Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si era impegnato a trovare una soluzione per dare alle imprese più tempo per valutare l’opportunità di aderire al riversamento (sanatoria) del credito d’imposta ricerca e sviluppo. Il canale scelto è stata la conversione in legge del Decreto Aiuti-ter.
Le Camere hanno approvato un pacchetto di emendamenti, tra cui anche quello presentato dal Governo a questo scopo. Il provvedimento è stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 2023 (qui)
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Le modifiche dei termini della sanatoria per il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo
L’emendamento approvato, che modifica l’articolo 38 del decreto aiuti ter, intitolato recante “Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo”, dispone la proroga del termine ultimo per la presentazione della domanda dal 30 settembre 2022 al 31 ottobre 2023.
AGGIORNAMENTO – Nella legge di bilancio 2023 il termine del 31 ottobre 2023 è stato ulteriormente prorogato al 30 novembre 2023.
Si tratta di una proroga richiesta a gran voce dalle aziende, in considerazione del fatto che la normativa che introduce questa possibilità ha dei contorni ancora “sfumati” e non è ancora del tutto chiaro se e quando possa presentare degli effettivi vantaggi per le imprese.
Ricordiamo che la ratio della norma era quella di consentire a chi ha richiesto in buona fede il credito d’imposta per attività che poi fossero risultate non incluse nel perimetro dell’agevolazione di restituire il credito d’imposta indebitamente fruito senza sanzioni. Nel corso dell’estate l’Agenzia delle Entrate ha inviato numerose lettere invitando i contribuenti a ricorrere a questa possibilità. In realtà numerose sentenze stanno dando ragione a molte aziende che si sono opposte a procedure di accertamento. Tra i vari motivi che stanno dando respiro alle aziende c’è il fatto che il perimetro della norma è stato progressivamente ristretto da circolari e altre disposizioni intervenute successivamente alla fruizione dei crediti. Ecco dunque che chi si trova in situazioni di questo tipo ha tutto l’interesse a valutare se sia opportuno aderire al riversamento spontaneo oppure proporre ricorso contro un’eventuale procedura di accertamento.
Con l’approvazione della proroga dei termini cambiano, naturalmente, anche le altre scadenze previste dall’attuale normativa.
In particolare, il termine entro il quale l’importo del credito utilizzato in compensazione deve essere riversato, precedentemente fissato al 16 dicembre 2022, viene spostato al 16 dicembre 2023 per chi sceglie la rata unica o per chi versa la prima delle tre rate in cui può essere suddiviso il versamento, e al 16 dicembre 2024 e al 16 dicembre 2025 i termini per il versamento della seconda e della terza rata.
La certificazione “preventiva” estesa anche al vecchio regime
Nell’emendamento approvato c’è anche un’altra importante modifica apportata all’articolo 23 del Decreto Semplificazioni fiscali (decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73).
Si tratta della norma che ha introdotto la possibilità, per le spese in Ricerca, sviluppo e innovazione previste dal nuovo regime in vigore dal 2020, di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.
L’emendamento approvato questa settimana estende questa possibilità anche a chi ha agito in vigenza del vecchio regime (quello in vigore dal 2014).
Il testo dell’emendamento approvato
Art. 38.
(Disposizioni urgenti in tema di procedure di riversamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)
1. All’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2023»;
b) al comma 10, le parole: «entro il 16 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2023» e le parole: «entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024» e «a decorrere dal 17 dicembre 2022» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» e «a decorrere dal 17 dicembre 2023»;
c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2023».
2. All’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale certificazione può essere richiesta anche per l’attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.»;
b) al terzo periodo, le parole: «La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «Le certificazioni di cui al primo, al secondo e al terzo periodo possono essere richieste».
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 65 milioni di euro per l’anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 55 milioni di euro per l’anno 2022 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e pari a 65 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede:
a) quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2022 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 65 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.