Mini-Ires per le nuove assunzioni, ecco come funziona

Pubblicato il 05 Nov 2018

donne al lavoro


Una delle novità di maggior rilievo tra quelle contenute del disegno di legge di bilancio per il 2019 è la disposizione che introduce la riduzione di 9 punti percentuali dell’Ires per le aziende che reinvestano utili in nuovi beni strumentali o nuove assunzioni. L’agevolazione della Mini-Ires si applica a società di capitali, società di persone o ditte individuali (in questi ultimi due casi naturalmente sull’Irpef e non sull’Ires).

Alla prima parte dell’agevolazione, quella sui beni, abbiamo già dedicato un approfondimento qui. In questo articolo vediamo invece come funziona l’agevolazione relativa all’incremento occupazionale.

Bocce ferme al 30 settembre

La prima cosa da segnalare è che viene fissata la data del 30 settembre come riferimento per il calcolo dell’incremento occupazionale. Questo per evitare che, nell’ultimo trimestre dell’anno, le aziende operino riduzioni del personale e successive riassunzioni per fruire del beneficio.

È necessario avere utili in riserve disponibili

Per poter fruire dell’incentivo previsto dalla Mini-Ires, occorre disporre nel bilancio relativo all’anno precedente di una quota di utili accantonati a riserve “diverse da quelle che si considerano non disponibili”, come viene specificato nella relazione tecnica. Il primo periodo d’imposta utile per l’applicazione del regime agevolato è il 2019 e a rilevare sono gli utili accantonati nell’esercizio 2018.

È tuttavia possibile riportare le eccedenze e conservare il beneficio nel tempo anche se gli investimenti sono effettuati in esercizi in perdita.

L’incremento occupazionale

Per fruire dell’incentivo si dovrà soddisfare una doppia condizione. La prima è l’incremento del personale, tramite assunzioni con contratto a tempo indeterminato o determinato. La seconda è che aumenti, complessivamente, anche la spesa per le retribuzioni.

In relazione al primo punto la norma prevede che “L’incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate”: in altre parole, il saldo numerico tra chi esce e chi entra deve essere positivo. Il personale neoassunto deve essere destinato a strutture produttive nel territorio dello Stato e ivi impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta.

Ma non basta: l’importo su cui calcolare il beneficio fa riferimento alle retribuzioni dell’esercizio relative ai neoassunti (successivamente al 30 settembre 2018), “nel limite dell’incremento del costo del personale classificabile nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto al costo del personale del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018”. In buona sostanza si considererà solo la quota delle nuove spese per il personale che comporti complessivamente una maggiore spesa in retribuzioni per l’azienda.

Vale anche il part-time

La norma spiega poi che “I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale”.

In sintesi

Sono quindi questi i parametri di riferimento su cui determinare il beneficio:

  • la sussistenza di un reddito (utile), in assenza del quale non è possibile fruire del beneficio;
  • che l’utile sua stato accantonato a riserva disponibile
  • che gli investimenti siano incrementali sia nel numero dei dipendenti sia nella spesa complessiva per le retribuzioni.

Il testo integrale dell’articolo 8

Art. 8. (Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione)

1. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all’aliquota di cui all’articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla somma: a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all’articolo 102 del citato testo unico; b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

2. Ai fini del comma 1: a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi deducibili a norma dell’articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018; c) il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. L’incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell’attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell’esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell’individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all’attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell’aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, per ciascun periodo d’imposta, alternativamente: a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 dell’esercizio successivo; b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 1 che eccede l’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 1 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva di cui al comma 1 dell’esercizio successivo; c) la parte dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 1 è computata in aumento dell’importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 dell’esercizio successivo.

4. Per le società e per gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all’importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che esercitano l’opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l’importo su cui spetta l’applicazione dell’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma e dei commi da 1 a 3.

6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, anche ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d’impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall’articolo 2217, secondo comma, del codice civile siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell’utile di esercizio e le vicende della riserva. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote di cui all’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

7. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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