Altro che 60%: il credito d’imposta per sanificazione e DPI sarà pari al 9% della spesa

L’aliquota effettiva del credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto di DPI sarà pari al 15% di quanto effettivamente richiesto, cioè al 9% della spesa effettuata. E’ questa infatti la percentuale – originariamente pari al 60% – parametrata al numero di richieste pervenute, tenendo conto del limite di spesa di 200 milioni.

Pubblicato il 14 Set 2020

sanificazione


Il credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (come le mascherine) è pari al 9%, cioè il 15% di quanto effettivamente richiesto. Se l’articolo 125 del decreto Rilancio (che ha istituito questo credito d’imposta) fissava nel 60% delle spese sostenute il suo ammontare, il successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (dell’11 luglio scorso) ha chiarito che l’aliquota sarebbe stata parametrata al limite di spesa di 200 milioni fissato dallo stesso decreto per la misura. Tenendo conto, cioè, dell'”ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti”.

Chiusa lo scorso 7 settembre la procedura per far pervenire all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’ammontare delle spese sostenute per sanificazione e acquisto di DPI, si è provveduto ad eseguire il calcolo matematico: 200 milioni di euro per importi richiesti pari a 1.278.578.142 euro. Risultato? Il credito d’imposta effettivo è del 15,6423% del credito richiesto. Cioè il 9% delle spese sostenute. Per intenderci, se si sono spesi 4.000 euro tra sanificazione e acquisto di DPI, si avrà diritto a 360 euro in credito d’imposta (cioè il 15% di 2.400 euro, che sarebbero spettati se il credito fosse stato del 60%).

Questa percentuale è infatti il risultato del rapporto tra gli importi richiesti dai contribuenti entro il 7 settembre 2020, pari a 1.278.578.142 euro, ed il limite massimo di spesa fissato dalla legge in 200 milioni di euro. Come spiega la Determinazione dell’Agenzia delle Entrate dell’11 settembre 2020, “ogni beneficiario può visualizzare il credito d’imposta spettante nel proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate”.

Chi ha sostenuto spese per sanificare sale d’attesa, sale riunioni, strumenti di lavoro, oppure per acquistare mascherine, camici ecc., dovrà fare i conti con un credito d’imposta di importo decisamente minore a quello richiesto. Questo perché con questa misura si è preferito evitare di privilegiare i “primi arrivati” (utilizzando ad esempio una procedura a sportello), scegliendo invece di concedere il credito a tutti i richiedenti (fatto salvo il termine dello scorso 7 settembre per la comunicazione), ma nel limite delle risorse disponibili (200 milioni).

Ma cosa dovrà fare chi ora troverà nel proprio cassetto fiscale l’ammontare preciso del credito d’imposta disponibile?

I soggetti beneficiari possono scegliere se utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi  relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; oppure in compensazione tramite modello F24. Per quest’ultima soluzione il codice tributo, reso noto il 14 settembre 2020, è “6917”, denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34”.

Un’ulteriore alternativa è la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari: l’opzione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021. Se si cede il credito, la comunicazione all’Agenzia della cessione “può avvenire a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento” (cioè dal 14 settembre 2020).

Valuta la qualità di questo articolo

B
Francesco Bruno

Giornalista professionista, laureato in Lettere all'Università Cattolica di Milano, dove ha completato gli studi con un master in giornalismo. Appassionato di sport e tecnologia, compie i primi passi presso AdnKronos e Mediaset. Oggi collabora con Dazn e Innovation Post.

email Seguimi su

Articoli correlati

Articolo 1 di 4