchinario (ex ante) possono essere stimati a partire dai consumi del nuovo (ex post), incrementandoli del 5%. Si evidenzia inoltre che non sono necessari calcoli complessi o misurazioni dirette per il vecchio bene e che non ci sono vincoli tecnologici specifici tra il vecchio e il nuovo macchinario, fermo restando quanto chiarito nella FAQ 4.19. Si ricorda infine che resta l’obbligo di redigere le certificazioni e calcolare il risparmio assoluto in termini di tonnellate equivalenti di petrolio.
Seguono tre esempi relativi a tre casistiche. Il primo riguarda la sostituzione di un singolo bene obsoleto all’interno di un processo produttivo esistente. Viene applicata la procedura semplificata per il bene sostituito, stimando il consumo ex ante a partire dal consumo ex post del nuovo bene.
Il secondo esempio riguarda la sostituzione di più beni obsoleti all’interno di un singolo processo produttivo. La procedura semplificata viene applicata a ciascuno dei beni obsoleti sostituiti per stimarne il consumo energetico ex ante. Viene anche specificato come trattare i beni non obsoleti e non sostituiti all’interno dello stesso processo produttivo, per i quali non si applica la semplificazione.
L’esempio numero 3 considera uno scenario più complesso in cui gli interventi di sostituzione riguardano beni obsoleti e non obsoleti distribuiti su due diverse linee produttive all’interno della stessa struttura produttiva. Per i beni obsoleti di entrambe le linee si applica la procedura semplificata, mentre per gli altri beni il risparmio energetico deve essere determinato con le metodologie ordinarie basate su stime e misure. L’esempio mostra anche un riepilogo del risparmio energetico totale e il calcolo della percentuale di riduzione rispetto ai consumi dell’intera struttura produttiva.
La semplificazione per i beni in leasing
La FAQ 4.25 fornisce chiarimenti su come verificare il requisito dell’ammortamento biennale per i beni sostituiti acquisiti in leasing ai fini della procedura semplificata prevista dal comma 9-bis dell’articolo 38. Viene stabilito che si debba considerare il teorico periodo di ammortamento fiscale come se il bene fosse stato acquistato in proprietà, utilizzando i coefficienti di ammortamento ministeriali.
La FAQ prosegue con un esempio esplicativo di come calcolare il teorico periodo di ammortamento fiscale nel caso di un bene acquisito in leasing nell’aprile del 2017, applicando il coefficiente di ammortamento del 20% previsto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988. L’esempio conclude che il bene risulterebbe interamente ammortizzato da almeno 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2025.
Le FAQ del 10 aprile su autoproduzione di energia, rinnovabili e fotovoltaico
Il secondo gruppo di FAQ introdotte o aggiornate nell’edizione del 10 aprile da Mimit e GSE riguarda autoproduzione di energia, rinnovabili e fotovoltaico.
Incentivo per autoproduzione cumulabile con Cacer
La FAQ 6.11 del 10 aprile chiarisce che gli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili per autoconsumo, realizzati nel contesto del Piano Transizione 5.0 e situati nella stessa zona di mercato della struttura produttiva beneficiaria, possono cumulare i benefici con quelli previsti dal Decreto CACER e dal TIAD, a condizione che rispettino specifici requisiti di localizzazione, titolarità e connessione alla rete, oltre ai limiti di potenza e di beneficio per il Decreto CACER.
La domanda posta nella FAQ 6.11 è la seguente: “Gli impianti per l’autoproduzione di energia destinata ad autoconsumo, realizzati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 24 luglio 2024, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, possono accedere ai benefici previsti dal Decreto 7 dicembre 2023, n. 414 (c.d. Decreto CACER) e dal “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per la regolazione dell’autoconsumo diffuso” (TIAD)?”.
La risposta fornita è affermativa, con alcune precisazioni e condizioni. Vediamo in dettaglio le spiegazioni fornite.
Si conferma intanto che gli impianti per l’autoproduzione di energia destinata ad autoconsumo, realizzati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto 24 luglio 2024, possono accedere ai benefici previsti dal Decreto CACER e dal TIAD. Questo vale sia se gli impianti sono localizzati sulle medesime particelle catastali della struttura produttiva, sia nei casi di autoconsumo a distanza definiti dall’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Le due modalità di autoconsumo a distanza previste sono: impianto direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri; impianto che utilizza la rete di distribuzione.
Oltre ai requisiti previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, la Circolare operativa introduce due ulteriori requisiti per l’accesso ai benefici del Piano Transizione 5.0 per gli impianti di autoproduzione:
- Deve esserci coincidenza tra il produttore dell’energia e il cliente finale (stesso codice fiscale – C.F.), a meno che il credito d’imposta sia riconosciuto alle ESCo per progetti effettuati presso l’azienda cliente.
- Ogni impianto di produzione di energia da FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) realizzato in assetto di autoconsumo individuale a distanza deve essere univocamente riconducibile a una struttura produttiva per la quale sono stati avviati i progetti di innovazione.
Qualora questi impianti siano inseriti in configurazioni di autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione, nella stessa zona di mercato e localizzati nella porzione di rete sottesa alla medesima cabina primaria della struttura produttiva presso cui si realizza il progetto di innovazione, possono accedere anche ai benefici previsti dal Decreto CACER e dal TIAD, nel rispetto dei seguenti ulteriori requisiti previsti dalle rispettive discipline: per il Decreto CACER, è possibile ottenere una tariffa incentivante qualora l’impianto abbia una potenza non superiore a 1 MW, a condizione che il beneficio derivante non sia superiore al costo. Per il TIAD, è possibile ottenere un contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata, senza limiti di potenza.
La FAQ del 10 aprile sul registro per i pannelli fotovoltaici
La FAQ 6.1 è una di quelle aggiornate nel documento del 10 aprile 2025.
Nella versione del 24 febbraio 2025, la FAQ 6.1 chiedeva se tra gli investimenti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili rientrassero anche gli impianti fotovoltaici. La risposta fornita specificava che per gli impianti fotovoltaici, l’incentivo era limitato a quelli con moduli iscritti al registro di cui all’articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024 n. 11 e dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge n.116 del 9 agosto 2024, che rispondessero a specifici requisiti territoriali e tecnici. In attesa della formazione del registro, erano agevolabili gli impianti con moduli che, tramite attestazione del produttore, rispettassero tali requisiti. Era inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti con pannelli a maggiore efficienza previsti dall’articolo 12 del DL 181/2023.
Nella versione aggiornata al 10 aprile 2025, la FAQ 6.1 integra la risposta con un ulteriore riferimento normativo. Ora si specifica che l’incentivo per gli impianti fotovoltaici è limitato a quelli con moduli iscritti al registro di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024 n. 11 e dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge n.116 del 9 agosto 2024, e dall’articolo 1, comma 6 del Decreto-Legge 113/2024. Restano confermate le disposizioni relative ai requisiti territoriali e tecnici, all’agevolabilità in attesa del registro tramite autodichiarazione del produttore, e alla maggiorazione per i pannelli ad alta efficienza.
Viene poi specificato che, qualora l’impresa abbia effettuato investimenti in impianti con moduli fotovoltaici, avvalendosi, nelle more della formazione del registro sopra citato, di un’autodichiarazione del produttore, dovrà successivamente verificarne l’avvenuta iscrizione.
Calcolo del fabbisogno energetico
La FAQ 6.4 viene rivista nella versione del 10 aprile, a partire dalla domanda: “Come viene determinato il fabbisogno energetico della struttura produttiva nel caso in cui siano già presenti o in fase di realizzazione impianti per l’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili e sistemi di accumulo?” che ora include anche il caso dei sistemi “in fase di realizzazione” e i sistemi di accumulo.
La risposta spiega che “Qualora siano già presenti presso la struttura produttiva impianti per l’autoproduzione di energia a fonti rinnovabili e sistemi di accumulo, l’Impresa beneficiaria deve indicarlo sulla Piattaforma informatica specificando la data di installazione dell’ultimo impianto”.
Successivamente si conferma che nel calcolo del fabbisogno energetico va considerato il saldo netto dell’energia autoprodotta, tenendo conto dell’energia totale prodotta e di quella non utilizzata.
La cumulabilità
Viene poi modificata la FAQ 8.6 relativa al cumulo tra Transizione 5.0 e le altre misure di incentivo.
L’intervento consiste in una riscrittura del testo che chiarisce meglio il concetto di “nettizzazione“. Viene infatti spiegato che “la base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”.
Per il resto si conferma che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione, e che restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare.
Il documento con le FAQ del 10 aprile
Qui di seguito il PDF con le FAQ del 10 aprile, che se volete potete scaricare qui