Con tre diverse risposte a interpello – la 602, la 603 e la 604 del 17 settembre 2021 – l’Agenzia delle Entrate torna a fare chiarezza su alcuni punti della nuova disciplina relativa agli incentivi per agevolare l’acquisto di beni strumentali per l’Industria 4.0 che ancora non risultano chiari alle imprese.
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Il periodo di sovrapposizione
I dubbi nascono dal fatto che tra i crediti di imposta previsti dalla legge di bilancio per il 2020 (la 160/2019) e quelli previsti dalla legge di bilancio per il 2021 (la 178/2020) esiste un periodo di sovrapposizione che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate è già intervenuta con la recente circolare 9/E, ma evidentemente le istanze di interpello di contribuenti dubbiosi continuano a pervenire.
Le tre condizioni da rispettare
Il principio generale che emerge leggendo la circolare e le risposte a interpello 602 e 603, che a questa si richiamano, è in realtà abbastanza semplice: a dettare legge è fondamentalmente la data dell’ordine, ma questo requisito da solo non bastano perché occorre che si verifichino anche altre due condizioni.
Detta semplicemente: se A) l’ordine è stato presentato entro il 15/11/2020 e B) entro la stessa data sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell’importo e C) il bene è stato consegnato entro il 30/06/2021, allora si ricade nella disciplina vigente nel 2020.
Se una sola di queste tre condizioni non si verifica, l’investimento ricade nella disciplina 2021.
La ricostruzione storica
Perché la legge di bilancio per il 2021 ha anticipato i suoi effetti al 16 novembre 2020, creando tanta confusione?
Nella risposta 602, l’Agenzia delle Entrate si spinge in una ricostruzione storica dei fatti.
Tale interpretazione – spiega l’Agenzia – “trova fondamento nella volontà del legislatore di anticipare gli effetti del nuovo regime agevolativo, senza attendere la naturale scadenza dell’ordinario termine del precedente regime” al fine di “scongiurare un rallentamento degli investimenti ‘nuovi’ (per tali intendendosi quelli intrapresi dal 16 novembre 2020) a causa del c.d. ‘effetto annuncio’, che – a seguito dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge di bilancio per l’anno 2021, avvenuta proprio il 16 novembre 2020 – avrebbe spinto i soggetti interessati ad aspettare il 1° gennaio 2021 per poter beneficiare direttamente di un regime (in linea generale) più vantaggioso”.
Le differenze tra i due regimi sono sostanziali. In primo luogo cambiano le aliquote (quelle 2021 sono più vantaggiose); cambia poi il numero di anni necessari per recuperare l’investimento (da cinque a tre); infine, cambia la data da cui può iniziare il recupero del credito (dal 2021 si può iniziare immediatamente dopo l’interconnessione).
Nessun limite al recupero se avanza del credito
L’Agenzia ricorda inoltre che “nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l’ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall’anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno”.
La correzione delle fatture
Un altro quesito a cui viene data risposta è che cosa fare se erroneamente si sono fatti segnare in fattura i riferimenti di una legge di bilancio, quando a essere applicabile è invece un’altra. L’Agenzia ricorda che “in caso fosse necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture ed i documenti relativi agli investimenti, i soggetti interessati possono integrare (rectius, regolarizzare) i documenti già emessi, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che inizino le attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità indicate nella risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020“.
E se l’incentivo supera il costo del bene?
Infine, nella risposta 604, l’Agenzia delle Entrate interviene sul caso in cui il cumulo (consentito) di più incentivi arrivi a superare il costo del bene.
In tal caso “il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti”.