Normative

Credito d’imposta R&S, innovazione tecnologica e design: disposizioni applicative

Cosa dice il decreto ministeriale 26 maggio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 luglio, che concretizza le misure della Legge di Bilancio 2020

Pubblicato il 04 Ago 2020

Ugo Gecchelin

ingegnere Team 4.0

Giuliano Rosati

ingegnere Team 4.0

progetti pilota


È stato pubblicato in GU il 21/07/2020 il decreto ministeriale 26/05/2020 contenente le disposizioni attuative dei nuovi crediti d’imposta introdotti dall’art. 1, commi 198-209 della Legge 27/12/2019 n. 160.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2020 ha introdotto tre crediti d’imposta, con intensità agevolative differenti, per:

  • Attività di ricerca e sviluppo (R&S) intese come attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (comma 200): 12% della base di calcolo, nel limite massimo di 3 mln di euro.
  • Attività di innovazione tecnologica finalizzata alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (comma 201); 6% della base di calcolo nel limite massimo di 1,5 mln di euro; per le attività volte al raggiungimento di un obiettivo di transizione tecnologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%.
  • Attività di design e ideazione estetica (comma 202); 6% della base di calcolo nel limite massimo di 1,5 mln di euro.

Le tipologie di attività ammissibili

Il DM 26 maggio 2020 dettaglia le tipologie di attività ammissibili all’agevolazione del credito d’imposta, ribadendo che restano validi i principi generali e i criteri contenuti nel Manuale di Frascati (OCSE, 2015). Fornisce importanti conferme, ad esempio in merito alla rilevanza delle attività di R&S che devono perseguire un avanzamento delle conoscenze in un campo scientifico o tecnologico e non già un semplice progresso nelle capacità di una singola impresa, oltre a nuovi chiarimenti.

In particolare è l’art. 5 a fare chiarezza fornendo esempi concreti, utili a comprendere in quali casi è prevista la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta dal 6% al 10% in relazione alle attività di innovazione tecnologica. A livello macro, la maggiorazione è prevista per le attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0, oppure per attività legate ad obiettivi di transizione ecologica. In entrambi i casi è richiesto che nella relazione tecnica vengano fornite specifiche informazioni sugli obiettivi, descrizioni dello stato di fatto e della situazione futura che verrà a determinarsi tramite lo sviluppo delle attività di progetto, oltre ai criteri quantitativi e qualitativi rilevanti per la valutazione del conseguimento degli obiettivi. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano alcuni esempi tra quelli indicati:

  • innovazione digitale 4.0:
    • migliorare l’utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, ottimizzare le prestazioni di consegna;
    • integrare, attraverso l’applicazione di tecnologie digitali, il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (OT – Operations);
    • introdurre soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (KPI’s), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;
    • introdurre soluzioni idonee a generare report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo);
    • introdurre soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni;
  • transizione ecologica:
    • realizzare catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;
    • introdurre tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
    • adottare soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne la raccolta per il recupero di materiali e funzioni;
    • introdurre modelli di business «prodotto come servizio» (product-as-a-service) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.

Le prestazioni lavorative riferite alle attività ammissibili

Restando in tema di chiarimenti e obblighi documentali, l’art. 6 dispone che in caso di prestazioni lavorative direttamente riferibili alle attività ammissibili al credito d’imposta rese da amministratori o soci di società, le spese sostenibili non possono eccedere il 50% del compenso fisso ordinario. L’ammissibilità di tali spese è subordinata alla dichiarazione resa dal legale rappresentante, che attesti l’effettiva partecipazione e la congruità dell’importo in relazione al lavoro prestato.

Per le spese relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato, assume rilevanza la retribuzione al lordo di ritenute e contributi, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, mensilità aggiuntive, ferie e permessi, relative alle ore impiegate in attività ammissibili, incluse eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili fuori sede. Per tali spese, la documentazione deve comprendere anche i fogli di presenza nominativi firmati dal legale rappresentante (o dal responsabile delle attività).

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Ugo Gecchelin
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Giuliano Rosati
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Sonia Guida

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