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In una circolare diffusa il 22 dicembre 2016 Confindustria offre la propria interpretazione su alcuni punti della Legge di Bilancio, tra i quali quelli relativi agli incentivi dedicati a Industria 4.0. Vediamo quali sono i chiarimenti più interessanti.
Indice degli argomenti
L’incentivo per i software
La Legge di Bilancio prevede la maggiorazione dell’ammortamento (al 140%) anche per alcune tipologie di software legate al mondo di Industria 4.0 elencate nell’Allegato B. L’incentivo su questi beni immateriali, tuttavia, scatta solo se si è anche fatto un investimento nei beni materiali di cui all’Allegato A (quelli che danno diritto all’iperammortamento).
La Circolare di Confindustria, nel confermare che “l’agevolazione relativa ai beni immateriali di cui all’Allegato B è da intendersi come strettamente funzionale a quella relativa ai beni materiali di cui all’Allegato A, di cui appare accessoria”, precisa che “non è richiesto che l’investimento in beni dell’Allegato B riguardi i medesimi impianti o macchinari per i quali si beneficia dell’iper-ammortamento”. In altre parole, si può acquistare una macchina di cui all’Allegato A e poi fare un investimento in software HMI avanzato ed ergonomico per un’altra macchina.
La perizia
Un altro chiarimento interessante riguarda la perizia, di cui vi abbiamo già parlato qui e che vi riassumiamo di seguito.
Per accedere ai benefici dell’iperammortamento (o del superammortamento per i software) occorrerà una dichiarazione da parte del legale rappresentante dell’azienda o, nel caso in cui il valore del bene superi i 500 mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B e che sia interconnesso ai sistemi di gestione della produzione.
Confindustria fornisce qui una serie di informazioni utili. La prima è che l’Associazione sta collaborando con il MISE nella redazione di linee-guida, volte alla definizione univoca del concetto di “interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La seconda è che una “attestazione di conformità” rilasciata dagli enti di certificazione accreditati – impossibilitati, per loro stessa natura, a rilasciare una perizia giurata – possa ritenersi equivalente alla perizia che certifichi i requisiti richiesti dalla norma.
Infine la nota di Confindustria spiega, citando come fonte la relazione illustrativa al DDL Bilancio, che “l’autocertificazione o l’eventuale perizia devono essere acquisite entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. In questo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione”.
Che cosa succede quindi se l’investimento è fatto nel 2017 e la perizia nel 2018? Secondo Confindustria, che ha ottenuto una conferma informale da parte dell’Agenzia delle Entrate, “nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, i relativi ammortamenti possano comunque godere della maggiorazione del super-ammortamento fino all’esercizio in cui si realizza l’interconnessione (esercizio a partire dal quale il costo residuo ammortizzabile sarà maggiorato del 150%)”.
I beni costruiti in economia
Oltre alla possibilità dell’acquisto normale in proprietà o leasing, espressamente prevista dalla Legge di Bilancio, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23/E del 26 maggio 2016 relativa al super ammortamento (e applicabile per analogia all’iper ammortamento) conferma che il beneficio spetta anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.
Un chiarimento sui… chiarimenti
La circolare contiene informazioni che l’associazione rilascia ai propri associati basate su interpretazioni non autentiche (cioè non emesse dall’autorità legittimata a emetterle). La premessa da fare, quindi, è che queste interpretazioni non hanno alcun tipo di valore ufficiale (a differenza delle circolari ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate). E’ altresì importante sottolineare comunque che Confindustria, al di là del peso politico e delle competenze di cui dispone, ha contribuito nello specifico direttamente alla formazione del Piano e siede nella cabina di regia per l’attuazione del piano. Insomma, le informazioni che ha diffuso – sovente a seguito di risposte ottenute “per vie brevi”, cioè ufficiosamente, dalle Autorità competenti – pur se non ufficiali sono assolutamente da tenere in considerazione.