Non sempre le imprese manifatturiere riescono a trovare sul mercato la soluzione adeguata alle loro esigenze. Una macchina speciale che si adatti a uno specifico ciclo produttivo potrebbe essere talvolta non disponibile o troppo costosa da personalizzare. Per questo non solo le grandi multinazionali, ma anche piccole e medie imprese ricorrono in qualche caso alla cosiddetta “costruzione in economia”, sviluppando e realizzando da sé attrezzature e macchine.
La buona notizia per queste aziende è che anche in questi casi è possibile usufruire degli incentivi di super e iper ammortamento. Come ha infatti chiarito una circolare dell’Agenzia delle Entrate, sono incentivati anche i beni costruiti in economia, progettati e realizzati con risorse interne all’azienda. Il problema in questi casi è la determinazione del valore del bene. Come si definisce? Occorre sommare le voci di spesa che hanno concorso alla sua realizzazione:
a) costi diretti, cioè direttamente imputabili al prodotto come progettazione, materie prime e sussidiarie, manodopera industriale diretta e tutti gli altri costi di produzione che hanno concorso alla produzione del bene;
b) costi indiretti, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di fabbricazione e cioè fino al momento in cui il bene è pronto per l’uso o è entrato in funzione. I costi indiretti comprendono ad es.: manodopera indiretta, ammortamenti, manutenzioni e riparazioni, forza motrice, materiali di consumo, mentre non si imputano le spese amministrative e di vendita;
c) oneri finanziari di produzione (interna o presso terzi). Deve trattarsi di interessi passivi su capitali presi a prestito per la produzione del bene (anche per destinazione di fatto) e sono capitalizzabili solo gli oneri sostenuti fino al momento in cui il bene è pronto per l’uso (criterio civile) o è entrato in funzione (fiscale);
d) oneri straordinari (causa scioperi, incendi, calamità naturali) sostenuti durante la costruzione dei cespiti, non costituiscono costi capitalizzabili, ma vanno imputati all’esercizio.
Le regole, per il resto, sono le stesse che valgono per gli acquisti: il bene deve essere stato costruito nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 per l’iperammortamento (mentre per il superammortamento la data di partenza è il 15 ottobre 2015) e l’incentivo scatta solo dal periodo d’imposta nel quale il bene viene messo in funzione. Anche in questo caso vige l’obbligo dell’autocertificazione o, nel caso l’investimento superi i 500 mila euro, della perizia.