Il decreto legge che detterà le regole del nuovo piano Transizione 5.0 e tutte le norme per l’attuazione del “nuovo” PNRR, cioè la versione del piano nazionale di ripresa e resilienza rivista per integrare le modifiche concordate dall’Italia con la Commissione Europea e che include le nuove risorse provenienti dal programma RePowerEU, arriverà a giorni in Consiglio dei Ministri.
I contorni delle misure, contenuti nei documenti validati da Bruxelles, sono ormai noti e ne abbiamo parlato in anteprima qui. In sintesi, si tratta di un sistema di agevolazioni per il biennio 2024 2025 che mira a ridurre i consumi energetici delle aziende secondo tre direttrici dedicate a:
- acquisto di beni strumentali materiali o immateriali 4.0
- acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili (ad esclusione delle biomasse)
- spese per la formazione del personale in competenze per la transizione verde.
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Le 9 aliquote dal 5% al 45%
Le aliquote, secondo quanto pattuito tra Italia e UE e quindi presente nei documenti pubblicati da Bruxelles europei, saranno almeno tre e saranno legate al risparmio energetico conseguito, che dovrà essere pari almeno al 3% dei consumi totali o al 5% dei consumi del “processo target” dell’intervento di efficientamento.
Quanto alle aliquote tuttavia finora c’era il massimo riserbo. L’unica indiscrezione fatta trapelare era relativa al tetto massimo degli investimenti che sarebbe stato pari a ben 50 milioni di euro.
I dettagli sono stati pubblicati oggi, in forma di indiscrezione, da Il Sole 24 Ore, che riporta uno schema articolato in 9 aliquote determinate dalla classe di efficienza ottenuta con l’investimento (ce ne sono tre) e dall’ammontare dell’investimento.
Le aliquote sarebbero le seguenti
Per investimenti fino a 2,5 milioni:
- classe I: 35%
- classe II: 40%
- classe III: 45%
Per investimenti tra 2,5 e 10 milioni
- classe I: 15%
- classe II: 20%
- classe III: 25%
Per investimenti tra 10 e 50 milioni
- classe I: 5%
- classe II: 10%
- classe III: 15%
Il reale beneficio arriverà fino al 25%
Ricordiamo che per accedere all’incentivo per la componente relativa all’efficientamento energetico, l’investimento deve essere conforme ai requisiti del piano Transizione 4.0 (quindi a queste merceologie agevolabili).
E ricordiamo anche che per questo biennio il piano Transizione 4.0 -che resta a disposizione delle aziende che si limitano solo agli investimenti “digitali” senza componente “green”, prevede le seguenti aliquote:
- Per investimenti fino a 2,5 milioni: 20%
- Per investimenti tra 2,5 e 10 milioni: 10%
- Per investimenti tra 10 e 20 milioni: 5%
Si noti che la terza aliquota è limitata a 20 milioni, mentre il piano Transizione 5.0 la porta a 50 milioni.
Chiarito questo punto, si può calcolare la premialità netta – cioè il reale beneficio – del piano Transizione 5.0, facendo la differenza tra l’aliquota comunque spettante grazie al piano Transizione 4.0 e le nuove aliquote del piano Transizione 5.0.
E dunque
Per investimenti fino a 2,5 milioni:
- classe I: 15%
- classe II: 20%
- classe III: 25%
Per investimenti tra 2,5 e 10 milioni
- classe I: 5%
- classe II: 10%
- classe III: 15%
Per investimenti tra 10 e 50 milioni
- classe I: 0% fino a 20 milioni e 5% sopra i 20 milioni
- classe II: 5% fino a 20 milioni e 10% sopra i 20 milioni
- classe III: 10% fino a 20 milioni e 15% sopra i 20 milioni
La formazione
Alle spese per la formazione sono dedicati ben 630 milioni. Vi potranno accedere tuttavia solo le aziende che fanno investimenti e nel limite del 10% del valore del progetto, con un massimale di 300.000 euro.
Sul funzionamento di questa parte occorrerà attendere il testo del decreto.
La certificazione
Ricordiamo che il progetto deve essere certificato “ex ante” da un valutatore indipendente che attesti che il progetto di innovazione rispetta i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia. Successivamente una certificazione “ex-post” dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della certificazione ex-ante.
Non ci sono tuttavia ulteriori indiscrezioni né sulla tipologia degli enti e soggetti che potranno certificare i progetti, né su che cosa occorrerà produrre nella doppia certificazione: due fattori che potranno avere un’incidenza concreta sull’efficacia reale del piano.