Incentivi

Sportello Virtuale – Domande e Risposte su Industria 4.0

Pubblicato il 26 Nov 2016

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In questa pagina, nata a fine 2016 e ancora oggi aggiornata, raccogliamo una serie di domande e risposte sul Piano Nazionale Industria 4.0, poi Impresa 4.0, poi Transizione 4.0. Nei commenti avete la possibilità di porci i vostri quesiti.

Domande generali


Che cos’è Industria 4.0?

La prima rivoluzione industriale è quella del vapore, la seconda quella dell’elettricità, la terza quella dell’informatica. Industry 4.0 è la quarta e riguarda quel complesso insieme di tecnologie che consente la digitalizzazione dei processi produttivi. Se in Germania, in Francia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti sono attive da diversi anni piattaforme per il supporto e l’adozione del nuovo paradigma tecnologico, in Italia le acque si sono mosse il 21 settembre 2016, con la presentazione del Piano Nazionale Industria 4.0, presentato a Milano dal Ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda e dal premier Matteo Renzi. Questo piano prevede una serie di incentivi il cui carico sui conti dello stato ammonterà a circa 13 miliardi.

Quali incentivi sono previsti?

Nel 2016 accanto al “vecchio” superammortamento al 140% per l’acquisto di beni strumentali, che è stato rinnovato, viene introdotto l’iperammortamento al 250% per i beni strumentali legati a Industria 4.0.

Dopo alcuni anni in cui sono cambiate anche le aliquote, il sistema della maggiorazione degli ammortamenti viene poi sostituito da quello dei crediti d’imposta. Il vantaggio è un calcolo più semplice del vantaggio fiscale, un recupero più rapido del beneficio e l’ampliamento delle aziende che possono sfruttare l’incentivo.

Fa parte del piano Industria 4.0 anche il rinnovato credito d’imposta per le spese in Ricerca, sviluppo e innovazione.

C’è poi la legge Sabatini,  il provvedimento che agevola l’accesso al credito per l’acquisto di beni strumentali tramite la copertura da parte dello Stato di una parte degli interessi. Per l’acquisto delle tecnologie per Industria 4.0 è previsto un contributo maggiorato.

Nascono poi i Competence Center, i Digital Innovation Hub e i Punti d’impresa digitale gestiti dalle camere di commercio.

Fino a quando durano gli incentivi?

Il piano Transizione 4.0 prevede incentivi per acquisti di beni strumentali 4.0 effettuati entro il 31/12/2025 con consegna entro il 30/06/2026 in caso si versi un acconto pari al 20% entro fine 2025.

Per il dettaglio sulle aliquote previste per il periodo 2021-2022 leggete questa guida.

Per il dettaglio sulle aliquote previste per il periodo 2023-2025 leggete questa guida.

Sono previsti incentivi per la trasformazione green?

Sì, ce ne sono diversi, ma non sono parte del piano Industria 4.0 (oggi Transizione 4.0). Dal 2024 potrebbe comunque arrivare un piano Transizione 5.0 che integrerà gli incentivi per la trasformazione digitale con quelli per la trasformazione green.

Mi piacerebbe vedere le slide presentate dal Governo il 21 settembre del 2016. Dove le trovo?

Le trovate qui.

Se volete rivivere il momento storico della presentazione, qui c’è il video

https://www.youtube.com/watch?v=3uhWAk8aweE

Incentivi e finanziamenti


Ho una società di piccole dimensioni. Come posso trovare i finanziamenti per affrontare questi investimenti e sfruttare tali agevolazioni?

Per il credito alle PMI è stata rinnovata e migliorata la Sabatini con maggiorazioni degli incentivi per investimenti in tecnologie Industria 4.0. Qui tutti i dettagli

Quando si potranno presentare nuove domande di finanziamento per la Nuova Sabatini?

La Nuova Sabatini è attualmente ancora in vigore ed sarà rifinanziata anche per il 2024.

Ho già ricevuto un finanziamento con la Nuova Sabatini, posso averne un altro?

Sul sito del Ministero dello sviluppo si spiega chiaramente che “Un’impresa può presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purchè relative a investimenti diversi ed a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 2 milioni di euro”.

Super e Iper ammortamento e Nuova Sabatini sono cumulabili?

Sì certo. Nel caso dell’iper ammortamento il maggior vantaggio del cumulo arriva a rappresentare quasi il 50% del valore del bene.

Esiste anche qualche incentivo per le aziende produttrici dei nuovi modelli di macchinari industriali?

No. Le aziende produttrici di macchinari sono state tra i principali sponsor del piano, attraverso le loro associazioni UCIMU e Federmacchine. Gli incentivi non sono destinati a loro, ma ai loro clienti. I costruttori di macchine godranno quindi in maniera indiretta degli incentivi, grazie all’aumento di domanda da parte dei loro clienti.

Gli incentivi saranno anche a favore di aziende che costruiscono macchinari internamente per ampliamento di linee di produzione?

Gli incentivi sugli ammortamenti sono relativi all’acquisto di beni. Per cui se esiste una realtà societaria diversa che vende a un’altra società del gruppo sì, altrimenti no. In questo secondo caso si ha però la possibilità di accedere ad agevolazioni legate alle attività di ricerca e sviluppo interna sempre in ottica 4.0. Si tratta di credito d’imposta per le spese in Ricerca, sviluppo e innovazione che sarà incrementale, portando anche l’aliquota della spesa interna al 50%, con un credito massimo che passerà dagli attuali 5 fino a 20 milioni di euro.

Gli impianti di cogenerazione sono ammessi all’incentivo dell’Industria 4.0?

No, sono esplicitamente esclusi.

L’iperammortamento e il credito d’imposta per i beni materiali 4.0


Che cosa sono i famosi allegati A e B del piano?

Per avere l’iperammortamento serve una perizia?

Trattandosi di incentivi automatici, per accedere ai benefici dell’iperammortamento occorrerà solo una dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’azienda. Tuttavia, nel caso in cui il valore del bene agevolato superi i 500 mila euro, servirà anche una perizia tecnica. Tutti i dettagli qui.

Con il passaggio al Piano Transizione 4.0, la soglia oltre la quale è necessario disporre una perizia è stata abbassata a 300 mila euro.

La perizia è comunque (facoltativamente) ammessa anche per investimenti di importo inferiore.

L’iperammortamento si applica ai beni acquistati con leasing?

Sì. Su questo argomento, con riferimento al super ammortamento 2016, si è già espressa l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 23 del 26 maggio 2016. Per analogia si ritiene che lo stesso principio vada applicato all’iperammortamento.

Posso fruire di Super o iper ammortamento anche se mi costruisco le mie macchine speciali da solo?

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono incentivati anche i beni costruiti in economia, progettati e realizzati con risorse interne all’azienda. Il problema in questi casi è la determinazione del valore del bene, che si definisce sommando le voci di spesa che hanno concorso alla sua realizzazione. I dettagli sono qui.

È stato anche definito l’elenco delle categorie ammesse in termini di codici ATECO?

No. I beni sono stati definiti come potete leggere integralmente qui, ma non esiste una relazione con i codici ATECO

Che cosa si intende per “interconnessione”, requisito da indicare nell’autocertificazione e nella perizia?

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate. Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’iperammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che: 1) scambi informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.); 2) sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (indirizzo IP).

L’iperammortamento si applica solo alle imprese manifatturiere? E nel caso di farmacie, centri logistici, società di servizi?

L’incentivo si applica a tutti i titolari di reddito d’impresa, senza quindi nessun “discrimine” legato all’attività esercitata. A condizione, naturalmente, di rispettare i requisiti posti negli allegati A e B della legge di bilancio.

Nel corso degli anni le varie circolari del Ministero e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato l’estensione anche agli ambiti diversi da quello industriale (commercio, sanità, agricoltura ecc.).

La sostituzione di un server obsoleto rientra negli incentivi?

Il server in sé e per sé è un componente che non rientra nella lista dei beni agevolati, a meno che la sua sostituzione non faccia parte di un progetto di ammodernamento più ampio in ottica 4.0. Si legga bene il punto 2) della lista, dove sono riportate le funzioni che deve espletare un sistema per essere incentivato: identificazione, tracciabilità, monitoraggio…

Vorrei una precisazione sul significato pratico del requisito “Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura”

Chiarimento fornito dalla Circolare 4/E del 30 marzo 2017, che citiamo testualmente:

La caratteristica dell’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo specifica che la macchina/impianto debba essere integrata in una delle seguenti opzioni:

1) Con il sistema logistico della fabbrica: in questo caso si può intendere sia una integrazione fisica che informativa. Ovvero, rientrano casi di integrazione fisica in cui la macchina/impianto sia asservita o in input o in output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato (ad es. rulliera, AGVs, sistemi aerei, robot, carroponte, ecc.) che sia a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica (ad es. un magazzino, un buffer o un’altra macchina/impianto, ecc.); oppure casi di integrazione informativa in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo;

2) Con la rete di fornitura: in questo caso si intende che la macchina/impianto sia in grado di scambiare dati (ad es. gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, ecc.) con altre macchine o più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle;

3) Con altre macchine del ciclo produttivo: in questo caso si intende che la macchina in oggetto sia integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un’altra macchina/impianto a monte e/o a valle (si richiama l’attenzione sul fatto che si parla di integrazione informativa, cioè scambio di dati o segnali, e non logistica già ricompresa nei casi precedenti).

Se voglio aggiornare un macchinario devo restituire l’incentivo?

Sui beni materiali esiste una precisa normativa che prevede la possibilità di fare un upgrade del macchinario incentivato senza dover restituire l’incentivo. Qualora invece si venda il cespite prima di aver terminato la fruizione dell’incentivo oppure si delocalizzi la produzione prima che siano trascorsi 5 anni si attiva la procedura di “recapture”.

Ho interconnesso i miei macchinari al momento della perizia, sono a posto così?

L’interconnessione va mantenuta durante tutto il periodo di fruizione dell’incentivo.

Ho acquistato il mio macchinario ma non l’ho ancora interconnesso. Ho diritto comunque all’incentivo?

L’acquisto del macchinario potenzialmente 4.0 garantisce il diritto a fruire dell’incentivo solo dal momento dell’effettuazione dell’interconnessione. Si applicheranno poi le aliquote vigenti al momento dell’acquisto.

Se un mezzo acquistato e periziato e per il quale si usufruisce del credito d’imposta 4.0 viene utilizzato poco c’è la possibilità che i benefici vengano revocati?

No, la normativa non richiede un utilizzo minimo del bene.

Il software

Anche gli investimenti in software sono agevolati?

Sì. La lista dei software agevolati è contenuta nell’allegato B che può leggere in questo post. Inizialmente questi investimenti dovevano necessariamente essere associati anche a un investimento in beni materiali.

Oggi invece è possibile ottenere il beneficio sui beni immateriali indipendentemente dall’investimento in un bene materiale.

Il software necessario al funzionamento di una macchina acquistata con iper ammortamento deve essere scorporato dal valore della macchina e, di conseguenza, agevolato al 140%?

No, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la lista dei software agevolati fa riferimento ai soli software acquistati a parte. I software necessari al funzionamento della macchina e forniti con la stessa (“embedded”, per esempio il sistema operativo o il programma per gestire il funzionamento della macchina) sono invece considerati parte della stessa e quindi agevolati con le stesse aliquote previste per l’hardware.

Un software in subscription (quindi a noleggio) e’ considerato come bene con possibilità di ammortamento? 

Inizialmente no. Successivamente anche il software in cloud è stato ammesso, calcolando il beneficio sulla quota annuale.

Abbiamo un SOC (security operation center) e facciamo contratti per monitoraggio della rete dei clienti con procedure cloud in materia di cybersecurity. Per il cliente sarebbe solo un contratto di assistenza a seguito dell’installazione di software nella rete aziendale… può rientrare nel iper/superammortamento per il cliente finale?

Per quanto riguarda l’acquisto del software, è incentivato solo laddove rientri nell’elenco tassativo contenuto nell’Allegato B E sia “accessorio” di un altro investimento principale in beni immateriali tra quelli indicati nell’allegato A. Per quanto riguarda i contratti di manutenzione / assistenza / service sono invece esclusi in quanto spese correnti e non in conto capitale. In altre parole, si tratta di voci che, normalmente, non possono essere oggetto di ammortamento e quindi nemmeno di super o iper ammortamento.

Realizziamo piattaforme software Cloud e Mobile per la tracciabilità delle attività legate ai collaudi, agli interventi di modifica in linea e alle attività di installazione e assistenza presso cliente per aziende manifatturiere PMI. I nostri prodotti rientrano solo nella fascia al 140% oppure possiamo anche rientrare nella fascia al 250% (qualora ci fossero investimenti in macchinari, anche se non interfacciati direttamente al nostro software?)

Per il software l’incentivo è solo al 140% (quindi non al 250%) e solo per le categorie riportate tassativamente nell’Allegato B. Per accedervi, inoltre, l’investimento in software deve essere “complementare” all’acquisto di un bene materiale già agevolato al 250%.Il testo legislativo recita così all’articolo 1 comma 10: “Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 (NDR – cioè per chi fa già investimenti in beni materiali presenti nell’allegato A incentivati al 250%) e che nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento”.

La perizia

Per quali beni serve la perizia?

La perizia serve per tutti i beni il cui valore superi i 300 mila euro. Deve essere corredata da una analisi tecnica che deve contenere: la descrizione tecnica del bene che ne dimostri la rispondenza alle categorie agevolate; la descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi; la verifica dei requisiti di interconnessione. Deve poi spiegare come si possa dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura e rappresentare i flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore.

Se acquisto tre beni agevolati posso fare un’unica perizia?

Sì, il 30 marzo 2017 è stata pubblicata a circolare congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Agenzia delle Entrate nella quale si offrono alcune indicazioni particolarmente utili per la redazione di dichiarazione, perizia e attestato di conformità e si specifica che è ammessa una perizia cumulativa per più investimenti. Leggete i dettagli qui.

Che tipo di perizia bisogna ottenere per i beni di valore superiore ai 300 mila euro?

La perizia deve essere asseverata.

Le FAQ pubblicate dal Ministero (Maggio 2017)


Per essere considerati ammissibili ai fini dell’iper ammortamento i “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” (9 voci) e i “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (4 voci)” devono rispettare le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 successive caratteristiche elencate nell’allegato A?

No, il rispetto dell’obbligo delle 5+2 caratteristiche si riferisce esclusivamente ai “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”. Per le voci in questione è sufficiente soddisfare il requisito dell’interconnessione.

Le caratteristiche necessarie elencate nell’Allegato A relativamente a “beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori o azionamenti” sono soddisfatte se le corrispondenti funzionalità siano espletate da tecnologie considerate dallo standard di mercato come equivalenti o tecnologicamente più avanzate?

Le caratteristiche indicate nell’allegato A rappresentano le caratteristiche minime per poter considerare il macchinario 4.0. Pertanto, tutto ciò che è equivalente, o anche superiore tecnologicamente, è iper ammortizzabile.

Il costo di una macchina o di un impianto per il laboratorio di R&S di un’azienda manifatturiera può beneficiare dell’iper ammortamento? In particolare, può comunque ritenersi soddisfatto il requisito dell’“Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo” anche se il laboratorio non è un impianto di produzione in senso stretto?

L’utilizzo del bene in un laboratorio non è di per sé moto di esclusione dal beneficio dell’iper ammortamento. È necessario tuttavia che il bene soddisfi i requisiti tecnici richiesti dalla legge di bilancio, soddisfi le 5 caratteristiche obbligatorie e 2 delle 3 ulteriori caratteristiche e che l’azienda svolga un’attività di trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 comma 6 lettera b) del DL 23 dicembre 2013, n. 145 e nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio possono beneficiare del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.

Gli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui prodotti possono beneficiare dell’iper ammortamento?

I beni che possono fruire dei benefici fiscali sono solo quelli che rientrano sotto la categoria dei beni strumentali (12 voci), quella dei “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” (9 voci) e quella dei “Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0 (4 voci).

L’acquisto di beni strumentali (allegato A, legge di bilancio 2017) o beni immateriali (allegato B, legge di bilancio 2017) per la trasformazione in chiave ‘industria 4.0’ di uno stabilimento logistico (interportuale, marittimo…) possono beneficiare della misura dell’iper ammortamento?

Sì, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla norma. In particolare, per i “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” è necessario dimostrare che avvenga creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.

Tra gli esempi esplicativi della voce “Macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati…”, la circolare 4/E non include le gru edili automontati e le gru a torre, mentre fa espresso riferimento alle gru mobili e alle gru a portale. Il mancato richiamo deve essere interpretato come un’esclusione dal beneficio?

La circolare 4/E cita solo alcuni esempi. Tutti i dispostivi per il carico e lo scarico, la movimentazione e la pesatura automatica dei pezzi, che rientrano nella categoria di macchine operatrici e motrici, possono essere agevolati. Tuttavia si specifica che i dispositivi, oltre a soddisfare i 5+2 vincoli, devono essere anche mezzi a guida automatica o semi-automatica.

La caratteristica obbligatoria dell’integrazione automatizzata nel caso di integrazione con il sistema logistico della fabbrica può ritenersi soddisfatta se il sistema di handling comunica attraverso il sistema gestionale di produzione col magazzino che si trova in un altro sito della fabbrica e non presso il sistema di handling?

L’integrazione con il sistema logistico può ritenersi soddisfatta se il magazzino (o qualsiasi altro sistema di inventory), oltre a scambiare informazioni, è in grado di tenere traccia dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (ad esempio codici a barre, tag RFID) e se contemporaneamente il sistema logistico, tramite appunto tali sistemi, è in grado di registrare lo stato (ossia informazioni quali dimensioni, tipologia, posizionamento nel magazzino, ecc.) dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo.

La caratteristica obbligatoria dell’integrazione automatizzata nel caso di integrazione con altre macchine del ciclo produttivo può ritenersi soddisfatta nel caso di una macchina che riceve istruzioni e dati dal sistema gestionale di produzione in funzione dei dati trasmessi allo stesso dalla macchina che ha eseguito la fase di lavorazione precedente?

Sì, la comunicazione tra le due macchine (M2M) avviene in maniera automatica attraverso il sistema gestionale di produzione: le due macchine possono essere considerate integrate tra loro. In particolare, per quanto concerne la comunicazione M2M, questa è da ritenersi tale se il segnale/informazione/messaggio è univocamente identificato e ha un protocollo che lo renda integrabile anche all’esterno del contesto industriale in cui si trova; ciò vuol dire che la comunicazione deve avvenire con un protocollo riconosciuto internazionalmente (ad es. standard Ethernet (TCP/IP)) e che ci sia una configurazione basata sull’esistenza di un hub/router centrale il cui ruolo è quello di collezionare e processare i dati (ricevuti via cavo o in modalità wireless) da diversi dispositivi. Inoltre, per comunicazione si intende lo scambio di un dato o di una richiesta specifica e non di un segnale acustico o visivo.

Con riferimento al requisito obbligatorio dell’integrazione automatizzata con la rete di fornitura, si chiede se tale comunicazione deve avvenire in modo diretto tra macchine (difficilmente realizzabile visto che le macchine parlano linguaggi diversi). Per soddisfare il requisito, può esser sufficiente che la macchina trasferisca in automatico dati al software gestionale di produzione e da qui, un operatore invii informazioni (…) ai clienti e fornitori oppure è necessario immaginare un sistema di comunicazione che garantisca lo scambio automatizzato dei dati senza il tramite di operatori (quasi come se i gestionali fossero “integrati”)? Una possibile soluzione al problema potrebbe riguardare una soluzione cloud che in automatico genera una comunicazione al cliente al momento della fine della lavorazione. Tale soluzione potrebbe essere corretta per soddisfare il requisito oppure sarebbe ridondante?

La soluzione cloud permette di soddisfare il requisito obbligatorio dell’integrazione automatizzata in quanto esclude il controllo umano che non renderebbe automatico il processo di comunicazione.

Se il “sistema di telemanutenzione” delle macchine è realizzato centralmente mediante il sistema a cui tali beni sono interconnessi, anziché tramite link diretto su ogni macchina, può comunque essere considerato soddisfatta la caratteristica di cui all’allegato A?

Sì. Per poter beneficiare dell’agevolazione, gli impianti di servizio devono rientrare nella voce dei beni strumentali “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”. Possono godere del beneficio fiscale se il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione. Si ricorda, infine, che le soluzioni destinate alla produzione di energia sono da ritenersi escluse, così come esplicitato dalla circolare 4/E.

La capacità di adattività alle derive di processo deve obbligatoriamente prevedere la possibilità di intervento diretto sul processo o è previsto che sussista anche senza possibilità di essere monitorabile?

Non è espressamente richiesta la necessità di intervento diretto nel caso di derive di processo.

Il “Monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori” deve riferirsi solo ai più importanti parametri del processo di lavorazione o è necessario anche quello dei micro parametri? Ad esempio, la maggior parte delle macchine utensili in commercio sono dotate di sensori che misurano i macro parametri di processo come la temperatura, l’assorbimento energetico o i livelli dei liquidi di funzionamento, ma non ha la possibilità di misurare e controllare ulteriori parametri come le vibrazioni sugli utensili o la loro usura puntuale; di conseguenza, non è nemmeno possibile intervenire nel caso di micro derive del processo. Nelle linee guida non viene specificato il tipo di parametri da tenere sotto controllo, quindi il monitoraggio dei macro parametri è sufficiente. I costi sostenuti per revamping o ammodernamento di un macchinario sono agevolabili?

I costi relativi a un’azione di aggiornamento di un bene, sia nel caso di revamping (la macchina produrrà qualcosa di diverso) che di ammodernamento (non avviene una sostanziale modifica della macchina) possono beneficiare dell’agevolazione solo se viene garantito il soddisfacimento dei 5+2 vincoli.

Nel caso in cui l’integrazione di un bene dell’Allegato A con il sistema aziendale richieda una attività di adeguamento SW svolta da un soggetto terzo (system integrator), tale attività può essere assimilata allo sviluppo di un SW embedded al bene e godere dell’iper ammortamento? Esempio: l’integrazione di una macchina può richiedere la modifica al SW del costruttore originario dell’apparecchiatura e del SW aziendale. Queste attività sono generalmente affidate a system integrator specializzati e il risultato dello sviluppo non può essere considerato un SW stand alone.

L’ammodernamento o lo sviluppo di un software già esistente non sono inclusi tra le agevolazioni disponibili dal super ammortamento dei beni immateriali. Tali spese potrebbero beneficiare del credito d’imposta per la R&S se sussistono i requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

Un investimento in HW di controllo e relativo SW per il revamping di un bene strumentale riconducibile all’allegato A, finalizzato a rendere quest’ultimo interconnesso e dotarlo delle caratteristiche tali da consentire l’accesso all’iper ammortamento, può essere considerato alla stregua di un SW embedded e godere quindi dell’incentivazione al 250%? Esempio: il revamping di un forno (impianto per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione di materie prime) che doti quest’ultimo dell’HW di controllo e del relativo SW che interconnettono l’intero sistema.

Se l’investimento è inclusivo di una componente HW, anche il relativo SW per il revamping è riconducibile alla fattispecie di software embedded ed è pertanto iper ammortizzabile.

Nel caso di revamping sono iper ammortizzati solo gli investimenti ricompresi sotto il secondo gruppo dell’allegato A o anche altri costi che si rendessero necessari?

L’attività di revamping è agevolabile se garantisce alla macchina o all’impianto oggetto dell’ammodernamento il soddisfacimento delle 5+2 caratteristiche. In questo caso, l’acquisto e l’implementazione di tutti quei dispositivi, strumentazione e componentistica (si intendono anche package e componenti di impianto) necessari a ottenere l’ammodernamento della macchina o dell’impianto, saranno considerati agevolabili ai fini dell’iper ammortamento. Nel caso di beni soggetti a revamping è previsto che il bene ammodernato soddisfi le 5+2 caratteristiche.

Nel caso di una macchina costruita prima del 1996, e quindi sprovvista della marchiatura CE, per ottemperare al requisito della “rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene sul lavoro” è sufficiente uniformarsi all’allegato V del Decreto Legislativo 81/08 oppure è comunque necessario possedere la marcatura CE?

In linea con quanto previsto dalla direttiva macchine, ogni volta che vengono introdotte modifiche sostanziali rispetto alla macchina originaria è necessaria una nuova marcatura CE.

Nel caso in cui si volesse acquistare dispositivi che rientrano nella categoria indicata al punto 2 del secondo elenco di cui all’allegato A (Sistemi per l’assicurazione della qualità e la sostenibilità) e nel caso in cui si volesse installarli su macchine già esistenti, tale procedimento potrebbe esser considerato come revamping della macchina, nonostante non venga modificata o ampliata la destinazione d’uso del macchinario, né vengano alterati i parametri prestazionali degli stessi?

In questo caso non si rientrerebbe nella definizione di revamping, poiché non vengono modificate le capacità della macchina ma, tramite l’installazione dei nuovi dispositivi, essa potrebbe essere interconnessa al sistema di gestione aziendale. Pertanto, i nuovi dispositivi potrebbero usufruire dell’iperammortamento a condizione che rispettino il requisito dell’interconnessione.

Quando si parla di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e attività alle derive di processo, cosa si intende per “derive di processo”? Inoltre, è sufficiente misurare di continuo il processo o, qualora si rilevino deviazioni dallo standard impostato, devono anche essere attuate correzioni (retroazioni)?

Le derive di processo sono gli scostamenti dalle condizioni ottimali proprie di un processo produttivo. La capacità di riportare la produzione verso i normali parametri di lavorazione rientra tra le capacità che la macchina in questione deve soddisfare.

Sezione dell’allegato A: “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”, come si interpreta la voce “componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni”. In particolare, i sistemi in questione devono contestualmente: gestire, consentire l’utilizzo e monitorare o è sufficiente che ottemperino solo a una delle tre condizioni previste?

È necessario che esercitino contestualmente tutte e tre le funzioni ed è sufficiente che intervengano su una sola delle due tipologie di consumi (energetici o idrici). Per quanto concerne invece la riduzione di emissioni, il sistema deve intervenire direttamente sul processo nel caso di derive. Nel caso in cui si parli di soluzioni o sistemi, questi devono essere dotati di una serie di sensori, dispositivi e di sistemi di controllo, di elaborazione e di simulazione che, secondo la visione di Industria 4.0, permettano di individuare, di analizzare e di attuare i possibili interventi da effettuare su un impianto. I componenti devono avere un’intelligenza locale (e quindi sensori, dispositivi etc.) oppure devono essere parte di un sistema simile a quello sopradescritto. Per esempio, una semplice valvola o vite sono componenti, ma non sono intelligenti e dunque possono essere agevolate, solo se inserite in un sistema in grado di effettuare gestione/utilizzo/monitoraggio efficiente.

Le FAQ pubblicate dal Ministero (Luglio 2017)


Ai fini dell’applicabilità dell’iper ammortamento, e in particolare dell’interpretazione della caratteristica obbligatoria di “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”, si chiede di sapere come deve essere interpretato il concetto di “guida semi-automatica” per le trattrici e le macchine agricole.

Le macchine agricole possono rientrare a fare parte della voce n 11 dell’Allegato A alla legge di Bilancio se sono in grado di gestire le lavorazioni su base spazio-temporale al fine di incrementare la profittabilità e ridurne al contempo l’impatto ambientale tramite l’utilizzo di funzionalità quali guida parallela, controllo sezioni e/o gestione di applicazione a rateo variabile. In particolare, nell’interpretazione della caratteristica obbligatoria di “interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program”, per guida semiautomatica o assistita su trattrici e altre macchine operatrici si possono intendere sistemi che:

  1. sono in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto
  2. prevedono la presenza a bordo di un operatore per ragioni di sicurezza e per altre operazioni supplementari alla guida.

L’agevolabilità è inoltre subordinata al rispetto delle altre 4+2 caratteristiche previste dalla norma e descritte a pag. 83 e seguenti della Circolare 4/E del 30 marzo 2017.

La Circolare 4/E specifica che la fabbrica deve essere intesa come ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti. Si chiede come debba interpretarsi tale concetto anche alla luce di quanto previsto alla sezione 6.1.1 della circolare 4/E del 30 marzo 2017, laddove viene specificato che la platea dei soggetti interessati dalla maggiorazione del 150 per cento è costituita da tutti i soggetti titolari di impresa.

La parola fabbrica deve essere intesa come l’insieme di attività integrate nella catena del valore di uno o più soggetti, interni o esterni all’azienda, che trasformano delle risorse (input del processo) in un prodotto finito (output del processo). Tali attività sono inerenti ai processi aziendali, ovvero alle attività di acquisto, produzione e distribuzione associate a una o più famiglie di prodotto realizzate dalla fabbrica stessa. Si specifica inoltre che con il termine “trasformazione” si definisce un processo che modifica lo stato di materie prime, semilavorati e prodotti, eseguito lungo la catena del valore necessaria al fine di rendere disponibile e fruibile un prodotto. Il processo di trasformazione si realizza per mezzo di macchine, impianti o sistemi che utilizzano energia e che necessitano di scambiare informazioni. Per informazioni si intendono i dati, in input o in output, necessari a guidare la corretta esecuzione del processo (ad esempio part program, ricette per processi chimici, letture di sensori,  2 misure svolte sul materiale/semilavorato/pezzo finito, composizione di lotti di lavorazione, informazioni di collaudo, codici identificativi di materie, prime/semilavorati/prodotti finiti, ecc.).

In funzione di come i fattori sopra menzionati si esplicitano e combinano, possono essere definite varie tipologie di trasformazione, di seguito riportate a titolo esemplificativo:

  • di forma/geometria, mediante la sottrazione, aggiunta o deformazione permanente del materiale;
  • chimico/fisiche, in grado di modificare a livello micro o macro la composizione o la struttura del materiale, o di preservare – mediante conservazione – alterazioni naturali che sarebbero altrimenti avvenute;
  • di relazione tra le parti, mediante processi di unione (es. saldatura, incollaggio, cucitura, ecc.), confezionamento, assemblaggio, etc.;
  • logistiche, in grado di modificare la localizzazione del materiale all’interno della fabbrica o di altri luoghi della catena del valore;
  • di superficie, che vanno a modificare le parti superficiali del materiale al fine di variarne le proprietà a livello estetico (colore, apposizione di scritte, disegni, pattern, ecc.) o funzionale (pulizia, proprietà tribologiche, idrofobiche/idrofile, resistenza al fuoco, etc.).

Nel caso di una “società di locazione operativa (noleggio a lungo termine) per beni informatici e industriali” che acquista un bene iperammortizzabile ricompreso nell’allegato A della legge di Bilancio 2017 per locarlo/noleggiarlo a un soggetto terzo, come e dove devono essere verificati i 5+2 vincoli obbligatori? Dovranno essere soddisfatti internamente (cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore) oppure potranno essere soddisfatti anche esternamente (e cioè la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale)?

Coerentemente con quanto riportato dalla circolare 4/E del 30 marzo 2017, il noleggiante è il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale e che dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli. La circolare non distingue se l’obbligo debba essere soddisfatto internamente o esternamente, pertanto entrambe le opzioni sono ritenute valide. È necessario tuttavia che i due casi siano mutuamente esclusivi. Inoltre, qualora il noleggiante opti per il soddisfacimento presso un cliente, il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio.

Si chiede se un’azienda che opera esclusivamente nell’ambito dei servizi alle imprese è ammissibile all’agevolazione dell’iperammortamento per la realizzazione di “sistemi per l’assicurazione della qualità” e, in particolare, per un investimento in sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del Servizio Erogato e dell’intero processo produttivo del servizio (non solo del processo produttivo in senso stretto o del solo prodotto) e che consente di qualificare i processi di produzione del servizio (e non solo del processi di produzione in senso stretto o del solo prodotto) in maniera documentale e connessa al sistema informativo aziendale (e non solo di fabbrica).

Tutti i beni, i sistemi e i dispositivi riconducibili all’allegato A della legge di Bilancio 2017 possono essere soggetti all’iperammortamento a condizione che sia verificata l’interconnessione e che il soggetto che realizza l’investimento sia titolare di reddito d’impresa, indipendentemente dalla 3 natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui opera e in cui effettua l’investimento.

Con riferimento specifico all’istanza, si precisa che i sistemi di monitoraggio in process di cui al punto due dell’elencazione del “Sistema dell’Assicurazione della Qualità e Sostenibilità” dell’allegato A della Legge n. 232 del 2016, possono essere riferiti non solo al “Prodotto – Processo Produttivo – Fabbrica” ma anche al “Servizio – Processo di Produzione del Servizio – Azienda”.

Un’azienda acquista da un provider un Software Cloud che, integrato nel proprio gestionale, permette di veicolare in automatico le fatture in formato elettronico verso i propri Clienti, di ricevere le fatture di acquisto dai fornitori, di effettuarne la disputa online e il ciclo di verifica per l’approvazione interna, nonché di provvedere al pagamento delle fatture stesse. Il Software provvede inoltre alla Conservazione digitale dei documenti. Tale software può godere del superammortamento?

Il caso proposto descrive un Software Cloud utilizzato per la gestione della relazione con il consumatore finale e/o con il fornitore, per la gestione dell’offerta, della fatturazione e per la gestione documentale. Per tale motivo, così come esplicitato dalla Circolare 4/E pubblicata il 30/03/2017 (pag.99), il software in questione non è oggetto della agevolazione.

Un’azienda acquista da un provider un Software in Cloud, che integrato nel proprio gestionale, permette di inviare Ordini ai propri fornitori e ricevere dagli stessi i DDT (documenti di trasporto) in formato digitale. Il software permette di tracciare l’avanzamento dei documenti e lo stato in cui si trovano. Il Software provvede inoltre alla Conservazione digitale dei documenti.

Il caso proposto sembra rientrare nella categoria “software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un sistema virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain”. Se ricorrono i requisiti di natura contabile e fiscale, dal punto di vista tecnico il bene può accedere all’agevolazione. Riferendosi ai “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”, il testo delle linee guida recita quanto segue: “filtri e sistemi (si intendono anche impianti) di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose”.

È necessario ottemperare sia al requisito del trattamento che del recupero delle sostanze filtrate per poter soddisfare il requisito o è sufficiente rispettare anche solo una delle due funzioni?

È sufficiente ottemperare a uno dei due requisiti per risultare idonei alla voce in questione. 4

Gli impianti di servizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui prodotti, possono beneficiare dell’iper ammortamento?

Sono agevolabili solo gli impianti di servizio riconducibili alla voce “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”. In particolare, se il contratto di acquisto/appalto/stato avanzamento lavori (SAL) di un impianto o di una porzione di impianto prevede la presenza di impianti di servizio e se si dimostra che questi siano strettamente funzionali alla produzione, allora gli stessi impianti di servizio potranno godere del beneficio fiscale. Si ricorda, infine, che le soluzioni destinate alla produzione di energia sono da ritenersi escluse, così come esplicitato a pag.91 della circolare 4/E.

Se il “sistema di telemanutenzione” delle macchine è realizzato centralmente mediante il sistema a cui tali beni sono interconnessi, anziché tramite link diretto su ogni macchina, può comunque essere considerata soddisfatta la caratteristica di cui all’allegato A?

Le linee guida equiparano i sistemi di tele manutenzione, di telediagnosi e di controllo in remoto, pertanto nel caso descritto la caratteristica è da ritenersi soddisfatta.

Le FAQ pubblicate dal Ministero (Ottobre 2017)


Se un bene “industria 4.0” viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, tutto il corrispettivo può beneficiare della maggiorazione del 150% oppure bisogna operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto?

Si ritiene che se il software è embedded, e quindi acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l’iperammortamento. Questa interpretazione è coerente con l’elenco dell’allegato B che include software stand alone e quindi non necessari al funzionamento del bene.

Si chiede conferma del fatto che, ai fini dell’iper ammortamento del 150%, rilevano gli investimenti in beni materiali nuovi, inclusi nell’allegato A alla legge n. 232 del 2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2017. Come conseguenza, un bene di quel tipo consegnato nel 2016 beneficia solo della maggiorazione del 40%?

L’articolo 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità 2017) proroga al 31 dicembre 2017 – ovvero al 30 settembre 2018 in presenza di determinate condizioni – la disciplina relativa al c.d. “super ammortamento” del 40% riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (la proroga non vale per alcune tipologie di mezzi di trasporto a motore).

Il successivo comma 9 introduce un nuovo beneficio, il c.d. “iper ammortamento”, che consiste nella possibilità di maggiorare del 150%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento ovvero dei canoni di leasing, il costo di acquisizione di alcuni beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia (elencati nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017).

L’iper ammortamento si applica agli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge di bilancio, al 31 dicembre 2017 (ovvero al 30 settembre 2018 in presenza di determinate condizioni).

Ai fini della spettanza della maggiorazione del 150% si è dell’avviso che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione, come per il super ammortamento, debba seguire le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR.

Pertanto, un bene materiale strumentale nuovo, elencato nel citato allegato A e consegnato nel 2016, non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l’effettuazione dell’investimento avviene al di fuori del periodo agevolato, ma può beneficiare solo di quella del 40%.

Un bene compreso nell’allegato A alla legge di bilancio, acquistato nel 2016 ed entrato in funzione ed interconnesso nel 2017, di quale maggiorazione di costo beneficia?

Come già rilevato nella risposta precedente, l’investimento effettuato nel 2016 può beneficiare solo del super ammortamento (e non dell’iper ammortamento). La maggiorazione del 40% può essere fruita dal 2017, periodo d’imposta di entrata in funzione del bene. L’interconnessione, ai fini del super ammortamento previsto dalla legge n. 208 del 2015, non assume alcuna rilevanza.

L’iper ammortamento con maggiorazione del 150% è applicabile agli esercenti arti e professioni?

Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 11 (“Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione…”), il contenuto dell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 (elencazione dei “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»”) nonché la tipologia di beni agevolabili inducono a ritenere che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d’impresa.

Si può applicare il superammortamento del 40% a un bene immateriale compreso nella tabella B allegata alla legge di bilancio, se tale bene viene acquistato nel 2017 e applicato nello stesso anno a un bene teoricamente compreso nella tabella A, ma non agevolato perché acquistato già da anni dall’impresa?

L’articolo 1, comma 10, della legge di bilancio 2017 prevede la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali elencati nell’allegato B della legge stessa. Tale beneficio è riconosciuto ai “soggetti” che beneficiano della maggiorazione del 150%. La norma, pertanto, mette in relazione il bene immateriale con il “soggetto” che fruisce dell’iper ammortamento e non con uno specifico bene materiale (“oggetto” agevolato). Tale relazione è confermata anche dal contenuto della relazione di accompagnamento alla legge di bilancio.

Pertanto, il software rientrante nel citato allegato B può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.

Quali caratteristiche deve avere un bene per poter essere definito “interconnesso”?

Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di bilancio 2017, possa essere definito “interconnesso” ai fini dell’ottenimento del beneficio dell’iper ammortamento del 150%, è necessario e sufficiente che:

  • scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
  • sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Si chiede di sapere se la perizia giurata, da fornirsi in caso di beni con valore superiore a € 500.000, deve essere redatta per singolo bene o può comprendere tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio?

La perizia deve essere fatta per singolo bene acquisito.

La circolare con le FAQ di Maggio 2018


Il 23 maggio 2018 sono state pubblicate 10 ulteriori FAQ in una nuova circolare ministeriale.Gli argomenti trattati sono: macchine mobili, gru, carriponte, distributori automatici, silos, macchine di lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di dispositivi medici, silos, sistemi di gestione dell’energia reattiva, accumulatori, sistemi di controllo intelligenti e connessi per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici dei sistemi di produzione dell’aria compressa, impianti tecnici di servizio, gestione dell’illuminazione, accessori costituenti “dotazione ordinaria” del bene agevolabile, impianti per la depurazione preliminare allo scarico delle acque reflue, sistemi di additivazione di sostanze pericolose, integrazione automatizzata e protocolli per l’interconnessione.

Qui potete leggere la nostra sintesi. Qui invece trovate il testo ufficiale della circolare_del 23_maggio_2018.

La circolare 9/E del 23/7 2021


La 9/E del 23/7 2021 dell’Agenzia delle Entrate contiene, in forma di “risposte a quesiti”, indicazioni relative alle modalità di applicazione del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali così come recentemente modificato dalla legge di bilancio 2021 (legge 178 del 30/12/2020). Le risposte sono state fornite “sentito anche il Ministero dello Sviluppo Economico”, quindi con il parere concorde anche di quella parte del Governo.

Qui trovate il nostro articolo con tutti i dettagli. Qui il documento dell’Agenzia.







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Redazione

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