Alla fine i fondi sono più che triplicati e il Ministero dello Sviluppo Economico è riuscito in quella che sembrava una “mission impossible” ovvero fare fronte a una richiesta di voucher per la digitalizzazione ben superiore a quelle che erano le aspettative e, di conseguenza, gli stanziamenti.
La decisione è stata presa per fare fronte alle oltre 90 mila domande che erano state presentate, e per evitare che il riparto delle risorse stanziate all’origine, che erano 100 milioni di euro per l’intero territorio nazionale, fosse sensibilmente inferiore a quello richiesto dalla singola impresa.
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Ecco l’ammontare dei nuovi fondi per i voucher
Il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha quindi disposto, con decreto, l’integrazione della dotazione finanziaria dei Voucher per la digitalizzazione delle PMI per 242,5 milioni di euro e, in questo modo, le risorse complessivamente disponibili per la concessione del contributo salgono a 342,5 milioni di euro.
Il voucher digitale per le PMI, infatti, prevede la concessione di un bonus per un valore pari al 50% di una serie di spese per progetti di digitalizzazione fino a un massimo di 10 mila euro. Il decreto prevedeva, una volta superate le risorse stanziate, di “scalare” in proporzione gli importi concessi alle imprese ma, con un numero così alto di adesioni si sarebbero abbassati troppo i finanziamenti.
Che cosa succede adesso
Nei prossimi giorni, spiega una nota del Mise, verrà comunicato l’importo del Voucher concedibile a ciascuna impresa per la realizzazione dei progetti di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico proposti.
Le imprese, quindi, potranno cominciare ad effettuare le spese programmate nei progetti di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico presentate. Gli acquisti potranno essere effettuati nei prossimi sei mesi. Il Ministero, comunque, stabilisce che “le imprese iscritte nel provvedimento cumulativo di prenotazione possono presentare le richieste di erogazione a partire dal 14 settembre 2018 ed entro il termine ultimo previsto dall’articolo 6, comma 9, del medesimo decreto, come sostituito dal decreto direttoriale 14 marzo 2018”.