INVESTIMENTI AL SUD

Sud, raddoppiano le risorse per il bonus Zes: 1,6 miliardi in più e obbligo di comunicare le spese effettuate

Il governo ha raddoppiato i fondi per il credito d’imposta per gli investimenti delle imprese nelle Zona Economica Speciale (Zes) del Mezzogiorno, aggiungendo 1,6 miliardi di euro che portano le risorse complessivamente disponibili a 3,27 miliardi. Grazie alle nuove risorse le aliquote diminuiranno meno drasticamente rispetto a quanto paventato dalla recente comunicazione dell’Agenzia delle Entrate. Ci sarà però l’obbligo di comunicare le spese effettuate entro il 2 dicembre 2024.

Pubblicato il 08 Ago 2024

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La temuta riduzione delle aliquote per il credito d’imposta ZES sarà meno drastica di quanto paventato dalla recente comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che operando il riparto dei fondi per le risorse prenotate – ben 9,4 miliardi a fronte di 1,67 miliardi disponibili – aveva letteralmente abbattuto le aliquote portando, per esempio, l’aliquota del 60% spettante agli investimenti effettuati da una piccola impresa in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia al 10,6% – appena il 17,7% del massimo previsto.

Nell’ambito del decreto legge 113 del 9 agosto 2024 contenente “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, cioè il cosiddetto decreto omnibus, varato il 7 agosto dal Consiglio dei Ministri e pubblicato il 9 agosto in Gazzetta Ufficiale, il governo ha infatti approvato un importante rifinanziamento per incentivare le imprese che investono nella Zona Economica Speciale (Zes) del Mezzogiorno.

Il decreto legge prevede un aumento di 1,6 miliardi di euro della dotazione della risorsa, portando il totale degli incentivi a 3,27 miliardi di euro. Viene così sostanzialmente raddoppiato l’importo iniziale di 1,67 miliardi – e aumenta di conseguenza la percentuale del credito d’imposta fruibile, che dal 17,67% passerà a oltre il 34% (l’aliquota spettante alla piccola impresa dell’esempio di sopra sarà quindi superiore al 20,8%). Una percentuale che però potrebbe anche crescere ancora in vista delle prevedibili rinunce, che porteranno quindi a un riparto finale più favorevole per le imprese.

L’obbligo della comunicazione

L’aumento delle risorse non è infatti l’unica novità: sulla scorta di quanto previsto per i crediti d’imposta 5.0 che richiedono anche una comunicazione intermedia sull’avanzamento degli investimenti, anche nel caso della ZES le imprese dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’attestazione del completamento dell’investimento tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024. Questa comunicazione, “a pena di decadenza dall’agevolazione”, dovrà confermare che gli investimenti indicati sono stati realizzati entro il 15 novembre 2024.

La comunicazione dovrà includere l’ammontare del credito d’imposta maturato, le relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione delle spese ammissibili rilasciata dal revisore legale dei conti.

Con la prevedibile decadenza di alcune domande in virtù di questo meccanismo, il Governo si augura che la percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante alle imprese torni ad avvicinarsi ai livelli massimi previsti dalla legge.

Il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnnr, Raffaele Fitto, ha anche detto, in una lettera inviata ai presidenti delle Regioni, che il decreto consentirà anche “di agevolare i medesimi investimenti – fino al raggiungimento dell’intensità massima consentita dalla normativa europea in materia di aiuti – mediante l’impiego delle risorse dei programmi regionali della politica di coesione europea 2021-2027, nel rispetto delle previsioni dei medesimi programmi e nei limiti delle risorse determinate da ciascuna Regione”.

Il testo del decreto legge

Qui di seguito il testo ufficiale dell’articolo 1 del decreto legge 113 del 9 agosto 2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale

1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli  operatori  economici
che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR  17  maggio  2024,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024  al
2  dicembre  2024  all'Agenzia  delle  entrate,   una   comunicazione
integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine  del
15 novembre 2024  degli  investimenti  indicati  nella  comunicazione
presentata  ai  sensi  del  predetto  articolo   5,   comma   1.   La
comunicazione di cui al primo periodo,  a  pena  dello  scarto  della
comunicazione stessa, reca,  altresi',  l'indicazione  dell'ammontare
del credito  di  imposta  maturato  in  relazione  agli  investimenti
effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed e'
corredata dagli estremi della certificazione  prevista  dall'articolo
7, comma 14, del  predetto  decreto  ministeriale.  La  comunicazione
integrativa  indica  un  ammontare  di  investimenti   effettivamente
realizzati non  superiore  a  quello  riportato  nella  comunicazione
inviata ai sensi dell'articolo  5,  comma  1,  del  predetto  decreto
ministeriale. Le disposizioni di cui al presente comma  si  applicano
anche qualora la comunicazione  inviata  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 1, del  citato  decreto  ministeriale  rechi  l'indicazione  di
investimenti agevolabili e gia' realizzati alla data di  trasmissione
della  medesima  comunicazione.  Con   provvedimento   adottato   dal
direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati il  modello
di  comunicazione  integrativa,  con  le  relative   istruzioni,   da
utilizzare per le finalita' di cui al presente comma e sono  definite
le relative modalita' di trasmissione telematica. 
  2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16,
comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13  novembre  2023,  n.  162,  l'ammontare
massimo del credito d'imposta fruibile  da  ciascun  beneficiario  e'
pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione
integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la  percentuale  resa
nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare  entro  dieci  giorni   dalla   scadenza   del   termine   di
presentazione delle comunicazioni integrative. Detta  percentuale  e'
ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei
crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al
citato  comma  1.  Qualora  il  credito  di  imposta  fruibile,  come
determinato ai sensi del primo periodo, risulti inferiore alla misura
definita  ai  sensi  del  comma   1   del   suddetto   articolo   16,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo  e'
incrementata, ferma restando la predetta misura e nel limite  massimo
complessivo di 1.600  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   e   successiva
riassegnazione in spesa, nel seguente ordine, delle risorse di cui: 
    a) all'articolo 8 del presente decreto nel limite massimo di  750
milioni di euro per l'anno 2024,  attingendo  in  modo  proporzionale
alle relative autorizzazioni di spesa; 
    b) all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178,  con  imputazione  alla  quota  afferente  alle  amministrazioni
centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero  1),
della medesima legge n. 178 del  2020,  nel  limite  massimo  di  560
milioni di euro per l'anno 2024; 
    c) all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,
nel limite massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2024. 
  3. I versamenti all'entrata  di  cui  al  comma  2  possono  essere
disposti direttamente alla contabilita' speciale  n.  1778  intestata
all'Agenzia delle entrate. 
  4. Con il medesimo provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate di cui al comma 2, sono  altresi'  resi  noti,  per  ciascuna
regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES  Unica
ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di micro imprese, di
piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese  come  definite
dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027: 
    a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini indicati
al comma 2; 
    b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data  del  15
novembre 2024; 
    c)   l'ammontare   complessivo    del    credito    di    imposta
complessivamente richiesto. 
  5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  16,  comma  5,
secondo periodo, del  decreto-legge  n.  124  del  2023,  qualora  il
provvedimento di cui ai commi 2 e 4 indichi  un  credito  di  imposta
inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone  assistite  delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,  Sardegna  e
Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo
3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  e
nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili  alla  deroga
prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale 2022-2027, il Ministero delle  imprese  e
del made in Italy e le regioni delle ZES  Unica  per  il  Mezzogiorno
rendono  nota  entro  il   15   gennaio   2025,   mediante   apposita
comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione  e
il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri,  la  possibilita'
di agevolare i medesimi  investimenti  a  valere  sulle  risorse  dei
programmi della politica di coesione europea relativi al  periodo  di
programmazione 2021- 2027 di loro titolarita',  ove  ne  ricorrano  i
presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali,
programmatici e finanziari previsti  da  detti  programmi,  indicando
l'entita' delle risorse finanziarie disponibili per il  finanziamento
della misura. Il Ministero delle imprese e del made  in  Italy  e  le
regioni, che intendono avvalersi  della  facolta'  di  cui  al  primo
periodo,  definiscono  con  propri  provvedimenti  le  modalita'   di
riconoscimento dell'agevolazione e  gli  adempimenti  richiesti  agli
operatori  economici,  anche  tenendo  conto   di   quanto   previsto
dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 e dal decreto  del
Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR 17 maggio 2024.
  6. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio  2024,  n.
11, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli  Stati
membri dell'Unione europea, con  un'efficienza  a  livello  di  cella
almeno pari al 23,5 per cento;».

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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