L’Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha diramato la circolare n. 13/E con la quale fornisce alle imprese tutte le istruzioni per fruire del bonus per gli investimenti in ricerca e sviluppo, strumento significativamente potenziato nell’ultima Legge di bilancio.
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Le novità in breve
Ricordiamo che l’incentivo premia gli investimenti incrementali in ricerca e sviluppo fino al 2020 (c’è quindi un anno in più per effettuare gli investimenti), aumenta da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito che ciascun beneficiario può maturare, mentre l’aliquota del bonus aumenta al 50% sia per le spese esterne che per quelle interne (precedentemente al 25%).
Quanto alla platea dei beneficiari possono fruire del bonus anche le imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti e sono agevolabili le spese relative a tutto il personale impiegato in R&S, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio del lavoratore. Si tratta di novità significative, che hanno un impatto sul calcolo dell’incentivo.
La circolare fornisce istruzioni sulla determinazione dell’agevolazione, spiega con esempi come effettuare il calcolo sia con riferimento ai primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), sia ai successivi (dal 2017 al 2020) e risponde ad alcuni quesiti specifici.
L’esempio
Per investimenti incrementali si intende la maggior spesa effettuata rispetto alla media degli ultimi tre anni. Per un investimento in R&S di 600 mila euro nel 2017, a fronte di investimenti pari rispettivamente a 400 mila, 500 mila e 600 mila euro negli ultimi tre anni, si avrà diritto a 50.000 euro di bonus, cioè il 50% di 100.000 (600 mila – 500 mila, la media del triennio). I 50.000 euro costituiscono credito d’imposta utilizzabile dal 1 gennaio 2018.
Alcuni chiarimenti importanti
Se il tetto massimo annuale del bonus passa da 5 a 20 milioni di euro per ciascun beneficiario, nessuna modifica per l’importo minimo: le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo devono essere almeno pari a 30 mila euro nel periodo di imposta per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione.
20 milioni solo dal 2017
Per 2015 e 2016 il credito di imposta compete nei limiti dell’importo massimo annuale precedentemente in vigore ( 5 milioni di euro), mentre per i restanti quattro periodi agevolati il beneficio spetta nei limiti del nuovo tetto massimo. Nessuna novità, invece, con riguardo al momento in cui far valere il credito d’imposta: potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi per le attività di R&S.
La ricerca e sviluppo svolte per committenti esteri
Più ampi i confini della ricerca agevolabile: rientra anche l’attività di R&S svolta da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza con imprese estere. Per effetto di questa modifica il soggetto commissionario residente che “esegue attività di ricerca e sviluppo” per conto di committenti non residenti viene quindi equiparato, ai fini dell’agevolazione, al soggetto residente che “effettua investimenti” in attività di ricerca e sviluppo. Anche questa novità trova applicazione a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e quindi, nella maggior parte dei casi, da quest’anno.
Semplificazioni per le spese del personale impiegato in R&S
Decade la distinzione tra “personale altamente qualificato” e “personale non altamente qualificato”. Con la modifica apportata dalla Legge di bilancio 2017, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (dal 2017 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), non occorre più suddividere il costo sostenuto per il “personale altamente qualificato” e quello sostenuto per il personale “tecnico” non in possesso del titolo di studio richiesto. Le spese sostenute per quest’ultima categoria di lavoratori erano già state ammesse al beneficio in via interpretativa (circolare n. 5/E del 2016)