Industria 4.0, secondo l’Agenzia delle Entrate l’interconnessione tardiva si può fare solo se il rinvio è dovuto a motivi oggettivi

Si può interconnettere un macchinario 4.0 in un esercizio successivo a quello dell’acquisto, ma il ritardo nell’interconnessione non deve essere dettato da “comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente”. Fa discutere la risposta a interpello n. 71/2022 del 3 febbraio 2022 nella quale l’Agenzia delle Entrate torna sul complesso tema della cosiddetta interconnessione tardiva o interconnessione successiva.

Pubblicato il 01 Apr 2022

Manager,Engineer,Analyzing,And,Control,Automation,Robot,Arms,Machine,On


Si può interconnettere un macchinario 4.0 in un esercizio successivo a quello dell’acquisto, ma il ritardo nell’interconnessione non deve essere dettato da “comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente”. Fa discutere la risposta a interpello n. 71/2022 del 3 febbraio 2022 nella quale l’Agenzia delle Entrate torna sul complesso tema della cosiddetta interconnessione tardiva o interconnessione successiva.

La risposta elaborata dall’Agenzia, che vi riportiamo integralmente in fondo all’articolo, parte con una ricognizione della situazione normativa. Intanto sottolineiamo che, sebbene il quesito riguardi il caso di macchinario acquistato nel 2018, quando ancora vigeva il vecchio iperammortamento, le considerazioni contenute nel parere dell’Agenzia possono essere estese per analogia anche al nuovo sistema del credito d’imposta per acquisto di beni strumentali 4.0, che dal punto di vista dei requisiti tecnici non cambia di una virgola rispetto al vecchio sistema.

E dunque il punto di partenza è la circolare 4/E del 30 marzo 2017 che, già pochi mesi dopo l’introduzione dell’incentivo, ha chiarito in maniera inequivocabile come la fruizione dell’iperammortamento, nel caso in cui l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, potrà iniziare solo da quel momento. La stessa circolare spiegava anche che, in attesa dell’interconnessione, l’impresa poteva iniziare a fruire del super ammortamento, recuperando poi il maggior beneficio dell’iperammortamento una volta interconnesso il macchinario.

Il secondo, importante richiamo fatto dal documento è a un’altra risposta ad interpello di cui pure ci siamo già occupati, cioè la n. 394 dell’8 giugno 2021. Qui l’Agenzia in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico specificava che l’interconnessione successiva può aver luogo solo nel caso in cui “le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione)”. In altre parole, l’interconnessione deve riguardare soltanto il collegamento all’infrastruttura aziendale e non l’aggiunta di caratteristiche tecniche alla macchina. In questo ultimo caso si finisce infatti nella fattispecie del revamping o ammodernamento, che dà sì diritto all’incentivo 4.0, ma solo sui dispositivi e i componenti utilizzati per rendere 4.0 il macchinario e non sull’intero costo. Sempre la stessa risposta richiedeva poi che “il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione in esame”.

Dopo questa attenta ricostruzione, la nuova risposta a interpello n. 71/2022 prende una posizione quantomeno “inedita”. Dice cioè che “la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente”.

Ora la logica di questa frase è che la tardiva interconnessione debba essere legata al fatto che in azienda manchi qualche elemento “oggettivo” necessario (ad esempio serva un aggiornamento della rete o dei sistemi gestionali ecc.). Viene invece escluso il caso in cui il ritardo sia imputabile a “comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente”. Si tratta però di un’interpretazione fortemente restrittiva che non trova alcun riscontro nella normativa e tra l’altro anche di dubbia applicabilità: chi definisce i confini della discrezionalità? E quali sono i comportamenti “strumentali”?

Al di là del tono (l’aggettivo “strumentale” è usato con una chiara accezione negativa ed è l’ennesimo “sintomo” del pregiudizio e della cultura del sospetto che sovrintende a tante risposte dell’Agenzia), poniamo il caso di un’impresa che, non sapendo ancora quali prospettive avrà un determinato investimento, decida di comprare una macchina “4.0” a prova di futuro, con l’idea quindi di interconnetterla forse un domani, laddove ne ravvisasse l’utilità. In un caso del genere l’interconnessione dipenderebbe unicamente dall’attivazione di una connettività al momento non necessaria e quindi da un comportamento “discrezionale”, cioè tipico delle decisioni di impresa. Per quale ragione un comportamento del genere – “discrezionale” sì, ma di certo non “strumentale” – non dovrebbe essere lecito ai fini dell’incentivo? Ai posteri l’ardua sentenza.

Il testo integrale della Risposta a interpello n. 71/2022

OGGETTO: Agevolazioni per investimenti in beni strumentali nuovi (riconducibili nelle voci dell’allegato A della legge n. 232/2016) – Ritardo nell’interconnessione

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente

QUESITO

La Società ALFA SPA (di seguito “la Società” o “l’istante”) nel 2018 ha acquisito in proprietà un nuovo centro di lavoro verticale (…), che per le sue caratteristiche, secondo quanto riferito dall’istante, può considerarsi compreso nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla Legge n.232 del 2016 in quanto in possesso di tutti i requisiti tecnici previsti dal piano Industria 4.0 sin dalla sua entrata in funzione nel 2018. Tuttavia tale bene verrà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione entro la fine del 2021.

L’istante riferisce, inoltre, che sempre nel corso del 2018, ha sottoscritto un contratto di leasing della durata di … mesi per l’acquisto di un nuovo centro di lavoro (…), che per le sue caratteristiche può considerarsi compreso nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla Legge 232/2016. Tale bene, in possesso di tutti requisiti per beneficiare dell’iper ammortamento, è entrato in funzione nel 2018 e verrà interconnesso entro la fine del 2021, nel terzo periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione del bene.

In relazione ad entrambe le fattispecie rappresentate, ossia acquisto in proprietà e acquisizione tramite contratto di leasing, l’istante chiede conferma del fatto che l’interconnessione, effettuata in un qualsiasi periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento, consenta il recupero dell’iper ammortamento con le modalità descritte negli esempi numerici riportati nell’istanza.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Società ritiene che l’interconnessione del bene in un qualsiasi periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento non sia di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento.

L’agevolazione sarà fruibile a partire dal periodo di imposta di interconnessione senza subire alcuna riduzione del beneficio spettante e secondo le modalità illustrate nell’istanza.

Il ritardo nell’interconnessione produrrà solamente uno slittamento in avanti del momento di decorrenza dell’agevolazione che dovrà essere nettizzata di quanto eventualmente già fruito in precedenza a titolo di super ammortamento.

In sostanza, la società, intende fruire dell’iper ammortamento, generatosi nel 2021 a seguito dell’interconnessione e a decorrere da tale periodo d’imposta, in misura complessivamente pari al:

  • 150% del costo del bene al netto delle quote di super ammortamento dedotte nel periodo 2018-2020 (in caso di acquisto in proprietà);
  • 150% della quota capitale dei canoni di acquisizione in leasing del bene, depurato del prezzo di riscatto, al netto delle quote di super ammortamento dedotte nel periodo 2018-2020 (in caso di acquisito tramite contratto di leasing).

Secondo l’istante, tale soluzione appare in linea con la risposta all’Istanza di Consulenza Giuridica n. 909-…/… della Direzione Regionale Agenzia Entrate dell’… pubblicata sul Sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – CNDCEC.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle argomentazioni esposte e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda la verifica della sussistenza dei requisiti tecnici richiesti dalla legge, del corretto inquadramento dei Beni nell’allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dell’interconnessione, verifiche, queste, che non rientrano nell’ambito delle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello.

Ciò premesso, con riferimento al quesito formulato nell’interpello si ricorda che, con riferimento a beni strumentali acquistati nel 2018 ed entrati in funzione nello stesso anno, nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall’Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), sono stati forniti diversi chiarimenti.

In merito al momento di effettuazione dell’investimento rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, la citata circolare chiarisce che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

La citata circolare (paragrafo 6.4.1) ha, altresì, specificato che la fruizione dell’iper ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell’investimento e di entrata in funzione del bene e che solo da quest’ultimo è possibile iniziare a godere dell’iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene.

Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iper ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo.

In considerazione della sostanziale analogia del beneficio dell’iper e del super ammortamento e del credito di imposta previsto dalle ultime leggi di bilancio si ritiene che risultino estendibili alla fattispecie rappresentata anche i chiarimenti da ultimo forniti con la circolare n. 9/E del 2021.

In tale ultimo documento di prassi è stato chiarito che, sebbene le norme che disciplinano le agevolazioni in esame non contemplino espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione devono essere acquisiti, sul punto tornano applicabili le indicazioni fornite con la circolare n. 4/E del 2017 e con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 in tema di iper ammortamento, nonché con la risposta all’istanza di interpello n. 394 dell’8 giugno 2021 resa in riferimento al credito d’imposta previsto dalle leggi di Bilancio successive.

Pertanto, la “ritardata” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. Tale principio trova conferma, con riferimento ai beni acquisiti in proprietà, nella circolare n. 4/E del 2017, (paragrafo 6.4.1), nella quale è stato precisato che la quota di iper ammortamento annualmente fruibile è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale (di cui al decreto ministeriale del 31 dicembre 1988) alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di (temporaneo) super ammortamento nei periodi d’imposta precedenti. Va da sé che lo slittamento in avanti del termine iniziale e finale di fruizione dell’iper ammortamento vale anche nell’ipotesi di beni acquisiti mediante contratto di leasing in virtù della sostanziale equivalenza delle due forme di acquisizione.

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che, come specificato nella risposta all’istanza di interpello n. 394 dell’8 giugno 2021 resa sulla base del parere tecnico reso dal Ministero competente (alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti), in caso di ritardo nell’interconnessione l’agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione in esame.

In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.

Con riferimento alle modalità operative e/o ai criteri adoperati dalla società interpellante per quantificare e ripartire l’agevolazione in oggetto, si ricorda che esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello ordinario la verifica della corretta quantificazione dell’agevolazione fruibile dall’istante in quanto trattasi di profili di carattere fattuale riscontrabili solo in sede di controllo. Con la presente risposta, quindi, viene espresso esclusivamente un parere di tipo interpretativo in relazione ai quesiti formulati.

Valuta la qualità di questo articolo

Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

email Seguimi su

Articoli correlati

Articolo 1 di 4