Una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate interviene a chiarire un punto dubbio sull’applicazione della disciplina relativa a super e iperammortamento: se, cioè, rientrano nella proroga al 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iperammortamento) anche gli investimenti effettuati scegliendo di avvalersi del leasing solo dopo il 31/12/2017.
Indice degli argomenti
La questione
Il caso esaminato è il seguente: l’impresa decide di effettuare un investimento agevolato e versa entro il 31 dicembre 2017, all’effettuazione dell’ordine, un acconto del 20% del costo di acquisizione per “bloccare” il bene; solo successivamente decide di acquistarlo in leasing.
A questo punto due sono le pratiche più comuni. L’impresa può infatti
- compensare l’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, la quale concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per la differenza, il fornitore medesimo;
- in alternativa, ottenere la restituzione dell’acconto da parte del fornitore del bene; la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all’investitore e pagherà, per intero, il fornitore medesimo.
Mentre nel primo caso l’investitore può sicuramente usufruire del beneficio in quanto i requisiti minimi previsti dalla legge (relativi all’ordine e all’acconto minimo) risultano verificati, possono sussistere dei dubbi in merito alla seconda ipotesi, in cui la scelta per l’acquisizione del bene tramite locazione finanziaria viene effettuata dopo il 31 dicembre 2017 e dopo aver effettuato l’ordine e il versamento dell’acconto minimo ad un soggetto diverso dal locatore (ipotesi non contemplata dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017).
Il principio di non discriminazione
La regola generale relativa alla proroga della maggiorazione per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 (30 settembre 2018 per l’iper ammortamento) sono stabiliti nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017. Qui l’Agenzia ha già affermato che, per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 deve essere:
- sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing
- avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore. In tal caso, la maggiorazione spetterà anche per i contratti di leasing per i quali il momento di effettuazione dell’investimento (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) si sia verificato oltre il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 giugno 2018.
Nel caso in cui l’investitore decida solo dopo il 31/12/2017 di acquisire il bene tramite contratto di leasing, l’Agenzia ritiene che “anche nel caso prospettato debba essere ribadita la validità del principio di non discriminazione degli investimenti in base alla modalità di effettuazione degli stessi affermato nella circolare n. 4/E del 2017 (paragrafo 5.3)”.
Parere favorevole in entrambi i casi
In relazione all’ipotesi di compensazione dell’acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, “l’investitore può, quindi, fruire della maggiorazione in quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato ad esso un acconto almeno pari al 20 per cento”.
Alla data prevista dalla norma esiste – spiega l’Agenzia – sia l’impegno all’acquisizione del bene che il versamento minimo da parte dell’investitore; risulta irrilevante, ai fini delle disposizioni in esame, che l’impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l’acconto, a seguito della compensazione, si “trasformi” sostanzialmente in un maxicanone.
Per quanto riguarda il secondo caso, quello della restituzione dell’acconto versato, l’Agenzia ritiene che, per le medesime considerazioni appena esposte (esistenza dell’impegno e del versamento minimo al 31 dicembre 2017), l’investitore possa, ugualmente, fruire della maggiorazione; ciò a condizione, però, che in sede di restituzione dell’acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari al predetto acconto e venga inserito nel contratto di leasing stesso il riferimento all’ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene.