Nuova Sabatini, più tempo per le spese di integrazione e interconnessione

Nuova Sabatini, una nuova circolare del Ministero estende i termini per sostenere le spese di integrazione e interconnessione dei beni 4.0. Concessi 120 giorni dall’ultimazione dell’investimento.

Pubblicato il 06 Ago 2017



Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato a fine luglio una nuova circolare direttoriale (n. 95925 del 31 luglio 2017) che apporta alcune integrazioni alla Circolare “madre”, la n. 14036 del 15 febbraio 2017, in merito al tema dell’interconnessione e dell’integrazione.

Le novità

La nuova circolare dice che

Le spese per l’interconnessione e l’integrazione possono essere sostenute anche successivamente al termine di cui al punto 13.2 purché entro la data di invio della richiesta di erogazione della prima quota di contributo. Le spese per l’interconnessione e l’integrazione sostenute successivamente al termine di cui al punto 13.2 non sono ammissibili al contributo; sono invece ammissibili le medesime spese di interconnessione e integrazione se sostenute entro il termine di cui al punto 13.2.

Cerchiamo di spiegare che cosa significhi. Come è noto da una parte l’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo e dall’altra l’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica sono requisiti che qualificano un investimento come funzionale al paradigma di Industria 4.0. Questi investimenti, per quanto riguarda la Nuova Sabatini, possono accedere al contributo maggiorato del 3,575%.

Normalmente per evitare la decadenza della domanda è necessario “completare l’investimento” entro 12 mesi dall’invio della domanda e inoltrare la richiesta del primo contributo entro i 120 giorni successivi.

Con la nuova circolare si chiarisce che le spese sostenute per integrazione e interconnessione possono essere sostenute anche successivamente al termine di cui al punto 13.2 (i 12 mesi) purché entro la data di invio della richiesta di erogazione della prima quota di contributo (gli ulteriori 120 giorni).

Quando sono ammesse le spese per l’integrazione e l’interconnessione

Tutto questo consente alle aziende di avere di fatto 4 mesi in più per interconnettere i macchinari dopo la loro consegna effettiva senza perdere il diritto al contributo della Nuova Sabatini, anche se – specifica il provvedimento – qualora le spese per integrazione e interconnessione siano sostenute oltre i 12 mesi dalla consegna non potranno essere ammesse al contributo.

Esempio 1. L’azienda ha presentato richiesta per la Sabatini il 15 gennaio 2017. La richiesta di primo contributo e le spese di integrazione e interconnessione devono essere sostenute entro il 15 maggio 2018. L’investimento è stato completato il 15 giugno 2017 e le spese per integrazione e interconnessione sono state sostenute il 31 luglio 2017. Le spese sono ammissibili al totale dell’importo finanziato.

Esempio 2. Stesso caso di prima, ma l’investimento sarà completato a gennaio 2018. Le spese per integrazione e interconnessione sono ammissibili al totale dell’importo finanziato solo se sostenute entro il 15 gennaio 2018. Potranno essere comunque sostenute entro maggio 2018, ma in tal caso non saranno ammissibili. 

Che cos’è l’interconnessione

Secondo la definizione della circolare 4/E dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017, la caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.). Inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

Che cos’è l’integrazione

Secondo la definizione della circolare 4/E dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017, la caratteristica dell’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo specifica che la macchina/impianto debba essere integrata in una delle seguenti opzioni:

  • Con il sistema logistico della fabbrica: in questo caso si può intendere sia una integrazione fisica che informativa. Ovvero, rientrano casi di integrazione fisica in cui la macchina/impianto sia asservita o in input o in output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato (ad es. rulliera, AGVs, sistemi aerei, robot, carroponte, ecc.) che sia a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica (ad es. un magazzino, un buffer o un’altra macchina/impianto, ecc.); oppure casi di integrazione informativa in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID, ecc.) che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo;
  • Con la rete di fornitura: in questo caso si intende che la macchina/impianto sia in grado di scambiare dati (ad es. gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, ecc.) con altre macchine o più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle;
  • Con altre macchine del ciclo produttivo: in questo caso si intende che la macchina in oggetto sia integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un’altra macchina/impianto a monte e/o a valle (si richiama l’attenzione sul fatto che si parla di integrazione informativa, cioè scambio di dati o segnali, e non logistica già ricompresa nei casi precedenti).

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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