C’è anche il Piano Transizione 4.0 negli emendamenti al disegno di legge di bilancio 2023 segnalati, cioè gli unici sui quali la Commissione Bilancio alla Camera voterà: emendamenti che hanno come oggetto il piano rivolto ad agevolare gli investimenti delle aziende e che mirano a evitare il dimezzamento delle aliquote – che senza un intervento scatterebbe a partire dal 1°gennaio 2023 –, oltre che la proroga al 31 dicembre 2023 per le consegne degli ordini del 2022 per cui è già stato versato l’acconto del 20%.
Entrambi i temi erano stati oggetto di più appelli al Governo da parte del mondo imprenditoriale, soprattutto dopo che è emerso che il disegno di legge di bilancio non conteneva alcun intervento in merito.
Tra gli emendamenti presentati dal Governo, anche il rinnovo della Nuova Sabatini con un finanziamento di 15o milioni per il periodo 2023-2026.
Ricordiamo che gli emendamenti sono proposte di modifica che devono essere votate dalla Commissione e poi dall’Aula prima di potersi considerare approvate.
NOTA DI LETTURA – In questo articolo trovate i testi degli emendamenti con gli aggiornamenti sull’andamento delle votazioni (cioè se sono stati approvati o respinti dalla Commissione Bilancio alla Camera). Se volete leggere i testi definitivi con la numerazione ufficiale dei commi nel testo finale della legge di bilancio così come approvato dalla Camera e dal Senato potete trovarli qui.
Indice degli argomenti
Dalla maggioranza arriva la proroga dei termini di consegna degli ordini del 2022
Dalla maggioranza (quindi con maggiori probabilità di ricevere l’ok della Commissione) arriva la proposta con l’emendamento 73.06 di far slittare al 31 dicembre 2023 (dal 30 giugno 2023) il termine per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 ai fini della fruizione del riconoscimento del credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0 previsto per il 2022 (che, ricordiamo, al momento è maggiore rispetto all’aliquota prevista per il 2023).
Proroga che era stata più volte chiesta dalle imprese, alla luce delle difficoltà di approvvigionamento che hanno ritardato le consegne, a fronte dei tanti ordini ricevuti.
AGGIORNAMENTO – Su questo emendamento nella seduta del 17 dicembre la Commissione ha deciso l’accantonamento: l’emendamento cioè viene messo da parte perché oggetto di ulteriori valutazioni e sarà quindi messo ai voti al termine dei lavori della Commissione. Nella seduta del 20 dicembre l’emendamento è stato RESPINTO.
Il testo dell’emendamento 73.06 (Lucaselli et alii)
Dopo l’articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 ai fini della fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 1057, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2023».
Il nuovo emendamento approvato
Nel frattempo è stato invece modificato e successivamente APPROVATO un altro emendamento bi-partisan (75.06 e 75.035) che prevede la proroga delle consegne solo fino al 30 settembre 2023 (diventa il comma 286-ter)
ART. 75.
Nel capo I del titolo V della parte I, dopo l’articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)
1. All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 30 settembre 2023».
*75.06. (Nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Lai.
*75.035. (Nuova formulazione) D’Attis, Lucaselli, Frassini, Romano, Cannata, Cattoi, Cannizzaro, Giorgianni, Gusmeroli, Mascaretti, Ottaviani, Rampelli, Cavandoli, Angelo Rossi, Bagnai, Miele, Tremaglia.
La norma nel Milleproroghe
Nel frattempo il Governo – nel dubbio di quanto stesse accadendo in Commissione sulla legge di bilancio – ha annunciato di aver inserito la proroga anche nel Decreto Milleproroghe, fino al 31 dicembre 2023.
Che cosa succederà adesso? Potenzialmente un vero e proprio pasticcio: siccome il decreto Milleproroghe dovrebbe essere emanato prima della legge di bilancio, se la legge di bilancio finirà col prevedere una proroga minore andrà a sovrascrivere la norma del Milleproroghe in base al principio del diritto lex posterior derogat priori. A quel punto occorrerà attendere la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (entro 60 giorni) per avere una ulteriore norma che sovrascriva a sua volta quella della Legge di bilancio.
AGGIORNAMENTO DEL 30/12/2023 – Nel testo definitivo del decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198) il Governo NON ha inserito la proroga. Il motivo è verosimilmente di natura tecnica: poiché la legge di bilancio entra in vigore successivamente al Milleproroghe, avrebbe sovrascritto quanto previsto da quest’ultimo sulla medesima questione, rendendo inutile il provvedimento. Ora occorrerà attendere febbraio, quando il Milleproroghe dovrà essere convertito in legge dal Parlamento. Quella è la sede in cui sarà possibile, se ci sarà la volontà, intervenire spostando il termine dall’attuale 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023.
Alleanza Verdi e Sinistra: se il saldo occupazionale netto è negativo si perdono le agevolazioni
Fuori dal coro la proposta giunta da Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) che legherebbe i crediti d’imposta previsti dal Piano Transizione 4.0 all’occupazione.
Nello specifico, l’emendamento 51.047 propone che la fruizione delle agevolazioni da parte dell’impresa sia legata al rispetto delle stesse di condizionalità relative al mantenimento dei livelli occupazionali.
Se l’emendamento fosse approvato, quindi, l’impresa perderebbe il credito d’imposta sia per quanto riguarda le agevolazioni legate al Piano Transizione 4.0, sia per quelle a sostegno dell’internazionalizzazione dell’impresa nel caso in cui a seguito della presentazione della richiesta di fruizione del credito il saldo occupazionale dell’azienda peggiori.
AGGIORNAMENTO – Su questo emendamento nella seduta del 16 dicembre i relatori del DDL di bilancio in Commissione hanno formulato “un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario”. I firmatari hanno invece difeso l’emendamento che, messo ai voti, è stato RESPINTO.
Il testo dell’emendamento 51.047 (Evi et alii)
Dopo l’articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis. (Garanzia livelli occupazionali per fruizione di agevolazioni alle imprese per la transizione 4.0)
1. La fruizione del credito di imposta e/o delle diverse misure di sostegno previste per la transizione 4.0 e l’internazionalizzazione delle imprese è subordinata al rispetto da parte delle stesse di condizionalità relative al mantenimento dei livelli occupazionali, misurati all’atto della richiesta di fruizione, sino al termine del periodo previsto per l’accesso alle incentivazioni richieste.
Piano Transizione 4.0, l’emendamento di Azione per evitare il dimezzamento delle aliquote
Due sono gli emendamenti che riguardano le aliquote (il testo è disponibile in fondo all’articolo), di cui un emendamento che vede primi firmatari Matteo Richetti e Luigi Marattin, eletti come deputati di Azione – Italia Viva e quindi portavoci di quegli esponenti politici (primo fra tutti Carlo Calenda) che “diedero vita” al Piano Industria 4.0.
L’emendamento in questione, il 73.07, propone di innalzare le aliquote per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, design e ideazione estetica, effettuati nel periodo gennaio 2023-dicembre 2025 (o al 30 giugno 2026 per gli ordini per cui l’impresa ha versato un acconto del 20% entro il 31 dicembre 2025) al:
- 20% per attività di ricerca e sviluppo con massimale di 5 milioni
- 10% per attività di ricerca e sviluppo con massimale di 2 milioni
- 10% per le attività di design e ideazione estetica nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro
- 10% per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 con massimale di 4 milioni di euro
Per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A si propone l’innalzamento delle aliquote fino al 31 dicembre 2025 – e fino al 30 giungo 2026 per gli ordini accettati dal fornitore e per cui l’impresa abbia versato un acconto del 20% del costo totale – così come segue:
- 50% per investimenti fino a 2,5 milioni
- 30% per investimenti da 2,5 a 20 milioni
- 15% per gli investimenti superiori a 20 milioni di euro e fino al limite massimo di 100 milioni di euro
- 15% per gli investimenti superiori a 20 milioni di euro e fino al limite massimo di 100 milioni di euro inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica
Per gli investimenti in beni immateriali (allegato B) viene proposto l’innalzamento del massimale da 1 milione a 5 milioni di euro. L’emendamento propone, inoltre, che il credito d’imposta sia mantenuto al 20% per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2025 e fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Inoltre, l’emendamento propone che le quote annuali di compensazione attraverso le quali le imprese usufruiscono del credito d’imposta passino da tre a cinque.
Viene proposto, inoltre, l’innalzamento delle aliquote dal 6% al 10% per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A per un massimale di 2 milioni, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Ricordiamo che questo incentivo non è al momento confermato per il 2023.
Modifiche che complessivamente richiederebbero 1.500 milioni di euro annui di risorse, da trovare attraverso “minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica”.
AGGIORNAMENTO – Su questo emendamento nella seduta del 17 dicembre i relatori del DDL di bilancio in Commissione hanno formulato “un invito al ritiro”, successivamente nella seduta del 19/12 invece lo hanno accantonato (sarà messo in votazione al termine dei lavori). Nella seduta del 20 dicembre l’emendamento è stato RESPINTO.
Il testo dell’emendamento 73.07. (Richetti et alii)
Dopo l’articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis. (Credito d’imposta a favore degli investimenti, delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica per le imprese)
1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 203-bis, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
b) all’articolo 1, comma 203-ter, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
c) all’articolo 1, comma 203-quater, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
d) all’articolo 1, comma 203-sexies, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».
2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1055, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;
b) il comma 1057-bis è sostituito dal seguente:
«1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 20 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 100 milioni di euro. Lo stesso si applica per gli investimenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.»;
c) al comma 1058:
1) le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrano, sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
2) le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026»;
3) le parole: «1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro»;
d) i commi 1058-bis e 1058-ter sono soppressi;
e) al comma 1059, le parole: «tre quote annuali» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote annuali»;
f) ai commi da 1051 a 1063, ovunque ricorrano, le parole: «a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «a 1058»;
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro il limite di spesa complessivo pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2023, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2023, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell’importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all’istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
La proposta del Movimento 5 Stelle
Diversa la proposta presentata dai deputati del Movimento 5 Stelle (emendamento 74.021), che per gli investimenti in beni strumentali (Allegato A) realizzati nel 2023 e quindi entro il 31 dicembre 2023 (o entro il 30 giugno 2024, sempre con il vincolo dell’acconto del 20%), propone aliquote del:
- 30% per gli investimenti fino a 2,5 milioni
- 20% per gli investimenti superiori ai 2,5 milioni e fino a 10 milioni
- 5% per gli investimenti superiori ai 10 milioni e fino a 20 milioni
Inoltre, l’emendamento propone il riconoscimento di un credito d’imposta del 5% per gli investimenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica di importo superiore a 10 milioni e fino a 50 milioni.
Per il 2024, invece, le aliquote scenderebbero al:
- 20% per gli investimenti fino a 2,5 milioni
- 10% per gli investimenti superiori ai 2,5 milioni e fino a 10 milioni
- 5% per gli investimenti superiori ai 2,5 milioni e fino a 10 milioni per gli investimenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica di importo superiore a 10 milioni e fino a 50 milioni
Per i beni immateriali, si propone invece l’innalzamento dell’aliquota al 30% per il 2023 (attualmente l’aliquota è fissata al 20%) e l’estensione dell’agevolazione anche per gli investimenti in software gestionali.
AGGIORNAMENTO – Su questo emendamento nella seduta del 17 dicembre i relatori del DDL di bilancio in Commissione hanno formulato “un invito al ritiro”, successivamente nella seduta del 19/12 invece lo hanno accantonato (sarà messo in votazione al termine dei lavori). Nella seduta del 20 dicembre l’emendamento è stato RESPINTO.
Il testo dell’emendamento 74.021 (Lovecchio et alii)
Dopo l’articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis. (Credito d’imposta beni strumentali)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1057-bis è sostituito dal seguente:
«1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro»;
b) dopo il comma 1057-bis è inserito il seguente:
«1057-ter. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.».
2. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 30 per cento.
3. All’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunta, in fine, la seguente voce: «software gestionali».
4. Il Ministero dell’economia e delle finanze monitora il tiraggio delle disposizioni di cui al presente articolo ai fini della valutazione dell’impatto finanziario.
Nuova Sabatini, il Governo mette sul piatto 150 milioni fino al 2026
Con gli emendamenti presentati dal Governo in Commissione Bilancio nella giornata del 19 dicembre arriva anche il tanto atteso rifinanziamento della Nuova Sabatini, la misura a supporto degli investimenti delle PMI.
Uno strumento apprezzatissimo dalle imprese – come ha sottolineato anche la relazione del ministero sull’utilizzo dell’incentivo aggiornata al 1º dicembre 2022 –, che era tuttavia assente dal disegno di legge approdato in Commissione.
Con l’emendamento 58.01000, infatti, viene predisposto, tra le altre cose, il rifinanziamento dello strumento fino al 2026 con un totale di 150 milioni di euro, così ripartiti:
- 30 milioni per il 2023
- 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026
Le risorse per il rifinanziamento – recuperate dal Fondo per lo sviluppo delle Pmi del settore aeronautico e della green economy, rimasto inattuato – ammontano, in relatà, a meno di un terzo del fabbisogno stimato dai tecnici del ministero delle Imprese e del made in Italy.
La relazione tecnica che accompagna l’emendamento, tuttavia, specifica che lo stanziamento, alla luce dell’assorbimento di risorse del 2021 e dei primi nove mesi del 2022, dovrebbe comunque riuscire a garantire continuità alla misura.
L’emendamento contiene anche la proroga di ulteriori sei mesi – per un totale quindi di 18 mesi – del termine per l’ultimazione degli investimenti oggetto dei finanziamenti agevolati stipulati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
AGGIORNAMENTO – Questo emendamento è stato APPROVATO e diventa il comma 285-duodecies
Il testo dell’emendamento 58.01000 (parte relativa alla Sabatini)
Art. 74-ter.
(Nuova Sabatini).
1. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l’ultimazione degli investimenti di dodici mesi, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Il pdf con gli emendamenti approvati
Qui invece il testo della legge di bilancio completo con le modifiche a fronte