Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la sospensione dei pagamenti prevista dall’articolo 56, comma 2, del decreto legge Cura Italia si applica anche ai pagamenti dovuti per i finanziamenti agevolati ricevuti in virtù della Nuova Sabatini.
Conseguentemente sono sospesi i pagamenti delle rate dei finanziamenti per le imprese beneficiarie della Nuova Sabatini. I contributi agevolativi continueranno ad essere erogati.
La sospensione del pagamento, fino al 30 settembre 2020, si applica alle rate e ai canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 per i mutui e per gli altri finanziamenti rateali, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, per le imprese che beneficiano delle agevolazioni previste dalla Nuova Sabatini per l’acquisto dei beni strumentali.
È stato così applicato quanto previsto dall’articolo 56, comma 2 del decreto legge Cura Italia, che ha introdotto misure a supporto delle imprese per fronteggiare l’impatto economico causato dall’emergenza Covid-19. L’articolo dispone che “per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”.
I contributi agevolativi alle imprese concessi dal Ministero ai soggetti beneficiari della Nuova Sabatini non subiranno variazioni e continueranno pertanto ad essere erogati.