Con l’obiettivo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il Patent Box, un regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di “software protetto da copyright, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”.
Le disposizioni attuative della disciplina sono contenute in un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (“decreto Patent Box”) che definisce quali sono i beni immateriali che consentono alle imprese di accedere al regime opzionale di tassazione agevolata e come si debba determinare il reddito agevolabile distinguendo l’utilizzo diretto dalla concessione in uso.
Implementazione, aggiornamento e customizzazione del software
Ma si possono considerare agevolabili, nell’ambito della concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali, le attività di licenza iniziale, canoni di assistenza/manutenzione e la realizzazione delle cosiddette “modifiche”? A questo quesito ha risposto il 9 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 28/E.
L’Agenzia ritiene che “l’attività di sviluppo, mantenimento ed accrescimento del software protetto da copyright debba sostanziarsi nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software” e chiarisce che “la richiesta dell’istante di considerare agevolabili le attività di concessione in uso del prodotto possa essere valutata positivamente se consistenti nelle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, in considerazione dell’obbligatorietà, prevista dalla norma, di svolgere un’attività di ricerca e sviluppo”.
In altre parole nella determinazione del reddito agevolabile del software – purché originali e frutto di creazione intellettuale dell’autore – rientrano anche i canoni riferibili alla remunerazione delle attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software. Tali prestazioni rappresentano l’espressione di quelle attività di ricerca e sviluppo obbligatorie in base alla norma.
Nella risoluzione si sottolinea anche che non rientrano nelle attività agevolabili con il patent box quelle puramente strumentali all’utilizzo del software, come l’attività di formazione del personale, il basic help desk di “secondo livello”, il supporto telefonico, il canone periodico per l’utilizzo di software applicativi in cloud, e così via. Tali attività, infatti, non rappresentano un esercizio esclusivo di una prerogativa autoriale.