Energie rinnovabili: arrivano le tariffe agevolate per l’autoconsumo collettivo

In arrivo le tariffe agevolate per chi adotta sistemi di autoconsumo collettivo (come i condomini) e per le comunità energetiche rinnovabili. Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha infatti firmato il decreto attuativo (inviato ora alla Corte dei Conti per la registrazione) per incentivare la transizione energetica ed ecologica del sistema elettrico.

Pubblicato il 15 Set 2020

autoconsumo


In arrivo le tariffe agevolate per chi adotta sistemi di autoconsumo collettivo (come i condomini) e per le comunità energetiche rinnovabili. Il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha infatti firmato il decreto attuativo (inviato ora alla Corte dei Conti per la registrazione) per incentivare la transizione energetica ed ecologica del sistema elettrico.

“Con grande soddisfazione ho firmato oggi il decreto che introduce un incentivo a sostegno delle comunità energetiche e dell’autoconsumo”, ha dichiarato Patuanelli. “Si tratta di una svolta importante che consentirà di sviluppare ulteriormente nel nostro Paese la produzione di energia da fonti rinnovabili, permettendo al contempo ai cittadini, alle PMI, agli enti locali di consumare l’energia che producono”.

La misura, strutturata per promuovere l’autoconsumo condiviso, anche tramite l’impiego di sistemi di accumulo, fissa le tariffe per l’energia autoconsumata. Si tratta, in particolare, di 100 €/MWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo e 110 €/MWh per le comunità energetiche rinnovabili.

Queste agevolazioni, come rende noto il Ministero dello Sviluppo Economico, saranno riconosciute “per un periodo di 20 anni e gestite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE)”. Inoltre, l’incentivo “è cumulabile con il Superbonus al 110% nei limiti previsti dalla legge”.

Come funziona l’autoconsumo collettivo

Il decreto attuativo era previsto dalla legge di conversione del decreto cosiddetto “Milleproproghe” (il n. 162 del 20 dicembre 2019). All’articolo 42-bis, comma 9, si impegnava infatti il Ministero ad individuare “una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili” di “autoconsumatori di energia rinnovabile” e “comunità energetiche rinnovabili”. La misura, oltre ad essere conveniente per queste realtà, servirà al GSE (nell’attività di monitoraggio) per “acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto” (il meccanismo di autoconsumo che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione). Lo scambio sul posto infatti non è ammesso per queste forme di autoconsumo collettive.

Lo stesso decreto Milleproroghe ha però chiarito che continua ad essere prevista la fruizione della detrazione fiscale del 50% (fino a 96.000 euro di spesa per unità immobiliare) sulla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

L’autoconsumo infatti permette ai cittadini di utilizzare l’energia che essi stessi producono (per esempio attraverso un impianto fotovoltaico). Nel caso in cui l’energia autoprodotta non può essere consumata o immagazzinata subito, essa viene distribuita nella rete pubblica (con il vantaggio dell’esenzione per il cittadino degli oneri di sistema, ma anche con una dispersione di energia utile).

Per incrementare il consumo di energie rinnovabili e in vista del completo recepimento della Direttiva Europea 2018/2001, proprio l’articolo 42-bis del decreto Milleproroghe ha introdotto le due modalità di “autoconsumo collettivo”, ovvero gli “autoconsumatori di energia rinnovabile” collettivi (almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile, come famiglie o altri soggetti, che agiscono collettivamente e si trovano nello stesso edificio o condominio) e le “comunità energetiche rinnovabili” (entità giuridiche i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali).

Per gli autoconsumatori collettivi la produzione per l’autoconsumo e la condivisione di energia non deve costituire l’attività commerciale o professionale principale. Anche per le comunità energetiche, “la partecipazione alla comunità non può costituire l’attività commerciale e industriale principale”. Infatti lo stesso articolo 42-bis precisa che “l’obiettivo principale dell’associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari”.

Ci sono poi delle condizioni per la produzione di energia da parte di questi soggetti, come la natura degli impianti, che devono essere “alimentati da fonti rinnovabili di potenza
complessiva non superiore a 200 kW”. I partecipanti poi devono condividere l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente.

Accanto a queste, ci sono poi i diritti: ciascuno può scegliere il proprio venditore di energia e può recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo (può esserci un indennizzo per il recesso anticipato).

Valuta la qualità di questo articolo

B
Francesco Bruno

Giornalista professionista, laureato in Lettere all'Università Cattolica di Milano, dove ha completato gli studi con un master in giornalismo. Appassionato di sport e tecnologia, compie i primi passi presso AdnKronos e Mediaset. Oggi collabora con Dazn e Innovation Post.

email Seguimi su

Articoli correlati

Articolo 1 di 3