Competence Center, finalmente ci siamo: ecco come funzioneranno

È stato finalmente pubblicato in gazzetta ufficiale un decreto congiunto firmato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministro dell’Economia che dà il via alla fase attuativa dei Competence Center, i Centri di Competenza ad alta specializzazione cardine del piano Industria 4.0 e Impresa 4.0.

Pubblicato il 10 Gen 2018

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Pensati, studiati, lanciati… ma ancora inattuati: sono i Competence Center all’italiana. Comparsi per la prima volta nel corso della presentazione del piano Industria 4.0, il 21 settembre 2016, come parte integrante del piano stesso, i Competence Center sono stati al centro di infinite polemiche a causa di qualche annuncio frettoloso sulle Università scelte e successivamente sul ritardo nell’attuazione, diventato col tempo sempre più rumoroso e motivo di forte autocritica anche da parte dello stesso Ministro Calenda.

Nella giornata di ieri è però finalmente apparso in gazzetta ufficiale un decreto congiunto firmato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministro dell’Economia recante il regolamento che dà il via alla fase attuativa dei Centri di Competenza. Vediamo che cosa stabilisce.

Che cosa sono i Competence Center

Il decreto offre innanzitutto una definizione del Competence Center, o meglio «centro di competenza ad alta specializzazione»:

un polo di innovazione costituito, secondo il modello di partenariato pubblico-privato, come definito alla lettera b), da almeno un organismo di ricerca e da una o piu’ imprese. Il numero dei partner pubblici non puo’ superare la misura del 50% dei partner complessivi

Che cosa fanno i Competence Center

Sono tre le aree nelle quali opereranno i centri di competenza: orientamento, alta formazione e ricerca applicata. Si tratta di un’assegnazione in linea con le funzioni che erano state già annunciate lo scorso mese di maggio quando fu presentato il Network Nazionale Industria 4.0 composto da Punti d’Impresa Digitale, Innovation Hub e Competence Center.

La prima funzione, quindi, è l’orientamento alle imprese, in particolare PMI, “attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologica”.

La seconda area di attività è la “formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito Industria 4.0 mediante attività di formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni reali, utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d’uso, allo scopo di supportare la comprensione da parte delle imprese fruitrici dei benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell’offerta”. E’ di fatto la funzione teaching factory che il prof. Marco Taisch aveva spiegato in un’intervista rilasciataci qualche tempo fa.

Terza funzione è l'”attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI”.

Che cosa si intende per innovazione, ricerca e sviluppo

Già, ma in che cosa consistono i progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale? Il regolamento provvede alle necessarie definizioni.

I progetti di innovazione sono “progetti aventi ad oggetto servizi di consulenza in materia di innovazione, servizi di sostegno all’innovazione, innovazione dell’organizzazione, innovazione di processo, secondo le definizioni di cui al regolamento GBER”.

La ricerca industriale è “ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche”.

Lo sviluppo sperimentale è “l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida”.

Le risorse disponibili

Complessivamente sono disponibili ancora i 20 milioni stanziati per il 2017 e ancora non utilizzati e 10 milioni per il 2018. Dovrebbero arrivare ulteriori 10 milioni portando il totale a 40 milioni di euro. I centri avranno a disposizione fino a 7,5 milioni ciascuno per le spese di costituzione e poi 200 mila euro per ciascun progetto. Ma chi se li aggiudicherà? I candidati sono i poli guidati rispettivamente da Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Politecnico di Bari, Università di Bologna, Federico II di Napoli, Scuola Sant’Anna di Pisa, pool delle università del Triveneto e probabilmente anche Università di Genova.

Per scoprire chi la spunterà occorrerà attendere l’esito della valutazione delle domande di partecipazione a un bando di prossima emanazione. Il decreto però già stabilisce precisi criteri di valutazione sia per gli “organismi di ricerca” (università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione) sia per i partner privati che andranno a costituire i diversi poli. Vediamoli.

I criteri di valutazione

Per quanto riguarda gli organismi di ricerca, la valutazione terrà conto, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda, di:

  1. numero di progetti di trasferimento tecnologico realizzati con PMI o comunque afferenti alle tecnologie Industria 4.0;
  2. numero di pubblicazioni tecnico-scientifiche su tematiche afferenti alle tecnologie Industria 4.0;
  3. numero di assegnisti di ricerca, dottorandi e dottorati inerenti alle tecnologie Industria 4.0;
  4. numero di strutture operative utilizzate in attività di ricerca e dedicate al trasferimento tecnologico verso le imprese;
  5. qualità del personale designato a sovraintendere alla realizzazione del programma di attività e relativa esperienza curricolare;
  6. aggiudicazione di bandi di ricerca nazionali e/o europei su tematiche afferenti al Piano nazionale industria 4.0 nel rispetto della normativa nazionale ed europea;
  7. per gli atenei, presenza di percorsi di formazione dottorale innovativi a carattere intersettoriale ed industriale;
  8. per gli atenei, intensità della presenza di personale afferente e di cofinanziamenti derivanti da dipartimenti assegnatari del finanziamento di progetti di sviluppo dipartimentale comprendenti attività relative alle tecnologie Industria 4.0.

Per quanto riguarda le imprese partner, tiene conto di:

  1. numero di brevetti ovvero di diritti di proprietà industriale inerenti allo sviluppo di tecnologie in chiave Industria 4.0, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda;
  2. percentuale di fatturato aziendale derivante dallo sfruttamento di diritti di proprietà industriale afferenti alle tematiche di cui al Piano nazionale industria 4.0, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda;
  3. dimensione complessiva del fatturato delle aziende partner, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda;
  4. numero di progetti di trasferimento tecnologico sviluppati con università e centri di ricerca nazionali e/o internazionali, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda;
  5. numero di studenti formati all’interno di academy aziendali, con meccanismi di alternanza scuola-lavoro ovvero mediante collaborazioni con istituti tecnici superiori o formati attraverso master specialistici finanziati dall’impresa, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda;
  6. quantità, qualità e rilevanza del personale delle imprese destinato al programma di attività;
  7. rating di legalità conseguito dall’impresa ai sensi dell’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per cui la stessa risulta nell’elenco di cui all’articolo 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  8. aggiudicazione di bandi di ricerca nazionali e/o europei su tematiche afferenti al Piano nazionale industria 4.0 nel rispetto della normativa nazionale ed europea.

Sono inoltre previsti requisiti per garantire la solidità economico-finanziaria dei soggetti e la qualità del programma di attività.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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