Incentivi

Bonus formazione 4.0: cos’è, i vantaggi e come ottenerlo

Il Bonus formazione 4.0 è un credito d’imposta inserito nel Piano Nazionale Transizione 4.0 per supportare la trasformazione digitale delle imprese. Le aliquote, i massimali, le attività e le spese ammissibili, come ottenerlo

Pubblicato il 12 Apr 2021

Josephine Condemi

Giornalista

tendenze industria 4.0 - formazione 4.0


Cos’è e cosa finanzia il bonus formazione 4.0

Il “Bonus Formazione 4.0” è un credito di imposta a supporto della trasformazione digitale delle imprese.

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0 e definito dal Decreto Interministeriale 4 maggio 2018, l’incentivo è stato confermato ed esteso all’interno del Piano Nazionale Transizione 4.0, il nuovo piano biennale di politica industriale nazionale finanziato dalla Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020).

L’obiettivo è formare o consolidare competenze dei dipendenti nell’ambito delle tecnologie che abilitano l’industria 4.0, ovvero la fabbrica della quarta rivoluzione industriale.

Un sistema produttivo phygital, in cui le dimensioni fisica e digitale sono interconnesse: dopo la fabbrica a vapore (prima rivoluzione industriale), la fabbrica elettrica a catena di montaggio (seconda rivoluzione industriale), la fabbrica elettronica e automatizzata (terza rivoluzione industriale), l’industria 4.0 si basa sull’Internet of Things, la rete connessa di dispositivi abilitati a Internet che contengono sensori in grado di interagire e scambiare dati in tempo reale con altri oggetti o utilizzatori finali. Dati che vengono trasformati con appositi software e architetture computazionali in informazioni utili a prendere decisioni, per ottimizzare tutto il ciclo di vita del prodotto/servizio.

Il 16 marzo scorso il MISE ha pubblicato un focus sulle aliquote e i massimali annui previsti dall’incentivo: un’aliquota del 50% con un massimale di 300.000 euro per le piccole imprese; un’aliquota del 40% con un massimale di 250.000 euro per le medie imprese; lo stesso massimale ma un’aliquota del 30% per le grandi imprese. L’aliquota è aumentata al 60% per tutte le imprese nel caso in cui a fare formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

Fonte: www.mise.gov.it

Chi sono i soggetti beneficiari del bonus formazione 4.0

Possono accedere al credito di imposta formazione 4.0 tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Requisiti necessari sono: il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; il versamento regolare dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Quali sono le attività di formazione ammissibili

Per beneficiare del credito d’imposta “Formazione 4.0” le attività formative dovranno essere destinate al personale dipendente dell’impresa e riguardare le seguenti tematiche: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cybersecurity; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo-macchina; manifattura additiva (o stampa 3D); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

Le attività formative dovranno essere svolte internamente attraverso personale dipendente o, nel caso di erogazioni da soggetti esterni all’impresa, dovranno essere commissionate a: soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o la Provincia autonoma in cui l’impresa ha sede legale o operativa; università pubbliche o private o strutture ad esse collegate; soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001; soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37; Istituti Tecnici Superiori.

Le attività dovranno interessare uno o più ambiti aziendali, indicati nell’allegato A della legge di bilancio 2018.

Nell’ambito a, “Vendita e marketing” sono compresi: acquisti; commercio al dettaglio e all’ingrosso; gestione del magazzino; servizi ai consumatori; stoccaggio; tecniche di dimostrazione; marketing; ricerca di mercato.

Nell’ambito b, “Informatica”, sono compresi: analisi di sistemi informatici; elaborazione elettronica dei dati; formazione degli amministratori di rete; linguaggi di programmazione; progettazione di sistemi informativi; programmazione informatica; sistemi operativi; software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”; software, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”.

bonus formazione 4.0

Nell’ambito c, “Tecniche e tecnologie di produzione”, sono compresi: fabbricazione di armi da fuoco; fabbricazione di utensili e stampi; fusione dei metalli e costruzione di stampi; idraulica; ingegneria meccanica; ingegneria metallurgica; lavorazione della lamiera; meccanica di precisione; lavorazione a macchina dei metalli; saldatura; siderurgia; climatizzazione; distribuzione del gas; energia nucleare, idraulica e termica; ingegneria climatica; ingegneria elettrica; installazione e manutenzione di linee elettriche; installazioni elettriche, produzione di energia elettrica; riparazione di apparecchi elettrici; elettronica delle telecomunicazioni; ingegneria del controllo; ingegneria elettronica; installazione di apparecchiature di comunicazione; manutenzione di apparecchiature di comunicazione; manutenzione di apparecchiature elettroniche; robotica, sistemi di comunicazione; tecnologie delle telecomunicazioni; tecnologie di elaborazione dati; biotecnologie; conduzione di impianti e macchinari di trasformazione; ingegneria chimica; ingegneria chimica dei processi; processi petroliferi, gas e petrolchimici; tecniche di chimica dei processi; tecniche di laboratorio (chimico); tecnologie biochimiche; cantieristica navale; manutenzione e riparazione imbarcazioni; ingegneria automobilistica; ingegneria motociclistica; manutenzione e riparazione di veicoli; progettazione di aeromobili; manutenzione di aeromobili; agricoltura di precisione; lavorazione degli alimenti; conservazione degli alimenti; produzione bevande; lavorazione del tabacco; scienza e tecnologie alimentari; confezione di calzature; filatura; lavorazione del cuoio e delle pelli; preparazione e filatura della lana; preparazione di capi di abbigliamento; produzione di cuoio e pellami; sartoria; selleria; tessitura industriale; ceramica industriale; ebanisteria; fabbricazione di mobili; falegnameria non edile; lavorazione della gomma; lavorazione e curvatura del legno; lavorazione industriale del vetro; produzione della plastica, produzione e lavorazione della carta; produzione industriale di diamanti; tecnologie del legno da costruzione; estrazione di carbone; estrazione di gas e petrolio; estrazione di materie grezze; ingegneria geotecnica; ingegneria mineraria; cartografia/agrimensura e rilievi; progettazione delle strutture architettoniche; progettazione e pianificazione urbana; progettazione edilizia; costruzione di ponti; costruzione di strade; edilizia; impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione; ingegneria civile; ingegneria edile; ingegneria portuale; tecnologie edili e ingegneristiche (Building Information Modeling).

Quali sono le spese ammissibili

Le spese ammissibili al credito d’imposta “Formazione 4.0” si dividono tra spese di personale, costi di esercizio, costi dei servizi di consulenza.

Sono ammissibili le spese di personale relative ai formatori per le ore di insegnamento nonché quelle relative ai discenti e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore in cui i discenti hanno seguito la formazione.

Sono ammissibili i costi di esercizio relativi a formatori e discenti direttamente connessi al progetto di formazione: le spese di viaggio, i materiali e le forniture di diretta attinenza formativa, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota riferita all’uso esclusivo nel progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per discenti che sono lavoratori con disabilità.

Sono ammissibili i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione e le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nel paragrafo precedente e che partecipi come docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.

Come accedere al credito d’imposta Formazione 4.0

Le imprese che intendono fruire del credito d’imposta “Formazione 4.0” devono effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, perché possa acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia dell’incentivo.

Il bonus “Formazione 4.0” deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui sono state sostenute le spese ammissibili e ai periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo. L’incentivo è utilizzabile in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 all’Agenzia delle Entrate.

Affinché le spese siano ritenute ammissibili, il loro sostenimento deve essere certificato dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Una certificazione che deve essere allegata al bilancio. Anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono avvalersi delle prestazioni di un revisore legale o di una società di revisione legale: in questo caso, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile, entro i 5000 euro, è ammissibile a incremento diretto del credito d’imposta. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.

Le imprese beneficiarie del bonus “Formazione 4.0” sono tenute a redigere e conservare: una relazione su organizzazione e contenuti della formazione erogata; la documentazione contabile e amministrativa che dimostri la corretta applicazione dell’incentivo; i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti da discenti e docenti/formatori.

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Josephine Condemi
Giornalista

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