Si è concluso il lavoro Parlamentare per la conversione in legge del Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024 che, all’articolo 38, prevede l’introduzione del piano Transizione 5.0.
Nelle convulse giornate conclusive del passaggio in Commissione Bilancio alla Camera sono stati approvati due emendamenti e una serie di modifiche formali al testo originale.
Il testo è poi passato al vaglio dell’Aula, che lo ha approvato senza ulteriori modifiche il 16 aprile.
Infine martedì 23 aprile l’Assemblea di Palazzo Madama ha approvato definitivamente il testo senza ulteriori modificazioni.
La legge di conversione 26 del 29 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile (trovate il testo ufficiale coordinato nell’ultimo paragrafo).
Indice degli argomenti
L’emendamento che pone un limite alla spesa per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo
Uno dei due emendamenti approvati introduce un limite alla spesa per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo. Il limite sarà disposto dal decreto attuativo e imporrà una proporzionalità tra l’energia erogata e la spesa agevolata. In parole semplici, più sarà “potente” l’impianto fotovoltaico, maggiore sarà il limite delle spese ammesse.
Al comma 17, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5.
L’emendamento che prevede l’invio della certificazione ex ante nella comunicazione ex ante
Un altro emendamento è quello che specifica che la documentazione da accludere nella comunicazione ex ante non è tutta quella prevista dal comma 11, ma solo quella prevista alla lettera a), cioè solo la certificazione ex ante.
Non passa l’emendamento che introduce l’obbligo di acconto
C’è stato un piccolo giallo relativo a un altro emendamento importante che prevedeva – come aveva anticipato a Innovation Post Raffaele Spallone – l’obbligo del pagamento di un acconto del 20% sia sull’acquisto dei beni strumentali trainanti sia su quello dei sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili da versare entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d’imposta.
Questa modifica avrebbe assolto a due funzioni. Da un lato consentiva al Governo di rimettere a disposizione delle altre imprese risorse che rischierebbero di restare prenotate e non utilizzate; dall’altro imponeva alle aziende di muoversi con la procedura ex ante solo quando sono effettivamente pronte anche ad iniziare l’investimento, riducendo così il rischio di un click day il giorno dell’apertura della piattaforma.’
Nelle battute finali dei lavori in Commissione l’emendamento non passato in quanto “incidendo in via preponderante su aspetti della disciplina dell’articolo 38 estranei al contenuto delle proposte emendative oggetto di riformulazione, non può considerarsi una riformulazione delle predette proposte e, pertanto, non sarà posta in votazione”.
Segnaliamo che l’emendamento in questione è stato poi riproposto dal Governo in occasione della conversione in legge del Decreto Superbonus. Tutti i dettagli qui.
Le altre modifiche al testo
Da ultimo, la Commissione ha approvato una serie di modifiche formali al testo, che trovate riportate di seguito.
All’articolo 38:
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «il progetto di innovazione» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
al comma 5:
alla lettera a), le parole: «c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181» sono sostituite dalle seguenti: «c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11», le parole: «di cui alle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle citate lettere b) e c)» e dopo le parole: «dalle lettere a, b) e c)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»;
alla lettera b), le parole: «e comma 5, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «e alla lettera a) del presente comma» e le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto»;
al comma 6:
all’alinea, le parole: «regolamento (UE) n. 852/2020» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2020/852»;
alla lettera d), dopo le parole: «del 18 dicembre 2014» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «fino a 10 milioni di euro» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;
al comma 8, lettera b), le parole: «beni al comma» sono sostituite dalle seguenti: «beni di cui al comma»;
al comma 10, secondo periodo, le parole: «Il soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti: «Il GSE»;
al comma 11:
all’alinea, le parole: «degli investimenti,» sono sostituite dalle seguenti: «degli investimenti»;
alla lettera b), le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «11-bis. Con il decreto», le parole: «i) gli Esperti in Gestione dell’Energia» sono sostituite dalle seguenti: «a) gli esperti in gestione dell’energia», le parole: «ii) le Energy Service Company» sono sostituite dalle seguenti: «b) le società di servizi energetici», le parole: «Il Ministero delle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «11-ter. Il Ministero delle imprese» e dopo le parole: «rilascio delle certificazioni» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 11, alinea»;
al comma 13, primo periodo, le parole: «da parte di GSE» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del GSE» e le parole: «delle entrate pena il» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate, a pena di»;
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al comma 16, al secondo periodo, le parole: «i controlli di cui al primo periodo nonché le verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «nell’ambito dei controlli di cui al primo periodo nonché delle verifiche», le parole: «all’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,» e, al terzo periodo, le parole: «è litis consorte necessario ai sensi dell’articolo 14,» sono sostituite dalle seguenti: «è litisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 14»;
al comma 17:
all’alinea, la parola: «adottato» è soppressa, le parole: «dall’entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e le parole: «e sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «, sono stabilite»;
alla lettera b), le parole: «comma 9;» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9,»;
alla lettera e), le parole: «professionalità, dei» sono sostituite dalle seguenti: «professionalità dei»;
alla lettera g), le parole: «regolamento (UE) 241/2021» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/241»;
al comma 18:
al primo periodo, le parole: «all’articolo 16, del» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 16 del»;
al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del 12 febbraio 2021»;
al comma 19, secondo periodo, le parole: «nonché alle gestione e monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alla gestione e al monitoraggio»;
al comma 20, le parole: «comma 11 lett. b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 11, lettera b),» e dopo le parole: «Ministero delle imprese» sono inserite le seguenti: «e del made in Italy».
Come sarà il testo modificato
Il testo ufficiale del piano Transizione 5.0 curato dal Ministero della Giustizia – che integra le modifiche apportate dalla legge conversione (legge 56 del 29 aprile) con il testo originario (Decreto Legge 19 del 2 marzo 2024) è stato pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024 e lo trovate qui di seguito
Quella che segue qui sotto è invece una nostra elaborazione del Testo originale del Decreto legge con integrate le modifiche previste dagli emendamenti e dalle correzioni formali (in grassetto i testi aggiunti, barrati quelli sostituiti).
Art. 38. Transizione 5.0
- Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all’Investimento 15 – «Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.
- A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.
- Il credito d’imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
- Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo ( Energy Dashboarding ); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a) .
- Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili: a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a) , b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli
di cui alle lettere b) e c)di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a) , b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 12; b) le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4e comma 5, lettera a)e alla lettera a) del presente comma, e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite. - Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE)
n. 852/20202020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati: a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili; b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. - Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
- La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata: a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.
- La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
- Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il
soggetto gestoreGSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b) . Il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. - Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti
,attestano: a) ex ante , la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; b) ex post , l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante . 11-bis. Con decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: i) gliEsperti in Gestione dell’Energiaesperti in gestione dell’energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) leEnergy Service Companyle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. 11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi. - Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.
- Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte
didel GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entratepena il, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d’imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. - Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
- Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’ International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.
- Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l’Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui
i controlli di cui al primo periodo nonché le verifichenell’ambito dei controlli di cui al primo periodo nonché delle verifiche documentali e in situ di cuiall’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE èlitis consortelitisconsorte necessario ai sensi dell’articolo 14, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. - Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy,
adottatodi concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giornidall’entrata in vigoredalla data di entrata in vigore del presente decretoe, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo: a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute; b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9;, e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti; b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5; c) alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea; d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21; e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità,dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico; f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6; g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE)241/20212021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. - Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica di cui all’articolo 16
,del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021. - Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l’attività di monitoraggio e controllo sull’andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché
alle gestione e monitoraggioalla gestione e al monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l’autonomia tecnologica nazionale e dell’Unione europea, nonché a consentire l’elaborazione di un rapporto analitico sull’efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy. - Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11
lett. b), lettera b), e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell’investimento e al credito di imposta spettante, all’effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con l’Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni. - Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l’anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l’anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l’anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.».