Iperammortamento, i “chiarimenti” della circolare di Confindustria di fine anno

Una nota di Confindustria chiarisce e commenta alcuni aspetti della Legge di Bilancio. Di particolare interesse alcuni chiarimenti su super e iperammortamento e sulla perizia.

Pubblicato il 03 Gen 2017

confindustria


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In una circolare diffusa il 22 dicembre 2016 Confindustria offre la propria interpretazione su alcuni punti della Legge di Bilancio, tra i quali quelli relativi agli incentivi dedicati a Industria 4.0. Vediamo quali sono i chiarimenti più interessanti.

L’incentivo per i software

La Legge di Bilancio prevede la maggiorazione dell’ammortamento (al 140%) anche per alcune tipologie di software legate al mondo di Industria 4.0 elencate nell’Allegato B. L’incentivo su questi beni immateriali, tuttavia, scatta solo se si è anche fatto un investimento nei beni materiali di cui all’Allegato A (quelli che danno diritto all’iperammortamento).

La Circolare di Confindustria, nel confermare che “l’agevolazione relativa ai beni immateriali di cui all’Allegato B è da intendersi come strettamente funzionale a quella relativa ai beni materiali di cui all’Allegato A, di cui appare accessoria”, precisa che “non è richiesto che l’investimento in beni dell’Allegato B riguardi i medesimi impianti o macchinari per i quali si beneficia dell’iper-ammortamento”. In altre parole, si può acquistare una macchina di cui all’Allegato A e poi fare un investimento in software HMI avanzato ed ergonomico per un’altra macchina.

La perizia

Un altro chiarimento interessante riguarda la perizia, di cui vi abbiamo già parlato qui e che vi riassumiamo di seguito.

Per accedere ai benefici dell’iperammortamento (o del superammortamento per i software) occorrerà una dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’azienda o, nel caso in cui il valore del bene superi i 500 mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B e che sia interconnesso ai sistemi di gestione della produzione.

Confindustria fornisce qui una serie di informazioni utili. La prima è che l’Associazione sta collaborando con il MISE nella redazione di linee-guida, volte alla definizione univoca del concetto di “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

La seconda è che una “attestazione di conformità” rilasciata dagli enti di certificazione accreditati – impossibilitati, per loro stessa natura, a rilasciare una perizia giurata – possa ritenersi equivalente alla perizia che certifichi i requisiti richiesti dalla norma.

Infine la nota di Confindustria spiega, citando come fonte la relazione illustrativa al DDL Bilancio, che “l’autocertificazione o l’eventuale perizia devono essere acquisite entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. In questo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione”.

Che cosa succede quindi se l’investimento è fatto nel 2017 e la perizia nel 2018? Secondo Confindustria, che ha ottenuto una conferma informale da parte dell’Agenzia delle Entrate, “nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti possano comunque godere della maggiorazione del super-ammortamento fino all’esercizio in cui si realizza l’interconnessione (esercizio a partire dal quale il costo residuo ammortizzabile sarà maggiorato del 150%)”.

I beni costruiti in economia

Oltre alla possibilità dell’acquisto normale in proprietà o leasing, espressamente prevista dalla Legge di Bilancio, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 26 maggio 2016 relativa al super ammortamento (e applicabile per analogia all’iper ammortamento) conferma che il beneficio spetta anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

Un chiarimento sui… chiarimenti

La circolare contiene informazioni che l’associazione rilascia ai propri associati basate su interpretazioni non autentiche (cioè non emesse dall’autorità legittimata a emetterle). La premessa da fare, quindi, è che queste interpretazioni non hanno alcun tipo di valore ufficiale (a differenza delle circolari ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate). E’ altresì importante sottolineare comunque che Confindustria, al di là del peso politico e delle competenze di cui dispone, ha contribuito nello specifico direttamente alla formazione del Piano e siede nella cabina di regia per l’attuazione del piano. Insomma, le informazioni che ha diffuso – sovente a seguito di risposte ottenute “per vie brevi”, cioè ufficiosamente, dalle Autorità competenti – pur se non ufficiali sono assolutamente da tenere in considerazione.

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Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

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