Trasferimento tecnologico, nasce la Fondazione Enea Tech: in autunno i primi investimenti

Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha firmato il decreto con il quale viene formalmente approvato lo statuto della Fondazione Enea Tech, sottoposta al suo controllo, che avrà il compito di gestire il “Fondo per il trasferimento tecnologico” attualmente dotato di risorse per 500 milioni di euro. I primi investimenti previsti in autunno

Pubblicato il 26 Ago 2020

patuanelli firma enea tech


Potranno presto essere avviate le attività della neonata Fondazione Enea Tech: questa settimana infatti il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto con il quale viene formalmente approvato lo statuto della fondazione, sottoposta al suo controllo, che avrà il compito di gestire il “Fondo per il trasferimento tecnologico” attualmente dotato di risorse per 500 milioni di euro. Sia il fondo sia la fondazione che lo gestirà sono stati previsti dall’articolo 42 del Decreto Rilancio (in fondo all’articolo il testo dell’articolo).

“Lavoreremo nelle prossime settimane per completare gli organi della Fondazione, tra cui il Comitato esecutivo, ma soprattutto per costruire il piano industriale e i team di investimento per arrivare ai primi investimenti già in autunno”, ha spiegato il ministro.

La fondazione rappresenta, per dirla con le parole usate da Patuanelli, “una connessione diretta e proficua tra il mondo della ricerca e quello dell’imprenditoria, della produzione” e avrà lo scopo di promuovere investimenti e iniziative in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico a favore delle imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative.

Come previsto dallo Statuto, la Fondazione potrà partecipare e investire in start-up e PMI innovative, spin-off universitari e di centri di ricerca e sviluppo, promuovendo e sostenendo i processi di innovazione e trasferimento tecnologico delle PMI per la creazione di imprese ad alto contenuto tecnologico. A questo scopo gestirà inizialmente risorse per 500 milioni di euro.

Il ministro Patuanelli ha dichiarato: “È arrivata a compimento un’altra delle misure di prospettiva contenute nel Decreto Rilancio. Con la firma del decreto ministeriale si avvia il percorso per la prima fondazione italiana interamente dedicata al trasferimento tecnologico: Enea Tech. Un progetto al quale stavamo lavorando da mesi e che si inserisce nella cornice più ampia del mondo 4.0 e delle nuove tecnologie d’interesse strategico nazionale. L’obiettivo è intervenire alla base del sistema innovazione agendo esclusivamente in ambito precommerciale e pre-competitivo, in quella che gli addetti al settore definiscono la “valle della morte“. Accompagnando dunque lo sviluppo di innovazioni rilevanti dei centri di ricerca, delle PMI e degli spin-off”. 

Il tema del trasferimento tecnologico è stato affidato in delega al sottosegretario Gian Paolo Manzella, che ha dichiarato: “Enea Tech Transfer è un progetto molto importante. Tocca un tema centrale per il futuro industriale italiano come il trasferimento tecnologico; coinvolge e rilancia un centro di ricerca come l’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ndr); è potenziale battistrada per azioni di altri Enti di ricerca del nostro Paese. La direzione, in linea con le indicazioni europee, è corretta e il lavoro di fronte a noi deve vedere uno stretto raccordo con il Fondo Nazionale Innovazione, che ha questo tema ben chiaro nel suo piano industriale, e con gli altri soggetti che fanno trasferimento tecnologico nel nostro Paese: dalla Fondazione Bruno Kessler al Cefriel, sino ai Politecnici, solo per fare qualche esempio. Il sistema per il trasferimento tecnologico ha un nuovo attore, e l’impegno è che contribuisca a rendere sempre più incisiva e forte la collaborazione tra Imprese e mondo della ricerca”.

Il testo dell’articolo che istituisce il Fondo e la Fondazione Enea Tech

Art. 42 Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell’innovazione

  1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e’ istituito un fondo, denominato «Fondo per il trasferimento tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalita’ di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell’ultimo periodo del medesimo comma, di attivita’ di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attivita’ di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonche’ attivita’ di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.
  3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilita’ del fondo di cui al comma 1, e’ autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalita’ e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente comma.
  4. Per l’attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell’ENEA-Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile, nell’ambito delle funzioni ad essa gia’ attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
  5. Per le medesime finalita’ di cui al presente articolo, l’ENEA e’ autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech e’ approvato, su proposta dell’ENEA, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell’istituzione e dell’operativita’ della Fondazione e’ autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2020.
  6. Il patrimonio della Fondazione e’ costituito dalle risorse assegnate ai sensi del comma 5 e puo’ essere incrementato da apporti di soggetti pubblici e privati. Le attivita’, oltre che dai mezzi propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati. Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti finalizzati all’integrazione e alla convergenza delle iniziative di sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche’ attraverso l’utilizzo di risorse dell’Unione europea.
  7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralita’ fiscale. 8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

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Redazione

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