Prosegue il lavoro della Politica per ampliare l’attrattività del piano Transizione 5.0. Mentre sono in corso i lavori di conversione del decreto fiscale al Senato, dove è stato già presentato l’emendamento Gelmetti che prevede importanti modifiche alle aliquote, e si attende in questi giorni anche un secondo emendamento che dovrebbe prevedere la semplificazione dei macchinari più datati, arrivano anche alla Camera, nell’ambito dei lavori legati al disegno di legge di bilancio per il 2025, due proposte emendative sul piano.
Il primo firmatario di entrambe le proposte, che come vedremo sono molto simili, è l’onorevole Maurizio Casasco (Forza Italia). Al momento non è possibile sapere se si tratti di proposte concordate con il governo, anche se il dettaglio con cui sono stati scritti questi emendamenti (al netto di un errore materiale) lascia pensare al supporto da parte dei tecnici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Gli emendamenti in questione sono due: il 74.020 e il 74.021, che condividono buona parte del contenuto. Il 74.020 ha però una formulazione più ampia e prevede delle ulteriori modifiche. Vale la pena segnalare che questi due emendamenti erano stati inizialmente dichiarati inammissibili dalla commissione, ma sono poi stati riammessi con una formulazione piuttosto interessante: “in quanto, sebbene risultino ampliare l’ambito di applicazione del credito d’imposta di cui all’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, gli effetti che ne derivano risultano comunque sottoposti al limite di spesa nonché al meccanismo di monitoraggio e controllo disposti, rispettivamente, dai commi 21 e 19 del predetto articolo 38”.
In questo articolo, passiamo in rassegna dettagliatamente prima il secondo emendamento – il 74.021 -, che è quello che ha maggiori probabilità di passare e che prevede già delle importantissime integrazioni alla disciplina del piano Transizione 5.0, e poi le aggiunte previste dall’altro emendamento, il 74.020.
Indice degli argomenti
L’emendamento Casasco, Pella, Cannizzaro 74.021
L’emendamento 74.021 porta la firma dei deputati Maurizio Casasco, Roberto Pella e Francesco Cannizzaro, tutti di Forza Italia.
Sono modifiche inserite nell’ambito dell’articolo 74 del disegno di legge di bilancio, quello che prevede l’erogazione di un contributo per le imprese che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo.
L’emendamento, intitolato “Semplificazione per l’accesso ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0”, prevede diverse modifiche al piano Transizione 5.0.
La prima è la proroga del piano dal 31/12/2025 al 30/06/2026. Le imprese avrebbero quindi sei mesi in più per ultimare i progetti di innovazione.
La seconda prevede che siano “agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024 e rientranti nelle caratteristiche previste dal presente articolo”. La portata di questa modifica non è chiarissima. Il tenore letterale lascerebbe pensare alla possibilità di integrare le domande già presentate con nuovi beni, ma parrebbe un po’ senza senso visto che da sempre sono ammissibili al piano questi investimenti. La seconda, più ambiziosa, interpretazione lascerebbe invece pensare alla possibilità di ammettere all’incentivo anche i beni ordinati nel 2023 ma consegnati nel 2024 (visto che, ai senti dell’articolo 109 del TUIR infatti l’effettuazione dell’investimento generalmente coincide con la data di consegna o collaudo).
La terza modifica consentirebbe alle imprese di portare avanti, nell’ambito di un progetto di innovazione, modifiche a più processi produttivi senza dover per forza, come è previsto dall’attuale normativa, riferirsi all’intera struttura produttiva.
La quarta modifica riguarda l’acquisto dei beni trainati per l’autoproduzione di energia da rinnovabili a scopo di autoconsumo. L’emendamento prevede che siano le aziende ad autocertificare che l’energia prodotta è destinata all’autoconsumo.
La quinta modifica prevede un’importante eccezione al principio, previsto dal regolamento DNSH, per il quale non sono agevolabili gli investimenti destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili. L’emendamento prevede che siano invece ammissibili anche questi investimenti laddove i progetti che ne fanno uso “ne riducano l’utilizzo e l’emissione di CO2 a parità di volumi produttivi”.
La sesta modifica prevede una piccola ma importante semplificazione procedurale, stabilendo che “Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il GSE rendono disponibili specifiche istruzioni volte a semplificare le procedure di accesso al credito d’imposta e a sanare eventuali errori formali nella presentazione della domanda o nella compilazione e nella completezza della documentazioni”.
La settima modifica non è chiara perché nel comma 10 non c’è da nessuna parte la dicitura “Resta fermo”.
L’ottava, importante modifica riguarda invece la possibilità di cumulo con il piano Transizione 4.0. Viene cioè eliminato il divieto di cumulo previsto al comma 18.
Ecco il testo completo dell’emendamento
74.021. Casasco, Pella, Cannizzaro.
Dopo l’articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Semplificazione per l’accesso ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0)
1. All’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e ovunque ricorrano nell’articolo sostituire le parole: «31 dicembre 2025», con le parole: «30 giugno 2026»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024 e rientranti nelle caratteristiche previste dal presente articolo.»;
c) al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono agevolabili cumulativamente con le agevolazioni corrispondenti alla riduzione di consumo energetico di ciascun processo gli investimenti riferiti a più processi produttivi presentati nel medesimo progetto a condizione che ciascuno di essi consegua una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 5 per cento.»;
d) al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi l’azienda può autocertificare che l’energia prodotta è destinata all’autoconsumo.»;
e) al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, salvo nel caso che i progetti di risparmio energetico ne riducano l’utilizzo e l’emissione di CO2 a parità di volumi produttivi.»;
f) al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il GSE rendono disponibili specifiche istruzioni volte a semplificare le procedure di accesso al credito d’imposta e a sanare eventuali errori formali nella presentazione della domanda o nella compilazione e nella completezza della documentazioni».;
g) al comma 10, quinto periodo, alle parole: «Resta fermo» premettere le seguenti: «Fatte salve le operazioni di collaudo e di completamento delle certificazioni,»;
h) al comma 18, sopprimere le parole: «con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché».
L’emendamento 74.020 Casasco, Squeri
L’altro emendamento, a firma degli onorevoli Maurizio Casasco e Luca Squeri, riprende interamente quanto visto nel precedente emendamento, proponendo due ulteriori modifiche.
La prima è relativa sempre al DNSH. Oltre a prevedere la possibilità di includere gli investimenti destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili laddove i progetti che ne fanno uso “ne riducano l’utilizzo e l’emissione di CO2 a parità di volumi produttivi”, si prevede la stessa eccezione anche per le attività soggette al sistema ETS.
La seconda aggiunta è invece la previsione della possibilità di cumulo, oltre che con il piano Transizione 4.0, anche con i certificati bianchi
74.020. Casasco, Squeri.
Dopo l’articolo 74 aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Semplificazione per l’accesso ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0)
1. All’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 e ovunque ricorrano nell’articolo sostituire le parole: «31 dicembre 2025», con le parole: «30 giugno 2026»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati dal 1° gennaio 2024 e rientranti nelle caratteristiche previste dal presente articolo.»;
c) al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Sono agevolabili cumulativamente con le agevolazioni corrispondenti alla riduzione di consumo energetico di ciascun processo gli investimenti riferiti a più processi produttivi presentati nel medesimo progetto a condizione che ciascuno di essi consegua una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 5 per cento.»;
d) al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi l’azienda può autocertificare che l’energia prodotta è destinata all’autoconsumo.»;
e) al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo nel caso che i progetti di risparmio energetico ne riducano l’utilizzo e l’emissione di CO2 a parità di volumi produttivi.»;
f) al comma 6, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «salvo nel caso che i progetti di risparmio energetico comunque ne riducano l’emissione di CO2 a parità di volumi produttivi»;
g) al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il GSE rendono disponibili specifiche istruzioni volte a semplificare le procedure di accesso al credito d’imposta e a sanare eventuali errori formali nella presentazione della domanda o nella compilazione e nella completezza delle documentazioni»;
h) al comma 10, quinto periodo, alle parole: «Resta fermo» premettere le seguenti: «Fatte salve le operazioni di collaudo e di completamento delle certificazioni,»;
i) al comma 18 sopprimere le parole: «con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché»;
l) al comma 18, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alla normativa di riferimento, il credito d’imposta è cumulabile con i certificati bianchi aventi a oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed al numero di tali certificati non si applicano riduzioni in conseguenza di detto cumulo.».
2. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, nonché il GSE, adeguano le disposizioni applicative previste dai commi 17, 19 e 20 dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, alle disposizioni del presente articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.