Lo Stato potrà porre il veto sugli investimenti delle imprese nelle reti 5G

Nel “decreto accise” approvato venerdì dal Consiglio dei Ministri c’è un’importante novità che impatta sul mondo delle imprese. Si tratta dell’introduzione di un sistema di controllo e autorizzazione da parte dello Stato sugli investimenti dei privati nelle reti 5G e in futuro potenzialmente anche in altre tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica (compreso il Cloud)

Pubblicato il 19 Mar 2022

tecnologia 5G


Oltre alla possibilità per le imprese di pagare le bollette di maggio e giugno con dilazioni fino a 24 rate mensili con la garanzia Sace e a un nuovo sistema di crediti di imposta per le imprese non energivore e a un aumento di quello per le imprese energivore (che vengono inoltre resi cedibili) nel cosiddetto “decreto accise” approvato venerdì 18 marzo dal Consiglio dei Ministri c’è un’altra importante novità che impatta sul mondo delle imprese. Si tratta dell’introduzione di un sistema di controllo e autorizzazione da parte dello Stato sugli investimenti dei privati sulle reti 5G.

Se ne occupa l’articolo 28 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 che dispone una “Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud”.

In primis vengono definite “attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G”.

Ma anche “ulteriori beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri”, sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e di concerto con

  • il Ministro per lo sviluppo economico
  • il Ministro dell’interno
  • il Ministro della difesa
  • il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale
  • il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
  • gli altri Ministri competenti per settore

La comunicazione annuale

A carico delle imprese che intendano acquisire beni e servizi in questi ambiti (5G e potenzialmente in futuro cloud) scatta l’obbligo di notificare alla Presidenza del Consiglio un piano annuale nel quale comunicare, prima di procedere all’acquisizione, questi elementi:

  • il settore interessato dalla notifica
  • dettagliati dati identificativi del soggetto notificante
  • il programma di acquisti
  • dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori
  • dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività di cui al comma 1
  • un’informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attività
  • ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonché dell’esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a seguito di precedenti notifiche
  • un’informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, ai fini dello svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell’esito della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni, qualora imposte.

Il piano annuale può essere aggiornato con cadenza quadrimestrale. Dopo aver fatto la comunicazione occorre poi attendere, entro trenta giorni (che possono diventare 70 in determinati casi), un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il piano e provveda anche all’eventuale “imposizione di prescrizioni o condizioni” oppure ne neghi l’approvazione “con l’esercizio del potere di veto”.

Il potere di veto dello Stat0

Lo Stato potrà imporre “specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale”.

Oggetto di analisi saranno anche “gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall’Unione europea”.

Se infatti le prescrizioni o condizioni non saranno considerate sufficienti ad assicurare la tutela degli interessi di sicurezza nazionale, il Governo potrebbe o non approvare il piano oppure approvarlo, in tutto o in parte, solo per un periodo temporale, indicando un termine per l’eventuale sostituzione di determinati beni o servizi.

Laddove l’impresa avvii i lavori prima che sia decorso il termine per l’approvazione del piano, il Governo può ingiungere all’impresa, stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore.

La sanzione per chi non osservi gli obblighi di notifica o le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è amministrativa e pari al 3% del fatturato del soggetto tenuto alla notifica.

Inoltre i contratti stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli.

Il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale

Art. 28 
 
Ridefinizione  dei  poteri  speciali  in  materia  di   comunicazione
    elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud 
 
  1. L'articolo  1-bis  del  decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.   1-bis   (Poteri   speciali   inerenti   alle   reti    di
telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati
sulla tecnologia cloud e altri attivi). - 1. Ai  fini  dell'esercizio
dei poteri  speciali  di  cui  al  presente  articolo,  costituiscono
attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e
sicurezza nazionale i servizi di comunicazione  elettronica  a  banda
larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente
articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attivita'  e  tecnologie
rilevanti ai fini della sicurezza  cibernetica,  ivi  inclusi  quelli
relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, il  Ministro  dell'interno,
il Ministro della difesa,  il  Ministro  degli  affari  esteri  della
cooperazione   internazionale,   il   Ministro   per    l'innovazione
tecnologica e la transizione  digitale,  e  con  gli  altri  Ministri
competenti per settore, e sentita  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale, anche in deroga all'articolo  17  della  legge  23  agosto
1988,  n.  400,  previo   parere   delle   Commissioni   parlamentari
competenti,  che  e'  reso  entro  trenta  giorni   dalla   data   di
trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti  sono
adottati anche in mancanza di parere. 
    2. Fermi gli obblighi previsti  ai  sensi  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso  contratti  o
accordi, intendano acquisire, a  qualsiasi  titolo,  beni  o  servizi
relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione  e
alla gestione delle attivita' di cui al comma 1, ovvero componenti ad
alta intensita' tecnologica funzionali alla predetta realizzazione  o
gestione, notificano, prima di procedere alla predetta  acquisizione,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale
sono contenuti: il settore interessato  dalla  notifica;  dettagliati
dati  identificativi  del  soggetto  notificante;  il  programma   di
acquisti;  dettagliati  dati  identificativi  dei   relativi,   anche
potenziali, fornitori;  dettagliata  descrizione,  comprensiva  delle
specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta
intensita'   tecnologica   funzionali   alla   progettazione,    alla
realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle  attivita'  di
cui al comma 1; un'informativa completa  sui  contratti  in  corso  e
sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero  degli  ulteriori
sistemi e attivi di cui  al  comma  1;  ogni  ulteriore  informazione
funzionale  a  fornire  un  dettagliato  quadro  delle  modalita'  di
sviluppo dei sistemi di  digitalizzazione  del  notificante,  nonche'
dell'esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a
seguito di precedenti  notifiche;  un'informativa  completa  relativa
alle eventuali comunicazioni effettuate  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 105 del  2019,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  n.  133  del  2019,  ai  fini  dello
svolgimento delle verifiche di  sicurezza  da  parte  del  Centro  di
valutazione e certificazione nazionale (CVCN),  inclusiva  dell'esito
della valutazione, ove disponibile, e  delle  relative  prescrizioni,
qualora imposte. Con uno dei decreti  di  cui  al  comma  1,  possono
altresi' essere individuati ulteriori contenuti  del  piano  annuale,
eventuali ulteriori  criteri  e  modalita'  con  cui  procedere  alla
notifica  del  medesimo  piano,  oltre  ad  eventuali  tipologie   di
attivita' escluse dall'obbligo di notifica, anche  in  considerazione
delle ridotte dimensioni dell'operazione. 
    3. La notifica di cui di cui al comma 2 e' trasmessa annualmente,
prima di procedere all'attuazione del piano, salva la possibilita' di
aggiornare, previa comunicazione alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri,  il  piano  medesimo  in  corso  di   anno,   con   cadenza
quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme  delibera
del Consiglio dei ministri, e' approvato il piano annuale di  cui  al
comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni  o  condizioni,
ovvero ne e' negata l'approvazione  con  l'esercizio  del  potere  di
veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano,
rimane ferma l'efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri gia' adottati alla data di entrata in  vigore  del  presente
articolo.  Se  e'  necessario  svolgere  approfondimenti  riguardanti
aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili  fattori
di vulnerabilita', che potrebbero  compromettere  l'integrita'  e  la
sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o  dei  sistemi,  il
termine di trenta giorni  di  cui  al  secondo  periodo  puo'  essere
prorogato fino a venti giorni, prorogabile per  una  sola  volta,  di
ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessita'.  Se  nel
corso dell'istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al
notificante, tale termine e' sospeso, per una  sola  volta,  fino  al
ricevimento delle informazioni richieste,  che  sono  rese  entro  il
termine di dieci giorni. Se si rende necessario  formulare  richieste
istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento  delle  informazioni
richieste, che sono  rese  entro  il  termine  di  venti  giorni.  Le
richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a
soggetti terzi successive alla prima non  sospendono  i  termini.  In
caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni  di
cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle  informazioni  o
degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano
si intende approvato. 
    4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell'imposizione
di  specifiche  prescrizioni  o  condizioni  ogniqualvolta  cio'  sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali  della
difesa e della sicurezza nazionale.  A  tal  fine,  sono  oggetto  di
valutazione anche gli elementi indicanti la presenza  di  fattori  di
vulnerabilita'  che  potrebbero  compromettere  l'integrita'   e   la
sicurezza delle reti e dei dati che vi  transitano,  compresi  quelli
individuati sulla base dei principi e delle linee guida  elaborati  a
livello internazionale e dall'Unione europea. Se  le  prescrizioni  o
condizioni non risultano sufficienti  ad  assicurare  la  tutela  dei
citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti  del  piano
notificato, dell'obsolescenza, del costo e dei tempi di  sostituzione
degli apparati e dell'esigenza di non rallentare  lo  sviluppo  della
tecnologia 5G o di altre  tecnologie  nel  Paese,  nel  rispetto  dei
principi di proporzionalita' e adeguatezza, approva, in  tutto  o  in
parte, il piano per un periodo temporale, anche  limitato,  indicando
un termine per l'eventuale sostituzione di determinati beni o servizi
ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto. 
    5. Salvo quanto previsto  dal  presente  comma,  se  il  soggetto
notificante inizia l'esecuzione di contratti  o  accordi,  successivi
all'entrata in vigore del presente articolo, compresi nella  notifica
prima che sia decorso il termine per  l'approvazione  del  piano,  il
Governo puo' ingiungere all'impresa, stabilendo il relativo  termine,
di   ripristinare   a   proprie   spese   la   situazione   anteriore
all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che  il  fatto
costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di  notifica  di
cui  al  presente  articolo  ovvero  le  disposizioni  contenute  nel
provvedimento di esercizio  dei  poteri  speciali  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  al  tre  per  cento   del
fatturato  del   soggetto   tenuto   alla   notifica.   I   contratti
eventualmente stipulati in  violazione  delle  prescrizioni  o  delle
condizioni  contenute  nel  provvedimento  di  esercizio  dei  poteri
speciali sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere all'impresa,
stabilendo il relativo termine, di ripristinare a  proprie  spese  la
situazione  anteriore  alla  violazione,  applicando   una   sanzione
amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista  al
periodo  precedente  per  ogni  mese  di  ritardo   nell'adempimento,
commisurata al ritardo. Analoga sanzione puo' essere applicata per il
ritardo nell'adempimento dell'ingiunzione di cui  al  primo  periodo.
Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al  presente
articolo,  anche  in  assenza  della  notifica,  la  Presidenza   del
Consiglio dei ministri puo' avviare d'ufficio il procedimento ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale  scopo,  trovano
applicazione i termini e le norme procedurali previsti  dal  presente
articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla
conclusione  del  procedimento  di  accertamento   della   violazione
dell'obbligo di notifica. 
    6. Per  l'esercizio  dei  poteri  speciali  di  cui  al  presente
articolo il  gruppo  di  coordinamento  per  l'esercizio  dei  poteri
speciali  e'  composto  dai  rappresentanti  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo  economico,  del
Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero  dell'interno,
del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione   internazionale,   dal   Ministro   per   l'innovazione
tecnologica e la transizione  digitale,  ove  previsto,  nonche'  dai
rappresentanti  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale.  Il
gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di  valutazione  e
certificazione nazionale (CVCN) e delle  articolazioni  tecniche  dei
Ministeri dell'interno e della difesa, per  le  valutazioni  tecniche
della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma  2,  e
ai suoi  eventuali  aggiornamenti,  propedeutiche  all'esercizio  dei
poteri speciali  e  relative  ai  beni  e  alle  componenti  ad  alta
intensita'   tecnologica   funzionali   alla   progettazione,    alla
realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle  attivita'  di
cui al comma 1 nonche' ad altri possibili fattori  di  vulnerabilita'
che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle  reti,
dei dati che vi transitano o dei sistemi. 
    7.   Le   attivita'   di   monitoraggio,   tese   alla   verifica
dell'osservanza delle prescrizioni e delle condizioni  impartite  con
il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della
relativa  adeguatezza  e  alla  verifica  dell'adozione  di  adeguate
misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime  prescrizioni  o
condizioni sono  svolte  da  un  comitato  composto  da  uno  o  piu'
rappresentanti della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della  difesa,  del
Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, o,
se non nominato, della struttura della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri   competente   per   l'innovazione    tecnologica    e    la
digitalizzazione, dell'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale.  Per
le attivita' di monitoraggio, il comitato si avvale anche del  Centro
di  valutazione  e   certificazione   nazionale   (CVCN),   e   delle
articolazioni tecniche dei Ministeri dell'interno e della difesa.  Ai
lavori  del  comitato  di  monitoraggio  possono  essere  chiamati  a
partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6.  Al
fine del  concreto  esercizio  delle  attivita'  di  monitoraggio  il
soggetto interessato comunica con la  periodicita'  indicata  con  il
provvedimento  di  esercizio  dei  poteri  speciali,  ogni  attivita'
esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei  contratti
ad essa  riferiti,  fornendo  ogni  opportuno  dettaglio  tecnico  ed
evidenziando le ragioni idonee ad  assicurare  la  conformita'  della
medesima al piano  approvato  ai  sensi  del  comma  3.  Il  soggetto
interessato trasmette altresi', una  relazione  periodica  semestrale
sulle attivita' in corso. E'  fatta  salva  la  possibilita'  per  il
comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche  tecniche,
anche con le modalita' di cui all'articolo  2-bis,  relativamente  ai
beni e alle componenti ad alta intensita' tecnologica funzionali alla
progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla  gestione
delle attivita' di cui al comma 1 nonche' ad altri possibili  fattori
di vulnerabilita' che  potrebbero  compromettere  l'integrita'  e  la
sicurezza delle reti, dei dati  che  vi  transitano  o  dei  sistemi,
oggetto  del  provvedimento  di  esercizio   dei   poteri   speciali.
L'inosservanza delle prescrizioni o delle  condizioni  contenute  nel
provvedimento di  approvazione  ovvero  qualsiasi  altra  circostanza
idonea a incidere  sul  provvedimento  approvativo  e'  segnalata  al
gruppo di coordinamento dell'esercizio dei poteri speciali di cui  al
comma  6,  il  quale  puo'  proporre  al   Consiglio   dei   ministri
l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7, la  revoca  o  la
modifica del provvedimento autorizzativo e il  divieto  di  esercizio
delle attivita' funzionali alla  progettazione,  alla  realizzazione,
alla manutenzione e alla gestione delle attivita' di cui al comma 1. 
    8. Per le attivita' previste dal presente articolo ai  componenti
del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato
di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi,  gettoni  di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 
    9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche  in
deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  possono
essere individuate  misure  di  semplificazione  delle  modalita'  di
notifica, dei termini e delle procedure relativi  all'istruttoria  ai
fini  dell'eventuale  esercizio  dei  poteri  di  cui   al   presente
articolo.». 
  2. In sede di prima applicazione,  il  piano  di  cui  al  comma  2
dell'articolo  1-bis,  del  citato  decreto-legge  n.  21  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, modificato
dal comma 1 del presente  articolo,  include  altresi'  l'informativa
completa sui  contratti  o  sugli  accordi  relativi  ai  servizi  di
comunicazione elettronica a banda larga basati  sulla  tecnologia  5G
gia' autorizzati. Ferma l'efficacia dei decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri gia' adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge n. 21 del 2012, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto  sono  dichiarati  estinti  dal  predetto
gruppo di coordinamento e il relativo esame e' effettuato in sede  di
valutazione  del  piano  annuale,  fermo  restando  quanto   previsto
dall'articolo 1-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 21  del  2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012. 
  3. Il comma 10, dell'articolo 16 del decreto-legge 14 giugno  2021,
n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2021,  n.
109, e' abrogato. 

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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