L’iperammortamento e la “svista” sui componenti per il revamping

Pubblicato il 07 Feb 2017

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Nota: Questo testo è stato aggiornato con le modifiche introdotte con la legge di conversione del decreto per il Mezzogiorno. Leggere quindi anche le parti in rosso e l’ultimo paragrafo di questo articolo.


Nell’allegato A della legge di Bilancio, contenente l’elenco dei beni che possono godere dell’agevolazione dell’iperammortamento al 250%, c’è un errore materiale. Lo ha ammesso, in tutta onestà Stefano Firpo, direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, nel corso di un evento organizzato da Ucimu – Sistemi per Produrre.

Come è noto, l’Allegato A è suddiviso in tre sezioni. La prima è dedicata ai beni strumentali con funzionamento controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; la seconda ai sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; la terza ai dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Per i beni appartenenti alla prima sezione – che sono di fatto le macchine utensili – sono state individuate una serie di condizioni per consentire una semplice differenziazione tra queste macchine e quelle a cui spetta “solo” il beneficio del superammortamento al 140%. Le condizioni sono cinque più due a scelta tra ulteriori cinque.

“Le cinque condizioni ulteriori dovevano in realtà essere tre”, ha spiegato oggi Firpo. Dove sta l’errore? Che solo le prime tre di queste cinque dovevano essere “condizioni”, mentre le ultime due (che vi evidenziamo in corsivo) dovevano essere tipologie di beni incentivati. Vediamo quali sono

  • sistemi di tele manutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto
  • monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)
  • dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti
  • filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.*

*Quest’ultima voce, ridondante rispetto a una identica che si trova nell’elenco dei beni, è stata eliminata nella legge di conversione del Decreto per il Mezzogiorno

L’importanza del revamping

Questa “svista” ha conseguenze di non poco conto: la logica iniziale era infatti che chi avesse eseguito acquisti di macchine non interconnesse, e volesse eseguire un aggiornamento delle stesse in ottica Industria 4.0 acquistando tutto l’occorrente, potesse utilizzare l’iperammortamento almeno per la quota di spesa per dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente necessari all’ammodernamento. Essendo invece questi componenti elencati come “condizione”, il rischio è che l’agevolazione venga meno. Un vero peccato, soprattutto per chi ha acquistato le macchine solo da pochi anni.

La possibile soluzione

Il Ministero – ha spiegato Firpo – è al lavoro per risolvere la questione. Le vie possibili sono due: l’inserimento della modifica nel prossimo decreto “Milleproroghe” (è stato presentato ieri un emendamento in questo senso) oppure l’inserimento di questa interpretazione nella guida alla certificazione di prossima uscita. La prima soluzione, che interverrebbe di fatto sul testo legislativo, sarebbe di gran lunga preferibile. Vedremo!

Aggiornamento del 9 febbraio

Con un emendamento alla legge di conversione del Decreto per il Mezzogiorno la questione è stata risolta. Il testo ora diventa:

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 i seguenti: dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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