Dite addio al piano Transizione 4.0, almeno come lo avete conosciuto fino a oggi. Da 2025 la misura più amata dalle imprese manifatturiere italiane entra nel suo ultimo anno di vigenza e lo fa con due forti limitazioni volute dal Governo e introdotte in un emendamento dei relatori, concordato con il Governo, al disegno di legge di bilancio. Emendamento che modifica la legge 178/2020 nei commi che definiscono le regole per accedere al piano.
Precisiamo che l’emendamento presentato dovrà essere approvato e introdotto nella legge di bilancio, ma raramente è accaduto che le misure introdotte dai Relatori o dal Governo siano state ritirate.
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Transizione 4.0, 2,2 miliardi per il 2025
Partiamo dalla notizia più importante: il piano Transizione 4.0, che già dal 2024 è soggetto a un monitoraggio della fruizione attraverso l’obbligo di una comunicazione ex ante sugli investimenti da parte delle imprese, diventa una misura a rubinetto. Per il 2025 infatti viene previsto un tetto di spesa pari a 2,2 miliardi di euro.
Quanti sono 2,2 miliardi di euro per un anno (e mezzo) di Transizione 4.0? Per rispondere a questa domanda basti riflettere su alcuni numeri: nel triennio 2020-2022 sono stati utilizzati 29 miliardi di crediti di imposta (circa 10 miliardi l’anno, ma con aliquote più alte); per il biennio 2024-2025 erano stati appostati 6,4 miliardi di euro (di fatto 3,2 per anno); nel solo 2024 il ministro Giorgetti ha detto che sono stati erogati crediti d’imposta per oltre 6,3 miliardi di euro. Ricordiamo infine che il Governo nel decreto fiscale ha dovuto “pescare” ulteriori 4,69 miliardi per coprire l’eccesso di richieste del credito d’imposta per il 2024.
Appare evidente da questi numeri che 2,2 miliardi non consentiranno alla misura di essere operativa fino al 31/12/2025 con coda per le consegne al 30/06/2026.
Ma ci sono due ulteriori fattori da considerare. Il primo è che lo stesso emendamento che mette il “cap” al piano Transizione 4.0, chiude definitivamente il rubinetto per gli incentivi ai software, cioè ai beni immateriali previsti dall’allegato B. L’incentivo, già ridotto nelle aliquote nel corso degli ultimi anni, era previsto al 10% per il 2025 e viene del tutto rimosso.
Il secondo elemento da considerare è l’efficacia del piano Transizione 5.0. Nel 2024 infatti, a fronte delle incertezze sul nuovo piano a supporto della transizione digitale e green, le aziende si sono riversate in massa sul “più sicuro” Transizione 4.0. Ma il piano Transizione 5.0, che a oggi ha registrato prenotazioni per appena 200 milioni di euro sui 6,3 miliardi disponibili, è a sua volta oggetto di un’importante ristrutturazione, che potrebbe renderlo più appetibile, attirando quindi una parte delle attenzioni delle imprese.
Basteranno questi due elementi a far sì che i 2,2 miliardi siano sufficienti ad alimentare la misura per tutto il 2025? A nostro avviso no, ma staremo a vedere.
Le modifiche previste dall’emendamento
E ora vediamo nel dettaglio le modifiche previste dall’emendamento, il cui testo trovate sotto.
Il comma 1 lettera a) e lettera f) dispongono di fatto la cancellazione dell’incentivo sui beni immateriali.
Il comma 1 lettera b) sancisce che l’attuale regime previsto per i beni materiali termina il 31/12/2024.
Il comma 2 introduce di fatto il nuovo regime per i beni strumentali materiali. Riguarda, come era finora, gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, con possibilità di consegna entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine sia accettato dal venditore e siano stati versati acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. La novità è, come anticipato, che viene introdotto un limite di spesa di 2.200 milioni di euro per questo credito d’imposta. Il limite però non si applica agli investimenti per i quali, alla data di pubblicazione della legge (verosimilmente il 31/12/2024), l’ordine risulta già accettato e gli acconti versati.
I commi 3 e 4 rendono operativo il limite dei 2,2 miliardi tramite il meccanismo delle comunicazioni. Al comma 3 viene disposto che le imprese che intendono avvalersi del credito d’imposta devono inviare al Ministero delle imprese e del Made in Italy una comunicazione con l’ammontare delle spese sostenute e il credito maturato. Questa comunicazione deve essere effettuata telematicamente, utilizzando il modello previsto dal decreto direttoriale 24 aprile 2024, che sarà appositamente modificato.
Il comma 4 stabilisce che il Ministero delle imprese e del Made in Italy dovrà trasmettere all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie del credito d’imposta, con il relativo ammontare utilizzabile in compensazione. La trasmissione avverrà in ordine cronologico di ricezione delle comunicazioni da parte delle imprese. Una volta raggiunto il limite di spesa di 2.200 milioni di euro, il Ministero ne darà comunicazione sul proprio sito istituzionale e sospenderà l’invio delle richieste di agevolazione.
Il testo dell’emendamento 2.62
Questa è la parte dell’emendamento 2.62 (qui in versione completa) che si occupa del piano Transizione 4.0
Art. 72-ter.
(Modifiche al credito d’imposta Transizione 4.0)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1051, le parole: «commi da 1052 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1052 a 1058-bis»;
b) il comma 1057-bis, primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2024»;
c) al comma 1059, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»;
d) al comma 1062, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»;
e) al comma 1063, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1054 a 1058-bis».
f) il comma 1058-ter è abrogato.
2. Il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
3. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2, l’impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato in attuazione dell’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
4. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-ter, della legge della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.