Credito d’imposta Ricerca e sviluppo, in Commissione Bilancio un emendamento per limitare l’applicazione delle sanzioni per credito inesistente

Gli accertamenti e le pesanti sanzioni per credito inesistente in relazione al Credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo stanno mietendo, nel corso di questi mesi, numerose vittime. Due emendamenti presentati alla legge di conversione del decreto Sostegni Bis affrontano la questione proponendo che le sanzioni per credito inesistente si applichino soltanto nei casi di condotta fraudolenta.

Pubblicato il 08 Lug 2021

leonardo


Gli accertamenti e le pesanti sanzioni per credito inesistente in relazione al Credito d’imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo stanno mietendo, nel corso di questi mesi, numerose vittime. La questione, detta molto sinteticamente, è che l’Agenzia delle Entrate sta contestando il reato, appunto, di credito inesistente e non di credito non spettante, ogni volta che dagli accertamenti viene fuori che mancca uno dei presupposti per la fruizione dell’agevolazione, per esempio quando manca il  requisito della novità.

La questione sta facendo infuriare il mondo delle imprese, perché la norma, che oggi è molto chiara, non lo era affatto all’inizio. Solo negli anni seguenti sono intervenute circolari e ulteriori provvedimenti che hanno chiarito bene quali fossero i requisiti per cui fosse effettivamente lecito parlare di attività di ricerca e sviluppo e non di semplice attività di innovazione, che allora non era incentivata (oggi lo è).

Dopo un primo tentativo, morto sul nascere, in occasione del Decreto Rilancio nell’aprile 2020, la questione è oggi nuovamente all’esame del Legistlatore.

In occasione dell’esame in Commissione Bilancio alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto legge 73/2021 (il Sostegni Bis), sono state presentate diversi sub-emendamenti per aggiustare il tiro del maxi-emendamento 1.181 del Governo (quello che incorpora le modifiche introdotte dal recente decreto-legge che rifinanzia la Sabatini).

Tra i sub-emendamenti più interessanti ci sono proprio le proposte di identico contenuto “0.1.181.17” a firma Pella e Squeri (Forza Italia) e “0.1.181.18” a firma Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini (Lega).

Queste due proposte affrontano la questione del credito inesistente stabilendo, di fatto, che le sanzioni per credito inesistente si applichino soltanto nei casi di condotta fraudolenta.

Più in dettaglio, nel caso in cui l’impresa abbia adottato la documentazione contabile e la relazione tecnica prevista dalla legge e la consegni tempestivamente all’amministrazione finanziaria nel corso dell’attività istruttoria, non si applicano le sanzioni per credito inesistente (sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi), ma quelle per credito non spettante (30%); la sanzione per credito inesistente si applicherebbe, invece, solo in caso di condotta fraudolenta.

Inoltre qualora l’Agenzia delle entrate ricorra, in occasione di un accertamento, al parere del Ministero dello sviluppo economico, si deve presumere l’esistenza delle “obiettive condizioni di incertezza interpretativa” sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria che, come previsto dalle normative vigenti, danno luogo alla non punibilità e alla disapplicazione delle sanzioni.

Oltre che al credito d’imposta previsto dalla legge 160 del 2019, queste disposizioni si applicherebbero anche al primo credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, quello previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

Ricordiamo che si tratta di un passaggio (importante) nell’ambito del percorso parlamentare di conversione in legge del decreto legge Sostegni Bis. L’emendamento dovrà essere approvato dalla Commissione e poi dalla Camera prima di poter essere considerato effettivamente approvato. Vi terremo aggiornati!

AGGIORNAMENTO – Gli emendamenti sono stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza della commissione in quanto introducono materia estranea all’emendamento a cui si riferiscono. Consideriamo comunque un segnale positivo che il tema sia finalmente nuovamente all’attenzione del Legislatore. Laddove ci fosse volontà, non mancheranno occasioni di introdurre l’emendamento in una prossima occasione, magari già nel passaggio in aula.

Il testo degli emendamenti

**0.1.181.17. Pella, Squeri.
**0.1.181.18. Comaroli, Vanessa Cattoi, Frassini.

All’emendamento 1.181 del Governo, alla lettera e), capoverso Art. 11-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 207, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui l’impresa abbia adottato la documentazione contabile e la relazione tecnica di cui ai commi 205 e 206, e la consegni tempestivamente all’amministrazione finanziaria in corso di attività istruttoria, non si applica la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, bensì quella di cui all’articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997; la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997 si applica solo in caso di condotta fraudolenta»;

b) al comma 207, dopo l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nel caso in cui, ai sensi del periodo precedente, l’Agenzia delle entrate ricorra al parere del Ministero dello sviluppo economico, si presume l’esistenza delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge n. 212 del 2000 e dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con conseguente disapplicazione delle sanzioni. Le disposizioni di cui al terzo ed al quinto periodo si applicano anche con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9; ai fini dell’applicazione della lettera c), la documentazione ivi prevista deve essere consegnata entro sessanta giorni dalla richiesta ad opera degli organi verificatori».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capoverso Art. 11-ter con la seguente: Semplificazione e rifinanziamento della misura «Nuova Sabatini» e semplificazioni in materia di credito d’imposta per attività di Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design.

Valuta la qualità di questo articolo

Franco Canna
Franco Canna

Fondatore e direttore responsabile di Innovation Post. Grande appassionato di tecnologia, laureato in Economia, collabora dal 2001 con diverse testate B2B nel settore industriale scrivendo di automazione, elettronica, strumentazione, meccanica, ma anche economia e food & beverage, oltre che con organizzatori di eventi, fiere e aziende.

email Seguimi su

Articoli correlati

Articolo 1 di 4