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Transizione 5.0, altre 3 FAQ sul sito del GSE: chiarimenti su acconti, polizza e imparzialità dei certificatori

Prosegue la pubblicazione delle FAQ sul sito del GSE. Sono infatti state pubblicate altre tre risposte a domande frequenti relative agli acconti da versare entro il trentesimo giorno dalla prenotazione dell’incentivo, alla polizza e all’imparzialità dei certificatori.

Pubblicato il 03 Ott 2024

Innovation Lab


Prosegue la pubblicazione delle FAQ sul sito del GSE. Sono infatti state pubblicate altre tre risposte a domande frequenti relative agli acconti da versare entro il trentesimo giorno dalla prenotazione dell’incentivo, alla polizza e all’imparzialità dei certificatori.

Come di consueto, ve le riportiamo qui sotto con i nostro commento, oltre alla pagina nella quale le abbiamo riportate tutte e 41 strutturandole per argomento.

Le tre FAQ del 3 ottobre 2024

Per la comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini di beni strumentali 4.0 e impianti di autoproduzione è necessario effettuare un pagamento di acconto almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione per ogni singolo bene?

No, non è necessario un acconto separato per ogni singolo investimento. È sufficiente che l’impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.

Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l’impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell’impianto di autoproduzione.

Il nostro commento – Questa FAQ è di grande utilità perché consente di considerare il 20% di acconto necessario a confermare la prenotazione dell’investimento fatta con la comunicazione ex ante attraverso dei pagamenti che non devono necessariamente riguardare tutti i beni e le attività oggetto dell’investimento. È infatti possibile versare l’acconto anche a un solo fornitore per i beni 4.0 e a un solo fornitore per i beni legati all’investimento in rinnovabili, purché questi acconti siano pari ad almeno il 20% sulla totalità dei beni e delle attività, compresi i costi accessori, dei rispettivi totali.

Un professionista iscritto al proprio albo professionale e già dotato di polizza professionale per la responsabilità civile deve sottoscrivere una nuova polizza per poter produrre le perizie asseverate cui all’art. 15 comma 1 del DM 24.07.2024?

Nel caso in cui la polizza professionale per la responsabilità civile già stipulata da un professionista abilitato comprende anche il rischio per le attività di certificazione previste dal Piano Transizione 5.0, non risulta necessaria la sottoscrizione di una nuova polizza. È responsabilità del professionista, altresì, fare in modo che la polizza assicurativa abbia caratteristiche e massimali adeguati alle attività che lo stesso intende intraprendere.

Il nostro commento – Si conferma che la polizza deve prevedere massimali adeguati, ma anche che non serve sottoscrivere una polizza ad hoc se il rischio è già coperto dalla polizza professionale.

Se il professionista chiamato a redigere le certificazioni o le perizie asseverate 4.0 ha svolto attività pregresse o anche connesse al programma di investimento sussiste incompatibilità con le richieste di imparzialità e indipendenza del valutatore?

Le caratteristiche di terzietà e imparzialità del certificatore si basano su alcuni principi generali quali:

  • indipendenza: il Certificatore deve essere completamente indipendente dall’impresa che richiede la certificazione, non avendo alcun interesse diretto o indiretto nei progetti che valuta. Non deve avere alcuna relazione economica o commerciale che possa influenzare la sua valutazione.
  • imparzialità: deve essere garantito che il Certificatore non subisca alcuna pressione o influenza esterna che possa comprometterne il giudizio. Il suo lavoro deve basarsi esclusivamente su evidenze oggettive e standard tecnici chiaramente definiti.

Questo non significa che, nel rispetto dei requisiti di indipendenza e imparzialità, il Certificatore non possa svolgere o aver svolto altre attività professionali per conto dell’impresa richiedente le certificazioni.

Il nostro commento – Chiarimento utile a confermare che i professionisti non hanno l’obbligo di occuparsi esclusivamente della pratica 5.0, ma che, rispetto a questa attività, devono essere imparziali e indipendenti.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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