Arrivano le linee guida per diventare centro di trasferimento tecnologico dell’industria 4.0 certificato. Società ed enti che dimostrano di realizzare progetti tecnologici in settori come la manifattura avanzata, la realtà aumentata, l’internet delle cose, il cloud, la cibersicurezza, l’analisi dei big data, ma anche in campi come l’ecommerce, i pagamenti digitali o la tracciatura informatica, potranno sottoporsi all’esame degli enti certificatori per ottenere il riconoscimento di centro di trasferimento tecnologico industria 4.0.
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La norma
Il decreto è stato approvato prima di Natale dal ministero dello Sviluppo economico. I centri devono ottenere almeno 60 punti nelle qualificazioni ministeriali per ottenere il titolo. “Per trasferimento tecnologico Industria 4.0 – si legge nel provvedimento – si intende lo svolgimento di attività di formazione e consulenza tecnologica, nonché di erogazione di servizi di trasferimento tecnologico verso le imprese negli ambiti tecnologici di operatività individuati dall’allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto”.
Gli enti di certificazione riconosciuti a livello nazionale effettueranno i controlli documentali sull’attività della struttura che si candida e, se ricorrono le condizioni, concederanno il nuovo status.
I settori
I centri per il trasferimento tecnologico industria 4.0 devono obbligatoriamente operare in questi settori (punto 1.a): soluzioni per la manifattura avanzata; manifattura additiva; realtà aumentata e realtà virtuale; simulazione di prodotto e/o di sistemi produttivi e/o logistici; integrazione verticale e orizzontale; industrial internet, internet of things o internet of machines; cloud; cyber sicurezza e business continuity; big data e analytics.
Sono valide (punto 1) anche tecnologie per sistemi di ecommerce o e-trade; sistemi di pagamento mobile o via internet; sistemi di electronic data interchange; geolocalizzazione; sistemi informativi e gestionale; tecnologie per l’instore customer experience; rfid, barcode, sistemi di tracking e tracing; system integrator applicata all’automazione dei processi.
Sono considerate attività connesse alla tecnologia (punto 2) la formazione; la selezione del personale; la certificazione delle competenze; la consulenza sui modelli organizzativi o di business; la progettazione e la pianificazione di interventi di implementazione di tecnologie industria 4.0; la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale; l’innovazione organizzativa e di processo nei servizi; servizi di prova, taratura, test e certificazione di prodotto; servizi di analisi, monitoraggio e brokeraggio tecnologico; lo sviluppo di software applicativi; servizi di incubazione e accelerazione; formazione e consulenza sulle normative tecniche; protezione della proprietà intellettuale, privacy e cyber security; servizi dimostrativi, formativi e di assistenza di produttori di tecnologie 4.0 e produzione di materiale tecnico e documentale del settore.
I requisiti
Le aziende dovranno obbligatoriamente dimostrare di operare in due ambiti del punto 1 (di cui uno almeno della sezione 1.a) o quattro del punto 2 e di avere un dipendente che abbiamo almeno due anni di esperienze in due ambiti del punto 1 (di cui uno almeno della sezione 1.a).
Inoltre dovranno ricavare almeno il 30% dei ricavi annuali da progettazione o trasferimento tecnologico 4.0, avere almeno cinque unità di lavoro equivalenti a tempo pieno dedicate, tre figure tecniche con almeno tre anni di esperienza nei settori di riferimento e dieci anni di esperienza, a livello cumulativo, per lo staff del centro. Contratti con università, enti di ricerca, istituzioni pubbliche garantiscono punteggi aggiuntivi, così come il numero di brevetti e i progetti di ricerca europei in corso.