Impresa e lavoro al Sud, parla il ministro Provenzano: “Fiscalità di vantaggio fino al 2029”

Il ministro per il Sud e per la coesione territoriale Giuseppe Provenzano commenta il provvedimento che taglia del 30% il costo del lavoratore per nuovi assunti e per lavoratori già in servizio. “È necessario per agevolare la ripresa e per la tenuta dell’occupazione. Vogliamo che le imprese che hanno delocalizzato tornino”. Allo studio la proroga della misura (con décalage) fino al 2029

Pubblicato il 15 Ott 2020

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Un taglio del 30% dei contributi previdenziali dei dipendenti di imprese delle regioni del Sud Italia, non solo dei nuovi assunti, ma anche di quelli già in servizio. L’agevolazione è prevista dall’articolo 27 del “decreto Agosto”, così come modificato dalla legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 13 Ottobre scorso ed entrata in vigore il giorno successivo. La norma prevede la riduzione del 30% dei contributi previdenziali a carico delle imprese, e si applicherà sulla parte del cuneo fiscale che spetta al datore di lavoro.

“E’ una delle misure che abbiamo adottato con lo scopo di agevolare le imprese del Mezzogiorno”, ha dichiarato il Ministro  per il Sud e la coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, in un’intervista rilasciata a RipartItalia, trasmissione di Class CNBC condotta da Andrea Cabrini, “e che intende colmare il deficit strutturale delle regioni meridionali, frutto di un progressivo disinvestimento pubblico che non deve scaricarsi sui lavoratori e sulle imprese”. Lo sgravio durerà fino a fine 2020, ed è fissato al 30% della contribuzione previdenziale, esclusi i premi per l’assicurazione contro gli infortuni Inail e mantenendo ferma l’aliquota di computo ai fini pensionistici.

Provenzano: “Renderemo la misura strutturale”

“Vogliamo rendere questa misura strutturale fino al 2029”, ha anticipato il ministro Provenzano, “nella misura del 30% fino a fine 2020 e poi progressivamente a scalare al 20% e poi al 10%”. Le aree svantaggiate sono individuate in quelle regioni che nel 2018 presentavano un Pil pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75 e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Alle regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise, Sardegna) si aggiunge quindi anche l’Umbria.

Secondo dati del centro studi Svimez (l’associazione per lo sviluppo dell’industria nel mezzogiorno) a causa della crisi dovuta alla pandemia, nel 2020 l’occupazione nelle regioni del Sud è diminuita del 6%, contro la media nazionale del 3,5%.

L’agevolazione è coperta dalla legge di bilancio per il 2020 con un miliardo di euro, mentre fino al 2029 costerà complessivamente circa 4,5 miliardi per i quali si farà ricorso al fondo React-EU (che prevede misure per la ripresa e la coesione territoriale in ambito europeo) e a fondi nazionali.

“Questa agevolazione vuole compensare chi produce al Sud e si trova in svantaggio competitivo dovuto alla carenza di servizi e di infrastrutture – ha detto il ministro Provenzano – e vuole rendere più attrattivo investire nel Mezzogiorno, anche per quelle imprese che dopo aver delocalizzato stanno tornando: un fenomeno che abbiamo visto nelle regioni del nord Italia e ancora troppo poco in quelle del Sud. La fiscalità di vantaggio ha inoltre lo scopo di abbattere il fenomeno del lavoro nero, una vera e propria piaga nei territori meridionali”.

Il ministro Provenzano ha insistito nel considerare come questa misura di fiscalità agevolata per le imprese del Sud vada inserita in un disegno più ampio e in un ventaglio di misure (finanziate oltre che con il bilancio nazionale anche con il “recovery fund”, con i fondi strutturali europei e con i fondi per la coesione e lo sviluppo) il cui scopo è impedire che al Sud ci sia una ripresa molto debole perché non sostenuta dall’occupazione, e in particolare dall’occupazione “di qualità”, cioè professionalizzata.

Per quanto riguarda il taglio del cuneo fiscale del 30% per le imprese del Sud sarà il Ministero del lavoro ad occuparsi degli adempimenti relativi all’iscrizione dell’agevolazione nel registro nazionale degli aiuti di stato, mentre la concessione dell’agevolazione verrà curata dall’INPS, che si occuperà anche del monitoraggio degli aiuti. Da definire come questa agevolazione si coordinerà con l’esonero contributivo già in vigore per i giovani fino a 35 anni e disoccupati da più di sei mesi che vengono assunte nella regioni del meridione (c.d. “bonus Sud”, legge 145/2018).

Il nuovo testo dell’articolo 27 del Decreto Agosto

Art. 27

Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud

1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, e’ riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Con riferimento ai datori di lavoro ammessi all’esonero contributivo di cui al presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), l’Istituto provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All’onere derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’agevolazione e’ concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.

2. Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati le modalita’ ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilita’ al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.

3. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli aiuti di stato, l’amministrazione responsabile e’ il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le amministrazioni concedenti sono l’Istituto nazionale della previdenza sociale e per quanto di competenza l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, che provvedono al monitoraggio in coerenza con quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

3-bis. In considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del contagio da COVID-19, i soggetti ricompresi nei piani di riorganizzazione in presenza di crisi presentati ai sensi dell’articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i quali i termini di cui al comma 1 dell’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono decorsi in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in via straordinaria sono rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l’ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le domande gia’ presentate nei termini alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 535,4 milioni di euro per l’anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l’anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l’anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l’anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell’articolo 114.

4-bis. All’articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 17 e’ sostituito dal seguente: «17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e’ autorizzata per l’anno 2020 l’assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell’ambito del predetto limite, l’apporto di liquidita’. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l’anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell’operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo e’ iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ed e’ regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell’entrata relativo all’accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ utilizzato per gli apporti di liquidita’. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell’anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio».

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Diego Buonocore

Laureato in Giurisprudenza, giornalista professionista dal 1996. E’ stato per molti anni caporedattore di importanti emittenti televisive del NordEst d’Italia. Inviato, collaboratore di televisioni nazionali, autore di documentari e reportage. Collaboratore di molte testate giornalistiche, tra cui “NordEst Europa”, “Il Sole 24 Ore”, “Pagina 99”, è consulente in materia di welfare aziendale e di incentivi ed agevolazioni per enti ed imprese.

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