Con il Decreto Aiuti, approvato il 2 maggio 2022 dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale come Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, poi convertito nella Legge 15 luglio 2022, n. 91, il Governo interviene in maniera piuttosto marcata su due agevolazioni previste dal piano Transizione 4.0: il credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e il Credito d’imposta formazione 4.0.
Le due misure, contenute nel terzo capo del decreto dedicato alle “Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti”, sono contenute in altrettanti articoli, uno dedicato alla “Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0” e uno al “Credito d’imposta formazione 4.0”.
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Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
Le attuali aliquote del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0, cioè i software presenti nell’allegato B per i quali nel 2022, così come nel 2021, è prevista un’aliquota al 20%; per il 2023 è prevista una proroga ancora al 20%, mentre l’aliquota passerà al 15% per il 2024 e al 10% per il 2025.
Il Decreto aiuti interviene sull’aliquota in vigore quest’anno, quella al 20%, alzandola al 50%: un aumento di due volte e mezzo che porta questo incentivo a superare l’aliquota prevista per i beni materiali, attualmente fissata al 40%.
La disposizione si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. DI fatto quindi si tratta di un intervento retroattivo che consentirà anche a chi ha acquistato software 4.0 nei primi mesi dell’anno di godere di questa super-aliquota.
La relazione tecnica che sarà allegata al testo del decreto quando approderà alle camere dirà quanto sarà costata questa misura che, per il 2022, è a carico del PNRR.
Come cambia il credito d’imposta formazione 4.0
A sorpresa cambia anche il Credito d’imposta per la formazione 4.0. Si tratta di un incentivo ancora in vigore, ma che non è stato rinnovato per il periodo 2023-2025.
Per il 2022 l’incentivo prevede, stando alla normativa vigente, aliquote differenziate a seconda della classe dimensionale delle imprese. In particolare
- 50% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
- 40% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
- 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.
Il Decreto aiuti prevede che le prime due aliquote, quelle per le piccole e le medie imprese, possono salire rispettivamente al 70% e al 50% a una condizione: “che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale assicura altresì l’invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti”. Dunque vi è una stretta sui soggetti titolati a erogare la formazione.
Lo schema precedente, nel caso di rispetto della “condizione”, diventa quindi il seguente
- 70% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
- 50% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
- 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.
Il mancato rispetto di questa condizione (cioè rivolgersi ad altri soggetti abilitati ma non inclusi nella lista ministeriale e la certificazione dell’avanzamento delle competenze) comporta invece una riduzione delle aliquote secondo questo schema
- 40% per le piccole imprese con limite massimo annuale di 300.000 euro;
- 35% per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
- 30% per le grandi imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro.
Giova ricordare che quello sulla Formazione 4.0 è il meno fortunato degli incentivi parte del Piano Transizione 4.0 a causa di un rapporto costi (nel senso di oneri burocratici) vs benefici (economici) poco favorevole. L’attuale rimodulazione tende ad aumentare i benefici, andando però a complicare ulteriormente una norma già poco attraente con l’introduzione della “condizione” e la necessità di attendere ancora un decreto ministeriale.
Ultima nota: la novità normativa non ha effetti sul costo della misura, che costa 150 milioni per il 2022 a carico del PNRR.
I testi degli articoli
Qui di seguito pubblichiamo i testi integrali degli articoli presenti nel Decreto-legge 50 recante “misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” incluse le minime modifiche apportate dalla conversione in legge.
Art. 21 Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 1. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' elevata al 50 per cento. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15,7 milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58.
Art. 22 Credito d'imposta per la formazione 4.0 1. Al fine di rendere piu' efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall'articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attivita' formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalita' stabilite con il medesimo decreto ministeriale. 2. Con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto che non soddisfino le condizioni previste dal comma 1, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.