La legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022 , n. 197) prevede alcune importanti novità anche per le imprese manifatturiere come il rifinanziamento della Nuova Sabatini, la proroga del bonus Sud per l’acquisto di beni strumentali, la proroga delle consegne dei beni 4.0 acquistati nel 2022, la proroga dei termini per accedere alla sanatoria per il credito d’imposta in ricerca e sviluppo e infine l’istituzione di un centro per i semiconduttori.
Vediamole tutte in dettaglio, ora che la manovra è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
I commi indicati seguono la numerazione definitiva del testo.
Indice degli argomenti
Transizione 4.0, proroga dei termini di consegna degli ordini effettuati del 2022
La proroga dei termini di consegna degli ordini effettuati del 2022 era stata più volte chiesta dalle imprese, alla luce delle difficoltà di approvvigionamento che hanno ritardato le consegne. L’obiettivo è quello di portare a casa le maggiori aliquote previste dal piano Transizione 4.0 per il 2022 a fronte del dimezzamento che scatta per gli ordini effettuati da gennaio 2023.
Il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede la proroga delle consegne fino al 30 settembre 2023
423. All’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: «ovvero entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero entro il 30 settembre 2023».
Su questo tema va detto che il Governo ha annunciato di aver inserito la proroga anche nel Decreto Milleproroghe, in questo caso fino al 31 dicembre 2023.
AGGIORNAMENTO – Nel testo definitivo del decreto Milleproroghe pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198) il Governo NON ha inserito la proroga. Il motivo è verosimilmente di natura tecnica: poiché la legge di bilancio entra in vigore successivamente al Milleproroghe, avrebbe sovrascritto quanto previsto da quest’ultimo sulla medesima questione, rendendo inutile il provvedimento. Ora occorrerà attendere febbraio, quando il Milleproroghe dovrà essere convertito in legge dal Parlamento. Quella è la sede in cui sarà possibile, se ci sarà la volontà, intervenire spostando il termine dall’attuale 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023.
Nuova Sabatini rifinanziata con 150 milioni
Con gli emendamenti approvati in Parlamento arriva anche il tanto atteso rifinanziamento della Nuova Sabatini, la misura a supporto degli investimenti delle PMI, uno strumento apprezzatissimo dalle imprese.
Il rifinanziamento dello strumento prevede una spesa di un totale di 150 milioni di euro, così ripartiti:
- 30 milioni per il 2023
- 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026
Le risorse per il rifinanziamento – recuperate dal Fondo per lo sviluppo delle Pmi del settore aeronautico e della green economy, rimasto inattuato – ammontano, in realtà, a meno di un terzo del fabbisogno stimato dai tecnici del ministero delle Imprese e del made in Italy. Ma si tratta di un passo importante per evitare l’interruzione dello strumento che, da gennaio, prevede inoltre aliquote maggiorate anche per gli investimenti green, oltre che per gli investimenti in beni 4.0.
In legge di bilancio c’è anche la proroga di ulteriori sei mesi – per un totale quindi di 18 mesi – del termine per l’ultimazione degli investimenti oggetto dei finanziamenti agevolati stipulati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
414. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
415. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine per l’ultimazione degli investimenti di dodici mesi, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato per ulteriori sei mesi.
416. Agli oneri derivanti dal comma 414 si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2023 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Proroga termini sanatoria Ricerca e Sviluppo
In legge di bilancio arriva anche la proroga dei termini per accedere alla sanatoria relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Il termine, che era già stato spostato al 31 ottobre 2023, viene prorogato al 30 novembre 2023.
271. All’articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, le parole: «entro il 31 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023».
Proroga Bonus Sud
C’è poi la proroga di un anno, fino al 31/12/2023, del credito d’imposta per gli investimenti nelle strutture produttive del Mezzogiorno, sia per quanto riguarda l’acquisto di beni strumentali sia per le attività di ricerca e sviluppo.
265. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;
b) al comma 108, primo periodo, le parole: «2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti «2020, in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di euro per l’anno 2023»;
266. Agli oneri derivanti dal comma 265, quantificati in 1.467 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
267. All’articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 65,2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
268. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 185, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021, 2022 e 2023 »;
b) al comma 187, le parole: « di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l’anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « di 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l’anno 2025 ».
269. Agli oneri derivanti dal comma 268, valutati in 55,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il Centro italiano per il design dei circuiti integrati
Nella legge di bilancio è anche prevista la nascita del Centro italiano per il design dei circuiti integrati, pensato per “promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore”.
Questo Centro ha come Enti fondatori il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’università e della ricerca. La vigilanza della Fondazione è attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze.
Nel testo si legge che “per la costituzione della Fondazione e il suo funzionamento è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione”.
L’istituzione del Centro Italiano per il design dei circuiti integrati è un’ulteriore tassello del nuovo ruolo che l’Italia potrebbe assumere nell’industria dei semiconduttori, dopo la notizia che STMicroelectronics costruirà a Catania un impianto di produzione integrato di substrati al carburo di Silicio e che Intel ha programmato un investimento per un polo produttivo italiano.
404. È istituita la fondazione denominata « Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore » al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di una rete di università, centri di ricerca e imprese che favorisca l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore.
405. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’università e della ricerca. La vigilanza sulla fondazione è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy.
406. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono approvati gli schemi dell’atto costitutivo e dello statuto della fondazione, sono nominati gli organi sociali e ne sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l’adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa.
407. Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 405 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della fondazione possono essere finanziate, oltre che tramite le risorse facenti parte del patrimonio di cui al primo periodo, anche da ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
408. Alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L’affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall’amministrazione competente, d’intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
409. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione, mediante convenzione, può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca.
410. Per quanto non disposto dai commi da 404 a 409 e dal decreto di cui al comma 406, la fondazione è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
411. Per la costituzione della fondazione è autorizzata la spesa in conto di capitale di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030. Per il funzionamento della fondazione è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
412. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.
413. Agli oneri di conto capitale derivanti dal comma 411 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 23 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
Il testo della legge di Bilancio in PDF
Ecco il testo della legge di bilancio pubblicato in gazzetta ufficiale (legge 29 dicembre 2022 , n. 197)