Nel corso del mese di marzo, a seguito dell’approvazione del Decreto Sostegni che ha prorogato il termine per il versamento al 16 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per far luce sugli aspetti più rilevanti dell’Imposta sui servizi digitali e capire chi rientra nel suo ambito di applicazione.
In questo articolo vediamo come funziona la nuova imposta e cerchiamo di fare chiarezza su chi deve pagare, quanto e per che cosa.
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Che cos’è l’imposta sui servizi digitali
Introdotta originariamente dalla legge n. 145/2018 (la legge di bilancio 2019), l’Imposta sui servizi digitali è una tassa pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni.
In particolare, come spiega l’Agenzia delle Entrate, l’imposta è dovuta da imprese, anche non residenti sul territorio nazionale, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi in Italia derivanti da determinati servizi digitali.
Quali sono i servizi digitali tassati
La circolare dell’Agenzia delle entrate spiega qual è l’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta, cioè quali sono le categorie di servizi tassati.
L’imposta è stata concepita per assoggettare ad imposizione i corrispettivi generati dalla fornitura dei seguenti servizi digitali:
- veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
Chi deve versare l’imposta sui servizi digitali
La circolare dell’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni anche per capire chi siano i soggetti coinvolti dalla misura, cioè chi è tenuto al versamento dell’imposta sui servizi digitali.
I criteri per individuare i soggetti sono due:
- svolgere attività di impresa
- superare due soglie dimensionali
Relativamente al primo criterio, cioè lo svolgimento dell’attività di impresa, l’Agenzia delle entrate rileva come si tratti di una definizione generica per una platea molto ampia indipendente dalla forma giuridica adottata. Come spiega nella sua circolare l’amministrazione fiscale, “possono assumere la qualifica di soggetti passivi dell’imposta in esame le società, gli enti commerciali e non commerciali (questi ultimi limitatamente all’attività commerciale svolta) e le persone fisiche che svolgono attività imprenditoriale”. Al contrario “non viene richiesta alcuna particolare qualificazione per il soggetto committente, ossia il fruitore del servizio”.
Riguardo al superamento delle soglie dimensionali, il secondo criterio per valutare se si è sottoposti all’imposta, prevede che il soggetto che esercita l’attività di impresa consegua:
- prima soglia: un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750.000.000 euro. Questa soglia riguarda tutti i ricavi, ovunque realizzati e indipendentemente dalla natura del ricavo, ben potendo trattarsi di ricavi ritratti da attività ovunque svolte e privi di connotazione digitale. L’Agenzia spiega che, nel caso di un gruppo, sono presi in considerazione tutti i ricavi realizzati dalle entità che ne fanno parte, a prescindere dalla natura dell’attività svolta. Per riscontrare la soglia, si fa riferimento ai ricavi del bilancio consolidato o bilancio individuale chiuso nell’anno precedente rispetto a quello oggetto di tassazione, secondo il principio di competenza. Quindi se l’anno oggetto di tassazione è il 2020, il bilancio di riferimento deve essere quello chiuso nel 2019.
- Seconda soglia: un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5.500.000 euro. Importante sottolineare la delimitazione qualitativa e geografica, in quando espressamente i ricavi devono riguardare i servizi digitali realizzati in Italia.
Come verificare il superamento delle soglie
Per verificare il superamento delle soglie è stato previsto dalla Legge di bilancio 2020 un periodo di osservazione che coincide con l’anno solare immediatamente antecedente rispetto a quello rilevante per la determinazione dei ricavi imponibili. Ne consegue che, come spiegato nella circolare, “la verifica della platea dei soggetti passivi precede cronologicamente di un anno solare il riscontro dei ricavi assoggettabili all’imposta sui servizi digitali”.
L’Agenzia delle entrate fa un esempio concreto. Qualora un soggetto passivo nel 2019 era parte di un gruppo soggetto all’imposta ma ne fosse poi fuoriuscito nel corso del 2020, costui “sarà comunque tenuto a determinare i ricavi imponibili, ai fini dell’imposta in esame, percepiti nel 2020, pagare l’imposta dovuta e presentare la relativa dichiarazione nel 2021. La variazione del gruppo di appartenenza, verificatasi nel 2020, avrà invece implicazioni dirette ai fini della verifica del superamento delle soglie dimensionali nel 2020, necessaria per stabilire se lo stesso operatore continui o meno a qualificarsi soggetto passivo dell’imposta in relazione ai ricavi da servizi digitali percepiti nel 2021”.
Niente sanzioni per il primo anno d’imposta
Considerando che è obbligatorio, come previsto dalla legge di bilancio 2019, tenere un’apposita contabilità – adempimento che si ritiene assolto compilando un Prospetto analitico e una Nota esplicativa – ma che la prima volta possono sorgere difficoltà nel compilare in maniera esatta i documenti, l’amministrazione fiscale ha previsto una moratoria delle sanzioni per il primo anno d’imposta.
La circolare completa dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 3 del 23/03/2021) è consultabile qui di seguito