Battuta d’arresto sul fronte normativo per il piano Transizione 5.0. Le attesissime modifiche al piano promesse dal ministro Adolfo Urso per rendere il piano più semplice e attrattivo, dopo l’avvio stentato dei primi mesi, non arriveranno infatti con la conversione in legge del decreto fiscale.
L’emendamento Gelmetti, che prevedeva rilevanti modifiche a soglie, aliquote e maggiorazioni per il fotovoltaico, è infatti stato riformulato, eliminando completamente i riferimenti al piano Transizione 5.0 (e inserendo invece un aggiornamento delle coperture per il piano Transizione 4.0, come vedremo nell’ultimo paragrafo di questo articolo).
“Abbiamo deciso di collocare l’intervento normativo nel quadro della legge di bilancio. In questo modo avremo la possibilità di integrare le importanti modifiche già pianificate con ulteriori migliorie al piano sulle quali stiamo ultimando il necessario coordinamento con la Commissione Europea e la Ragioneria dello Stato”, spiegano fonti ministeriali.
Il motivo del dietro-front sul piano Transizione 5.0 sarebbe quindi la volontà del Governo di avere un maxi-pacchetto unico con tutte le modifiche al piano: scaglioni, aliquote, maggiorazioni, mini proroga, semplificazione e cumulabilità. L’integrazione di tutte queste modifiche richiedere però tempi non compatibili con l’imminente chiusura dei lavori sul DL Fiscale.
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Le modifiche attese
Ma facciamo un passo indietro e ricapitoliamo sia le modifiche che a questo punto dovrebbero arrivare con la legge di bilancio, integrando quelle attualmente ritirate.
L’emendamento Gelmetti prevedeva le seguenti modifiche:
- passaggio da tre a due scaglioni di investimento: fino a 10 milioni e da 10 a 50 milioni
- aumento delle aliquote, sempre a seconda del livello di efficientamento raggiunto: fino a 10 milioni 50%, 55% e 60% e da 10 a 50 milioni 15%, 20% e 25%
- Nuove maggiorazioni per tutti e tre i tipi di pannelli fotovoltaici: tipo a): 30%, tipo b): 40% e tipo c): 50%
- Cumulabilità con credito d’imposta ZES
Erano poi attese ulteriori modifiche in legge di bilancio (ma l’emendamento non è ancora stato presentato):
- Proroga dalla scadenza del 31/12/2025 al 30/04/2026
- Semplificazione del calcolo del risparmio energetico per la sostituzione dei macchinari con più di 7 anni
- Eliminazione della restrizione della cumulabilità del piano alle sole misure finanziate con risorse nazionali.
Tutte queste modifiche dovrebbero ora essere accorpate in un unico emendamento al disegno di legge di Bilancio che in queste settimane è al vaglio della Commissione Bilancio alla Camera.
Quanto alle tempistiche segnaliamo che la scelta di puntare sulla legge di bilancio anziché sulla conversione in legge del DL Fiscale comporterà uno slittamento di qualche settimana dell’entrata in vigore delle nuove norme, che comunque dovrebbero essere operative da gennaio e ragionevolmente retroattive.
Stanziati 4,7 miliardi per coprire i costi del piano Transizione 4.0
La riformulazione dell’emendamento Gelmetti porta anche un’altra novità: siccome dal monitoraggio del credito d’imposta Transizione 4.0 sta emergendo, per l’anno 2024, un utilizzo superiore all’attuale stanziamento, la nuova versione dell’emendamento porta circa 4,7 miliardi a copertura dell’extra-spesa.
Ecco la parte dell’emendamento 8.14 testo 2 relativa al rifinanziamento del piano Transizione 4.0
In relazione all’esito del monitoraggio di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito in legge 23 maggio 2024, n. 67, con riferimento al credito di imposta di cui all’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come successivamente modificato dall’articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le risorse a disposizione della contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate, sono incrementate di 4.690 milioni di euro cui si fa fronte mediante corrispondente versamento alla predetta contabilità speciale n. 1778, delle somme disponibili in conto residui a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.