LA GUIDA ALL'INCENTIVO

Transizione 5.0, arrivano altre FAQ: chiarimenti su macchine a combustibili, comunicazioni ex ante ed ex post, rinnovabili, power quality e cumulabilità

La nuova serie di FAQ sul piano Transizione 5.0 offre chiarimenti su macchine a combustibili fossili, power quality, comunicazioni ex ante ed ex post, energie rinnovabili, misura dei consumi e cumulabilità con Conto Termico e Certificati Bianchi.

Pubblicato il 04 Ott 2024

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Nella serata del 3 ottobre sul sito del GSE sono state pubblicate altre 9 FAQ sul piano Transizione 5.0. Questa nuova serie di risposte a domande frequenti appare decisamente interessante e offre chiarimenti su macchine a combustibili, comunicazioni ex ante ed ex post, rinnovabili, power quality e cumulabilità.

Vediamole come di consueto nel loro testo integrale, ordinato per argomento, con un nostro commento ove opportuno.

Indice degli argomenti

Impianti alimentati con combustibili fossili

È agevolabile un bene 4.0 che, in possesso dei necessari requisiti e che consente di raggiungere le soglie di riduzione dei consumi previsti dal Decreto del 24 luglio 2024, utilizzi vapore prodotto da una centrale termica preesistente alimentata a gas?

Non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione con investimenti destinati ad attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle.

Nel caso di vettori energetici validi, quale il vapore nell’esempio proposto, non rileva il fatto che tale vettore sia prodotto con tecnologie non facenti parte del progetto di innovazione impieganti combustibile fossile (si tratta infatti di un uso indiretto, non rientrante delle esclusioni). Il bene è pertanto agevolabile.

Il nostro commento – Questa FAQ spiega bene che non è incentivabile un attivo (bene) che funziona con combustibile fossile – e aggiungiamo che il divieto vale anche se si pensa di utilizzare combustibili alternativi. Viceversa se l’alimentazione è elettrica o a vapore, non conta come sia alimentata la centrale che produce il vettore energetico, perché in tal caso si tratta di uso indiretto.

La Power Quality 

Nell’ambito di un progetto di innovazione concernente i cc.dd. sistemi di “Power Quality”, riconducibili al punto elenco n. 8 del secondo gruppo dell’allegato A, come viene determinato il calcolo del risparmio energetico?

Stante la specifica peculiarità di tali sistemi la cui funzione è quella di operare una riduzione dei consumi di energia elettrica (quali, ad esempio i sistemi di rifasamento o di stabilizzazione delle tensioni, installati in genere a valle della cabina di trasformazione o del power center di bassa tensione del sito produttivo), il risparmio energetico deve essere determinato sulla base dei consumi energetici dell’intera struttura produttiva; considerando, quindi, i consumi energetici di tutti i processi che la costituiscono (compresi quelli non impattati dal progetto di innovazione) e quelli dei servizi generali (comprensivi degli ausiliari), comparando la situazione in assenza (ex ante) e in presenza (ex post) del sistema di power quality.

Il nostro commento – FAQ molto interessante e – aggiungerei – opinabile. La norma è che vadano effettivamente installati all’ingresso in fabbrica, di qui il senso di dover considerare l’ottimizzazione su tutta la struttura produttiva. Tuttavia potrebbero esistere dei casi in cui i sistemi di Power Quality potrebbero essere utilizzati anche solo a monte di una specifica linea magari dotata di apposito contatore e in tal caso la prescrizione di questa FAQ apparirebbe insensata.

La misura dei consumi

Per le misure necessarie alla valutazione del risparmio energetico, è possibile utilizzare i dati che l’impresa ha acquisito/acquisisce da macchine e impianti produttivi?

La Circolare Operativa prevede che gli strumenti utilizzati nei programmi di misura per la determinazione del risparmio energetico siano conformi alla direttiva europea 2014/32/UE (nuova direttiva MID) e alla normativa tecnica di settore. Tale conformità si riferisce agli strumenti impiegati nell’ambito dei programmi di misura adottati, nell’ambito delle attività di certificazione, per raccogliere i dati necessari alle valutazioni energetiche, laddove non siano già disponibili dati energetici di produzione all’interno dell’impresa, ricavabili da sistemi informativi di produzione, come ad esempio quelli gestiti da un sistema MES.

È importante sottolineare che la conformità della strumentazione è considerata soddisfatta anche mediante l’impiego di strumenti di misura di adeguata classe di precisione, corredati da certificati di taratura in corso di validità, che garantiscano l’accuratezza e l’affidabilità delle misurazioni. Gli strumenti devono essere sottoposti a regolare taratura, secondo le scadenze e le procedure previste dalle normative applicabili, poiché solo in questo modo le misurazioni possono essere considerate valide per le finalità di certificazione.

Il nostro commento – Questa risposta appare un po’ complessa ma sostanzialmente spiega che i requisiti relativi agli strumenti di misura (certificazione MID) servono solo se si usano tali strumenti laddove l’impianto non abbia generato dati misurabili tramite i sistemi di controllo della produzione.

Spese ammissibili per le rinnovabili

Quali sono le spese ammissibili per quanto riguarda gli impianti di autoproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile?

Sono ritenute ammissibili le spese riguardanti:

  • i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
  • i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
  • gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
  • i servizi ausiliari di impianto;
  • gli impianti per lo stoccaggio/accumulo dell’energia prodotta.

Si specifica che, per quanto riguarda i sistemi di accumulo sono ammissibili le spese di acquisto solo nel caso in cui sia realizzato contestualmente ad un impianto a fonti rinnovabili (sia ex novo che in caso di nuova sezione/UP); ne consegue che il sistema di accumulo dovrà essere dimensionato esclusivamente con riferimento alla nuova potenza installata.

Cumulabilità

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con il Conto Termico, e in che misura?

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, del Decreto attuativo del 24 luglio 2024, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con i Certificati Bianchi, e in che misura?

Si, il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con i Certificati Bianchi. Si precisa che per il credito d’imposta Transizione 5.0 risulta valido quanto previsto dall’art. 6 comma 2-bis del DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124 di seguito riportato: “in relazione agli interventi di incremento dell’efficienza energetica eseguiti nell’ambito delle attività connesse all’attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell’ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell’ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all’articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell’Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento”. Si precisa, ulteriormente, che tale disposto normativo si applica ai progetti presentati a decorrere dal 17 novembre 2023 (data di entrata in vigore della Legge162/2023 di conversione del D.L 124/2023).

Comunicazioni ex ante ed ex post

Se l’intervento è già completato, è necessario comunque procedere con la comunicazione ex ante o è possibile compilare direttamente la comunicazione ex post?

In caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l’intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all’invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di “Conferma 20%”.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla “Guida all’utilizzo del portale TR5” disponibile nella sezione “documenti” della pagina “Transizione 5.0” del sito del GSE.

Il nostro commento – La ex ante serve e servirà sempre per prenotare il credito. Dichiarando completato l’investimento non avrà a quel punto senso la comunicazione intermedia e si potrà procedere, dopo l’OK del GSE sulla ex ante, direttamente alla ex post.

In fase di invio della comunicazione di completamento del progetto, è possibile indicare una percentuale di risparmio energetico inferiore a quella comunicata nella fase di prenotazione?

Sì, il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento può essere inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione, nei limiti delle percentuali minime di risparmio energetico previste (3% nel caso di struttura produttiva, 5% nel caso di processo interessato).

In tal caso, il credito d’imposta viene ricalcolato sulla base della percentuale di risparmio energetico comunicata in fase di completamento.

Qualora la percentuale di risparmio energetico conseguita sia inferiore anche alle percentuali minime di risparmio energetico previste, è comunque facoltà dell’impresa accedere alla Misura “Transizione 4.0”. In tal caso l’impresa deve rinunciare alla richiesta presentata per la Misura “Piano Transizione 5.0” e trasmettere l’apposita comunicazione prevista dal Piano Transizione 4.0 tramite il portale dedicato “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”, accessibile dalla home page di Area Clienti.”

Nel caso in cui il risparmio energetico comunicato nella fase di completamento del progetto di investimento sia superiore a quello comunicato in fase di prenotazione, il credito d’imposta viene ricalcolato, nel limite massimo del credito d’imposta prenotato.

Quale documentazione deve essere trasmessa in fase di presentazione della comunicazione preventiva?

  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000, precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dal Portale Transizione 5.0, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
  • Documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
  • Eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva;
  • Certificazione ex ante firmata digitalmente dal Certificatore, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
  • Documentazione attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante (Certificazione EGE/ESCO in corso di validità rilasciato da organismo di certificazione accreditato Accredia);
  • Documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
  • Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
  • Dichiarazione relativa al titolare effettivo ai sensi della Normativa antiriciclaggio.

Quale documentazione deve essere trasmessa in fase di comunicazione di completamento del progetto di investimento?

La comunicazione di completamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione e dichiarazioni:

  1. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN) redatta ai sensi del DPR 445/2000, precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dal portale Transizione 5.0, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
  2. Documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
  3. Eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva (Allegato I – Delega per l’invio delle comunicazioni);
  4. Schede tecniche DNSH relative agli investimenti realizzati (Allegato VII – Schede tecniche DNSH (A,B,C,D,E F1,F2);
  5. Certificazione ex post dell’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. La certificazione ex post, firmata digitalmente dal soggetto certificatore incaricato, dovrà essere redatta secondo il “Modello di certificazione ex post” (Allegato X – Certificazione ex post);
  6. Documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
  7. Attestato comprovante il possesso della certificazione contabile di cui all’articolo 17 del decreto ministeriale “Transizione 5.0” e il possesso della perizia asseverata, di cui all’articolo 16 del medesimo decreto (Allegato V – Attestazione di possesso della Perizia tecnica e della Certificazione contabile);
  8. Documentazione attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex post (Certificazione EGE/ESCO in corso di validità rilasciato da organismo di certificazione accreditato Accredia);
  9. Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex post redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente” (Allegato III- Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente);
  10. Dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto revisore legale dei conti responsabile del rilascio della certificazione contabile redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili” (Allegato IV – Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili);
  11. Attestazione rilasciata dal produttore a dimostrazione che i moduli fotovoltaici, utilizzati per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonte solare, rispettino le caratteristiche di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
  12. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati del titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio) redatta secondo il modello “Dichiarazione dati titolare effettivo” (Allegato II – Dichiarazione dati titolare effettivo).

L’Impresa Beneficiaria è, inoltre, tenuta a conservare le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta di cui al capitolo 5. Il GSE, nell’ambito delle attività di vigilanza e controlli di cui agli art. 19 e 20 del DM “Transizione 5.0”, si riserva di poter acquisire tale documentazione.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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