Sanzioni, che possono arrivare fino al carcere, possibilità di risarcimenti, confisca dei beni, ma anche un’allargamento alle responsabilità “colpose” e un inasprimento delle pene per gli hacker visto che l’uso di strumenti informatici sarà considerato una aggravante. Tante conferme e qualche novità nella normativa per il segreto commerciale che è stata approvata dal Consiglio dei Ministri.
Il Governo, che ha approvato definitivamente l’attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, ha infatti, tra le altre cose, riscritto l’articolo 623 del codice penale che punisce questo tipo di reato prevedendo anche la pena della reclusione, fino a due anni, per chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.
Con questo provvedimento, quindi, il Governo mette in campo tutta una serie di misure di protezione del “segreto commerciale” che vanno dalle sanzioni, sia penali che amministrative alle misure risarcitorie oltre alla facoltà da parte degli inquirenti di sequestrare, confiscare e ritirare dal mercato in caso di uso illecito di informazioni industriali.
Indice degli argomenti
Le precisazioni del Consiglio dei Ministri
“Il decreto – spiega una nota della Presidenza del Consiglio – attua la direttiva sulla protezione del know how e delle informazioni commerciali riservate, prevedendo misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di tali informazioni”.
“In particolare – prosegue la nota – il decreto amplia il divieto, già esistente, di acquisire, rivelare o utilizzare, in modo abusivo, informazioni ed esperienze aziendali, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente, stabilendo che l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano illeciti anche qualora un soggetto fosse a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che illecitamente lo utilizzava”.
“Inoltre, si stabilisce che la produzione, l’offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o lo stoccaggio di merci costituenti violazione a tali fini si considerano un utilizzo illecito di un segreto commerciale anche quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza) del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente.
Le novità del provvedimento
Leggendo con attenzione il comunicato del Consiglio dei Ministri si coglie un ampliamento della tutela dei diritti che allarga la punibilità anche agli illeciti colposi. La frase rivelatrice è “il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza (o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza)”.
Tra le novità il termine di prescrizione a 5 anni, la tutela dalla possibile violazione dei segreti commerciali nel corso dei procedimenti giudiziari con la possibilità per il giudice di vietare la rivelazione di segreti commerciali nelle aule dei tribunali e l’affidamento al giudice del potere di graduare le misure e le sanzioni tenendo conto dei diversi parametri.